Legge regionale 09 maggio 2017 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 25/2016)

1. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:

a)

( ABROGATA )

b) al comma 82 dopo le parole <<diverse attività,>> sono inserite le seguenti: <<iniziati anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge,>>;

c)

( ABROGATA )

d) i commi 111 e 112 sono sostituiti dai seguenti:

<<111. Al fine di coniugare il principio del superiore interesse dei minori con le esigenze dei Comuni di disporre delle risorse necessarie a far fronte al complesso di funzioni a questi facenti capo, l'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), è autorizzata per il periodo dall'1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017 a rimborsare in misura pari al 100 per cento le spese che restano a carico dei Comuni per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture.

112. Per le finalità previste dal comma 111 i Comuni, entro il trentesimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre di riferimento, presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di immigrazione, allegando il prospetto riepilogativo già trasmesso alla Prefettura di competenza per la richiesta del rimborso previsto dal Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e contenente i dati anagrafici dei minori stranieri non accompagnati, la denominazione della struttura di accoglienza, il periodo e il numero dei giorni di accoglienza relativi a tutti i minori accolti in ogni singolo trimestre.>>;

e) dopo il comma 112 sono aggiunti i seguenti:

<<112 bis. Per la determinazione del contributo spettante a ciascun Comune, il prospetto riepilogativo di cui al comma 112 dovrà essere integrato, per ogni singolo minore, con l'importo totale della spesa sostenuta per lo stesso e con l'importo per il quale si chiede il contributo alla Direzione regionale competente. Il contributo complessivo spettante a ciascun Comune deriverà dalla differenza tra la spesa totale sostenuta e la quota di contributo a carico del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di competenza del Ministero dell'Interno.

112 ter. La struttura regionale competente in materia di immigrazione provvede a fissare i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi, in conformità alla rendicontazione della spesa già presentata da ciascun Comune al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture.

112 quater. In sede di prima applicazione sono ammissibili le domande di contributo presentate entro il trentesimo giorno successivo al secondo trimestre di riferimento, unitamente alle richieste relative al primo trimestre.>>.

(1)(2)

Note:

Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 1 e c. 97 bis, L.R. 25/2016.

Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 1 e c. 97 bis, L.R. 25/2016.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 23/2015)

1. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2 le parole <<di una serie di requisiti funzionali di base fissati in applicazione dei seguenti criteri>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei seguenti requisiti funzionali di base>>;

2) al comma 3 le parole <<relativi ai criteri>> sono soppresse;

b) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole <<relativi ai criteri>> sono soppresse;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. I musei pubblici e privati possono fare parte di una sola rete museale.>>;

3) al comma 4 le parole <<possono fare parte di altre>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui non fanno parte possono fare parte di>>;

4) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. Ai fini della qualificazione di un museo come tematico, nonché dell'eventuale costituzione di una rete museale tematica, i tematismi di cui al comma 6 devono rivestire per ciascun museo un carattere esclusivo o prevalente.>>;

5) al comma 8 le parole <<, sulla base dei seguenti criteri generali:>> sono soppresse e le lettere a) e b) sono abrogate;

6) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

<<8 bis. Ciascuna rete museale si costituisce con un atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi; possono fare parte del Sistema museale regionale solo le reti museali in possesso di tutti i requisiti funzionali di base di cui all'articolo 5, comma 2, e di cui facciano parte musei in possesso dei requisiti funzionali di base di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), c), d) ed e).>>;

c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:

<<a) requisiti funzionali con livelli uniformi di qualità di grado superiore a quello dei requisiti funzionali di base di cui all'articolo 5, comma 2;>>;

d) al comma 1 dell'articolo 9 le parole <<, nonché per la classificazione di cui all'articolo 10, comma 2>> sono soppresse;

e) il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato;

f) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

<<Art. 11

(Regolamento e bandi)

1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente:

a) i requisiti per l'inserimento nel Sistema museale regionale e per il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale", nonché le modalità e i termini dei relativi procedimenti;

b) le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dall'articolo 10, comma 1, e in particolare: i soggetti legittimati a presentare domanda, le tipologie di attività finanziabili, i criteri di valutazione dei programmi e di determinazione dei contributi, le tipologie di spese ammissibili, nonché le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi stessi e i termini dei relativi procedimenti.

2. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione sono annualmente definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di attività finanziabili tra quelle indicate nel regolamento di cui al comma 1, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, i termini per la rendicontazione, la documentazione giustificativa della spesa e del pagamento, nonché quanto ulteriormente demandato dal regolamento di cui al comma 1.

