<<1 bis. La detenzione di animali per pubblico spettacolo, ivi compresa l'attività circense e le mostre viaggianti, è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, previa verifica del rispetto di adeguate condizioni di tutela degli animali stabilite dalla Giunta regionale sulla base di quanto stabilito dalle linee guida CITES.
1 ter. L'approvazione dei requisiti tecnici di cui al comma 1 bis deve contenere altresì i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.>>.