al comma 2 dell'articolo 8 dopo le parole << di cui all'articolo 7,>> sono inserite le seguenti: << fermo restando che tra le materie d'insegnamento va inclusa la normativa sulla ludopatia di cui alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), e>>;
b)
dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 è inserita la seguente:
<<d bis) un esperto in materia di normativa di cui alla legge regionale 1/2014 o un suo sostituto;>>;
c) all'articolo 84 bis sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, emana direttive al CATT FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate, determina i tempi massimi per la gestione delle istruttorie delle domande di concessione degli incentivi e l'obbligo per il CATT FVG di dotarsi di un sistema di protocollazione informatica che attesti il contenuto e il momento di ricezione della domanda. Con le direttive sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate.>>;
2)
il comma 13 è sostituito dal seguente:
<<13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATT FVG a sollievo delle spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio 2017 per gli investimenti e per le attività funzionali al primo impianto, secondo i criteri e le modalità fissati con regolamento regionale.>>;
d) all'articolo 101 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Con deliberazione della Giunta regionale il CATT è autorizzato a utilizzare i fondi a esso assegnati per l'esercizio delle funzioni delegate per le finalità di cui all'articolo 100, non concessi al 31 dicembre, per una quota non eccedente il fabbisogno emergente dalle domande presentate, nell'esercizio finanziario successivo e per le medesime finalità.>>;
2)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Il CATT FVG restituisce alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, la quota eccedente il fabbisogno di cui al comma 5.>>.
Art. 9
(Disposizioni in materia di cooperazione sociale)
1. Per gli interventi contributivi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda secondo modalità e criteri individuati dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 20/2006, ed entro i termini previsti dal regolamento medesimo.