3. Con riferimento ai contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attività, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.>>;

g) al comma 1 dell'articolo 23 dopo le parole <<legge regionale 26/2014>> sono aggiunte le seguenti: <<, o da enti privati, fatto salvo il disposto del comma 2>>;

h) al comma 1 dell'articolo 35 dopo la parola <<restauro,>> sono inserite le seguenti: <<nonché per il miglioramento e l'ampliamento della loro fruibilità, anche>>.

Art. 3

(Disposizioni transitorie in materia di riassetto e finanziamento dei sistemi bibliotecari)

1. In considerazione delle difficoltà emerse nell'avvio del processo di riforma della rete bibliotecaria previsto dalla legge regionale 23/2015, in deroga al disposto dell'articolo 31 del regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236/Pres., gli enti gestori delle biblioteche che si propongono come centro sistema dei nuovi sistemi bibliotecari dei quali è prevista la costituzione, e i cui progetti sono stati presentati al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato dal citato articolo 31, comma 1, lettera b), possono, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) rinnovare la presentazione dei progetti stessi, qualora questi risultino carenti di uno o più degli elementi prescritti dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 31, comma 1, lettere b) e d), del suindicato regolamento;

b) richiedere, per il secondo semestre dell'esercizio in corso, il finanziamento a sostegno dei nuovi sistemi, presentando la relativa domanda di contributo qualora questa non sia già stata trasmessa contestualmente al progetto, ovvero rinnovandone la presentazione qualora la domanda già trasmessa risulti priva di uno o più dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dal citato articolo 31, comma 1, lettera e).

2. Al fine di salvaguardare il primario interesse dell'utenza alla fruizione, senza disfunzioni né soluzione di continuità, del servizio culturale reso dalle biblioteche, le biblioteche che si propongono come biblioteche centro sistema dei nuovi sistemi bibliotecari in via di costituzione ai sensi della legge regionale 23/2015 possono svolgere, sulla base di apposite intese da stipularsi entro il 30 giugno dell'esercizio in corso, funzioni centralizzate e di coordinamento generale anche a favore delle biblioteche che, già facenti parte dei sistemi esistenti alla data del 31 dicembre 2015, non si sono aggregate in alcuno dei nuovi sistemi suddetti.

3. Per le finalità di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori delle biblioteche che si sono impegnate ad espletare le funzioni centralizzate e di coordinamento generale di cui al comma medesimo, un contributo straordinario di importo pari a 1.200 euro per ciascuna delle biblioteche ammesse a fruire delle funzioni suddette, a titolo di concorso nelle spese sostenute a decorrere dall'1 luglio ed entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso.

4. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 3 gli enti gestori di cui al comma medesimo presentano, al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il 31 agosto, domanda di contributo corredata dell'intesa recante l'indicazione delle funzioni centralizzate previste.

(1)

5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 16, L. R. 31/2017

Art. 4

(Conferma di contributi in materia di beni culturali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di interventi:

a) per l'ordinamento, la conservazione e l'incremento del patrimonio degli archivi storici e degli archivi ecclesiastici ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia);

b) di acquisizione e valorizzazione, nonché di conservazione, restauro, protezione di beni mobili culturali, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 60/1976.

2. Al fine della conferma, gli interventi di cui al comma 1 devono risultare ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di rendicontazione del contributo stesso, inizialmente fissati o successivamente prorogati o rifissati.

3. Per le finalità di cui al comma 1 i beneficiari presentano alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di rendicontazione del contributo.

4. Ai sensi del comma 1, la struttura regionale competente in materia di beni culturali provvede a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

5. Il mancato rispetto del termine perentorio fissato ai sensi del comma 4 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.

6. Il procedimento di cui al comma 1 si conclude, entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 3, con l'adozione del decreto di fissazione dei nuovi termini.

Art. 5

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 27/2014)

1. Al comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), dopo le parole <<beni culturali>> sono inserite le seguenti: <<che beneficiano di contributi concessi dall'Amministrazione regionale in data anteriore all'1 gennaio 2015 e>>.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 6, comma 15, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2006, con effetto dall'1/1/2020.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 2/2016)

1. Alla legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:

a)

( ABROGATA )

b) al comma 1 dell'articolo 16 dopo la parola <<svolgimento>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché all'incremento delle proprie collezioni>>;

c) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

<<Art. 32 bis

(Termini per le designazioni)

1. Nel caso in cui i soggetti terzi competenti alla designazione di componenti degli organismi di cui agli articoli 10 e 11 non provvedano alla designazione entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di designazione, l'organo competente alla nomina provvede direttamente all'individuazione dei componenti.>>.

(1)

Note:

Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 19/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 4, LR. 2/2016.

Art. 8

(Modifica alla legge regionale 11/2013)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), è aggiunto il seguente periodo: <<Il regolamento di cui all'articolo 13 e i bandi di cui al comma 5 possono prevedere specifiche esclusioni tra i beneficiari di alcuni dei contributi di cui al comma 1 per categorie di beneficiari destinatari di altri contributi di cui al medesimo comma 1 a essi specificamente dedicati; i medesimi regolamento e bandi possono altresì prevedere l'inammissibilità di più domande di contributo presentate dal medesimo soggetto qualora con tali regolamento e bandi vengano contemporaneamente attuati più interventi tra quelli disciplinati dal comma 1.>>.

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 16/2014)

1. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 14, al comma 6 dell'articolo 23, al comma 6 dell'articolo 24, al comma 8 dell'articolo 26, al comma 6 dell'articolo 27, dopo le parole <<l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico,>> sono inserite le seguenti: <<ove possibile,>>;

b) dopo l'articolo 27 bis è inserito il seguente:

<<Art. 27 ter

(Riconoscimento della quota sociale)

1. L'Amministrazione regionale promuove l'associazionismo tra i soggetti beneficiari del finanziamento di cui agli articoli 27 e 27 bis e gli organismi e istituti aventi medesime finalità statutarie, con particolare riguardo allo svolgimento di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, anche attraverso il riconoscimento del pagamento delle quote sociali per la partecipazione agli stessi.>>;

c) l'articolo 37 è abrogato.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 17/2016)

1. All'articolo 16 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole <<attività espositive>>, è inserita la seguente: <<, formative>>;

b) al comma 3 le parole <<, approvata con deliberazione della Giunta regionale>> sono soppresse.

(1)

Note:

All'articolo 10, comma 1, L.R. 12/2017 prima delle parole "al comma 2, dopo le parole "attività espositive",...", manca la lettera a), come da Errata corrige pubblicata nel B.U.R. 7/6/2017, n. 23.

Art. 11

(Contributo all'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Associazione Nazionale Esercenti Cinema - Sezione Interregionale delle Tre Venezie)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) - Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) - Sezione Interregionale delle Tre Venezie un contributo per la circuitazione dei film della Sezione Autonoma della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia "Settimana Internazionale della Critica" nelle sale del territorio regionale.

(1)

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro il 31 marzo di ogni anno, corredata della relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo delle entrate e delle spese. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e ammesse per un importo pari a quello del contributo concesso.

(2)

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 42, lettera a), L. R. 13/2023

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 42, lettera b), L. R. 13/2023 . Per l'anno 2023 la domanda è presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 13/2023.

Art. 12

(Conferma di assegnazione finanziaria al Comune di Ruda)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'assegnazione finanziaria disposta in favore del Comune di Ruda in attuazione dell'Accordo di collaborazione stipulato con esso il 18 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23/2015, ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato il termine perentorio fissato dal citato Accordo per la presentazione di una relazione illustrativa della completa attuazione dell'intervento previsto, corredata di una dichiarazione attestante l'integrale utilizzo dell'assegnazione finanziaria stessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Ruda presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma dell'assegnazione finanziaria.

3. Il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, conferma l'assegnazione finanziaria e fissa il nuovo termine perentorio per la presentazione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 13

(Conferma di contributo al Comune di Forgaria nel Friuli)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto 10 novembre 2015, n. 4088/Cult al Comune di Forgaria nel Friuli, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 11/2013, in base al bando emanato con deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2015, n. 921, ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato il termine perentorio fissato dal decreto di concessione per l'ultimazione dei lavori oggetto del finanziamento suddetto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Forgaria nel Friuli presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma del contributo.

3. Il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del termine massimo fissato dall'articolo 14, comma 4, del bando di cui al comma 1.

Art. 14

(Conferma di contributi al Comune di San Daniele del Friuli)

1. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 36.000 euro annui e il contributo decennale costante di 89.900 euro annui concessi rispettivamente con decreto 7 agosto 2008, n. 2152/Cult e con decreto 9 novembre 2009, n. 4261/Cult al Comune di San Daniele del Friuli ai sensi dell'articolo 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e finalizzati al miglioramento strutturale e alla ristrutturazione del teatro Ciconi, ancorché il beneficiario non riesca a rispettare i termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della relativa spesa fissati ai sensi dell'articolo 6, commi 23 e 25, della legge regionale 27/2014.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017, il Comune di San Daniele del Friuli presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.

3. Il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione della domanda di conferma, provvede a confermare il contributo e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel cronoprogramma trasmesso dal Comune di San Daniele del Friuli, i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione della relativa spesa.

Art. 15

(Conferma di contributo al Comune di Fontanafredda)

1. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Fontanafredda il contributo ventennale costante di 15.000 euro annui concesso con decreto 11 ottobre 2012, n. 2889/CULT 5SP 1 per la realizzazione dei lavori di "Rifacimento impianto di illuminazione - torri faro dello stadio comunale", e confermato nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 11, commi da 18 a 20, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori già fissati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30 giugno 2017, il Comune di Fontanafredda presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.

3. Ai sensi del comma 2 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

Art. 16

(Conferma di contributo al Comune di Campoformido)

1. L'Amministrazione regionale, in deroga all'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto 12 novembre 2009, n. 2466/ALP 5SP, al Comune di Campoformido per i lavori di recupero degli impianti sportivi nell'ambito dello Sporting Primavera di Campoformido, in considerazione dell'avvenuta scelta dell'affidatario tramite appalto di "Finanza di progetto" e del pieno raggiungimento dell'interesse pubblico connesso alla realizzazione dell'opera.

2. In attuazione del comma 1 non rilevano nel quadro economico consuntivo dell'opera le somme a qualunque titolo generate dalla deroga di cui al comma 1.

3. Ai fini del comma 1 il Servizio regionale competente provvede, d'ufficio o su istanza da prodursi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, a confermare il contributo e a fissare, se del caso, il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

Art. 17

(Conferma di contributo con fissazione di nuovi termini al Comune di Socchieve)

1. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Socchieve il contributo ventennale costante di 9.000 euro annui concesso, con decreto 9 maggio 2012, n. 1012/CULT 5SP1, per la realizzazione dei lavori di "ampliamento spogliatoi campo sportivo della frazione Priuso", e confermato nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori già fissati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30 giugno 2017, il Comune di Socchieve presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.

3. Ai sensi del comma 2 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

Art. 18

(Contributo straordinario al Comune di Cercivento)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cercivento un finanziamento straordinario, a titolo di indennizzo una tantum e in misura forfetaria, per le finalità previste all'articolo 1, comma 59, della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), al fine di ovviare alla mancata corresponsione del medesimo indennizzo nel corso dell'esercizio 2016.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso d'ufficio dal Servizio competente in materia di immigrazione ed è calcolato sulla base dei dati già attestati dal Comune di Cercivento in data 7 dicembre 2016, con riferimento al periodo 1 gennaio - 30 settembre 2016, in conformità all'articolo 1, comma 60, della legge regionale 16/2016.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 56.000 euro, per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 19

(Contributo straordinario per i Campionati Mondiali di Basket under 19 femminili)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato organizzatore "A CANESTRO PER IL FVG" di Campoformido un contributo straordinario per l'organizzazione dei Campionati Mondiali di Basket under 19 femminili, che si svolgeranno a Udine e Cividale del Friuli dal 22 al 30 luglio 2017.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dei suindicati Campionati Mondiali e del relativo preventivo delle entrate e delle spese. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e ammesse per un importo pari a quello del contributo concesso.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 180.000 euro, per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 20

(Contributo straordinario per i Campionati italiani assoluti di atletica leggera)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana di Atletica Leggera un contributo straordinario per l'organizzazione dei Campionati italiani assoluti di atletica leggera, che si svolgeranno a Trieste dal 30 giugno al 2 luglio 2017.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo delle entrate e delle spese. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e ammesse per un importo pari a quello del contributo concesso.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 45.000 euro, per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 21

(Contributo straordinario all'Unione Ginnastica Goriziana)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione Ginnastica Goriziana, con sede a Gorizia, un contributo straordinario di 30.000 euro per l'organizzazione dei "Campionati assoluti italiani di scherma", che si svolgeranno a Gorizia, a giugno 2017.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dei Campionati di cui al comma 1 e del relativo preventivo delle entrate e delle spese. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e ammesse per un importo pari a quello del contributo concesso.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

Art. 22

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 24/2016)

1. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 18 dopo le parole <<già sostenute>> sono inserite le seguenti: <<e da sostenersi>>;

b) al comma 19 le parole <<di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<del 31 luglio 2017>>;

c) al comma 19 dopo le parole <<istanza corredata>> sono inserite le seguenti: <<del piano di ammortamento del mutuo di cui al comma 18, nonché>>.

Art. 23

(Contributo straordinario all'Istituto sloveno di ricerche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste un finanziamento straordinario per l'anno 2017 per il supporto tecnico scientifico alla realizzazione della "Seconda Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena prevista dall'articolo 10 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)", e delle iniziative correlate e preparatorie. Lo SLORI in particolare predispone una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, e redige in lingua italiana e slovena gli atti della Conferenza.

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata al Servizio volontariato e lingue minoritarie ed è corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti con riferimento alla Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

2 bis. Sono ammissibili le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(1)

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro, per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 64, L. R. 31/2017

Art. 24

(Modifica all'articolo 20 della legge regionale 26/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 26/2007 le parole <<dei territori dei comuni compresi nelle medesime Unioni territoriali intercomunali>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei territori dei comuni appartenenti alle aree territoriali adeguate individuate nell'allegato C bis riferito all'articolo 4 ter della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative),>>.

Art. 25

(Oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b), della legge regionale 26/2014)

1. Al fine di consentire il completamento dell'azione amministrativa in relazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), trasferite dalla Provincia di Udine alla Regione, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 26

(Contributo straordinario all'ARLeF)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARLeF (Agenzia regionale per la lingua friulana), un finanziamento straordinario per l'anno 2017 per il supporto organizzativo e tecnico scientifico alla realizzazione della Conferenza regionale di verifica e di proposta per verificare l'attuazione della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e delle iniziative correlate e preparatorie nonché per la redazione degli atti finali della Conferenza.

(1)(2)(3)

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata al Servizio volontariato e lingue minoritarie ed è correlata di una relazione illustrativa degli interventi previsti con riferimento alla Conferenza regionale di verifica e di proposta per verificare e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal dispositivo di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 55, lettera a), L. R. 31/2017

Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 55, lettera b), L. R. 31/2017

Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 55, lettera c), L. R. 31/2017

Art. 27

(Disciplina transitoria nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 3, della legge regionale 29/2007)

(1)

1. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 24, comma 3, della legge regionale 29/2007, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 24/2016, al fine di garantire la continuità dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 2, in via transitoria e per la sola annualità 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai medesimi un finanziamento di pari importo al finanziamento percepito nell'anno 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti nel 2017. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

3. Il comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 24/2016 è abrogato.

Note:

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 11, L. R. 44/2017

Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 29/2007)

1. Alla legge regionale 29/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

<<Art. 23

(Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione)

1. Gli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione sono coordinati con quelli previsti nella programmazione di cui al Capo VI e con gli obiettivi ivi indicati.

2. Al fine di garantire un adeguato sostegno alla programmazione radiofonica in lingua friulana, anche per favorire la diffusione e l'uso della lingua nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a Informazione Friulana società cooperativa di Udine nella misura disposta annualmente con legge di stabilità regionale o con altro provvedimento legislativo regionale.>>;

b) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 24 è abrogata.

2. Limitatamente all'anno 2017, il contributo di cui all'articolo 23 della legge regionale 29/2007, come sostituito dal comma 1, lettera a), è stabilito in 125.000 euro.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 125.000 euro, per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 29

(Interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 18, della legge regionale 27/2014)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 18, della legge regionale 27/2014, gli investimenti in materia di beni culturali che risultano iniziati alla data di entrata in vigore della legge medesima devono intendersi come gli investimenti in detta materia, per i quali i lavori risultino avere avuto effettivo inizio, ancorché parziale, prima della data suddetta.

Art. 30

(Modifica all'articolo 20 della legge regionale 23/2012)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), è inserito il seguente:

<<2 bis. Le associazioni nazionali di promozione sociale iscritte nel Registro di cui all'articolo 7 della legge 383/2000 possono presentare domanda di iscrizione al Registro regionale per le proprie articolazioni regionali o provinciali che operano nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, per le quali si considerano accertati i medesimi requisiti valutati ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale.>>.

Art. 31

(Rifinanziamento dell'articolo 6, comma 79, della legge regionale 12/2006)

1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), è autorizzata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 230.000 euro per l'anno 2017 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 32

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.