Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Modificato il titolo della legge da art. 13, comma 15, lettera a), L. R. 13/2019
2 Modificata la rubrica del Capo II del Titolo III da art. 13, comma 15, lettera b), L. R. 13/2019
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 8/2020
4 Articolo 57 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 8/2020
5 Articolo 16 bis aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 6/2021
6 Articolo 57 ter aggiunto da art. 89, comma 1, L. R. 6/2021
7 Articolo 57 quater aggiunto da art. 89, comma 1, L. R. 6/2021
8 Articolo 51 bis aggiunto da art. 10, comma 6, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
TITOLO I
 FINALITÀ E PRINCIPI
CAPO I
 FINALITÀ E PRINCIPI
Art. 1
 (Oggetto e principi)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 10), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), e in armonia con la normativa comunitaria e statale vigente, detta disposizioni relative ai beni del demanio marittimo regionale e statale nell'ambito della laguna di Marano-Grado e ai beni del demanio stradale regionale, nonché modifica la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), la legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), e la legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico).
2. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, pubblicità e concorrenza, efficienza, economicità, proporzionalità, sussidiarietà, adeguatezza, territorialità, nell'ottica del sostegno e dello sviluppo economico e sociale e della pianificazione e programmazione e della sostenibilità ambientale, nonché della tutela del legittimo affidamento.
TITOLO II
 DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI NELLA LAGUNA DI MARANO-GRADO ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
CAPO I
 INDIVIDUAZIONE E PIANIFICAZIONE
Art. 4
 (Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo Regionale - PUDMAR)
1. La Regione predispone il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo Regionale (PUDMAR), finalizzato alla gestione e alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 2, che ha natura ricognitiva e programmatoria ed è subordinato alle scelte pianificatorie operate dagli strumenti urbanistici e alle previsioni della pianificazione paesaggistica e ambientale.
3. Le concessioni e le autorizzazioni aventi per oggetto utilizzi diversi da quelli indicati al comma 2 sono rilasciate a condizione che l'utilizzo previsto risulti compatibile con la destinazione del PUDMAR, rimanendo comunque in vigore le concessioni già rilasciate fino alla loro scadenza.
4. Il PUDMAR è predisposto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle previsioni urbanistiche vigenti, secondo un processo partecipato che coinvolge i portatori d'interesse presenti sul territorio. Sono, in particolare, sentiti la competente Autorità marittima, gli enti locali territorialmente competenti e le associazioni regionali di categoria dei settori coinvolti, le strutture regionali competenti in materia di infrastrutture e pianificazione territoriale, in materia di difesa del suolo e in materia di pesca e acquacoltura.
5. Il PUDMAR è adottato con deliberazione della Giunta regionale, è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), è approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. I piani di gestione e le misure di conservazione e salvaguardia di cui alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), nonché le loro eventuali modifiche, sono immediatamente prevalenti rispetto alle previsioni contrastanti del PUDMAR.
CAPO II
 DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 6
 (Pareri)
2. Qualora la concessione preveda la realizzazione di opere insistenti su specchio acqueo, oltre ai pareri di cui al comma 1, deve essere acquisito il parere obbligatorio della struttura regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, finalizzato a valutare la compatibilità dell'opera con l'esercizio delle attività di pesca e acquacoltura.
3. Non è soggetto all'acquisizione dei pareri di cui ai commi 1 e 2 il rilascio di concessioni aventi a oggetto l'utilizzo di opere già assentite in concessione, purché rimangano invariate la destinazione d'uso originaria e le caratteristiche delle opere realizzate.
4. E' soggetto al solo parere di cui al comma 1, lettera e), il rilascio di concessioni per l'utilizzo di aree o specchi acquei, già assentite in concessione e senza presenza di opere, purché rimanga invariata la destinazione d'uso originaria.
6. Il rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo regionale è subordinato al parere del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, da acquisire per il tramite della struttura regionale competente in materia di usi civici.
7. Non sono soggette all'acquisizione del parere di cui al comma 6 le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo regionale di cui all'articolo 9, comma 7, e le concessioni finalizzate allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o alla salvaguardia ambientale.
Art. 7
1. Il procedimento per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, può essere avviato su istanza di parte o d'ufficio.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le istanze di concessione sono pubblicate per la durata di almeno venti giorni, naturali e consecutivi, sul Bollettino ufficiale e sul sito internet istituzionale della Regione e all'Albo dell'ente locale nel cui territorio è situato il bene demaniale, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti entro tale termine.
3. Le istanze di concessione per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono pubblicate per la durata di almeno quarantacinque giorni sul Bollettino ufficiale e sul sito internet istituzionale della Regione, all'Albo dell'ente locale nel cui territorio è situato il bene demaniale, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti entro un termine che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a novanta giorni decorrenti dalla data della pubblicazione.
5. Le istanze di concessione concorrenti aventi a oggetto utilizzi o finalità diverse dall'istanza di concessione originaria sono pubblicate, ai sensi dei commi 2 e 3, rispettivamente per la durata di almeno venti giorni e almeno quarantacinque giorni.
6. L'avviso dell'amministrazione concedente avente per oggetto l'intendimento di affidare in concessione un'area demaniale marittima e con l'invito a presentare la propria miglior offerta è pubblicato per estratto secondo le modalità e i termini di cui ai commi 2 e 3.
7 bis. Gli interventi di valorizzazione e recupero di beni demaniali marittimi possono essere realizzati da parte degli enti concedenti anche secondo le procedure di cui al libro IV "Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), con la possibilità di riconoscere a titolo di corrispettivo il diritto di gestire l'opera realizzata e il bene demaniale per una durata giustificata dal piano economico finanziario, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36/2023 medesimo, anche in deroga ai limiti temporali di durata massima delle concessioni demaniali marittime di competenza regionale e comunale dettati dalla presente legge, dalla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e dall'articolo 03, comma 4 bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
Note:
1 L'efficacia dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 9, c. 2 e 3, dell'art. 41 e dell'art. 49 della presente legge è sospesa fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, come disposto dall'art. 11, c. 21, L.R. 31/2017.
2 Con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale del c. 4 dell'art. 7, dell'art. 8, del c. 2 dell'art. 9 e dell'art. 41 della presente legge.
3 Comma 7 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Comma 7 bis aggiunto da art. 10, comma 8, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 8
3. Le procedure, i termini, i criteri attuativi dei principi di cui ai commi 1 e 2, con riferimento agli utilizzi previsti all'articolo 4, comma 2, e le disposizioni per l'aggiudicazione delle concessioni sono individuati, anche ai fini di una valorizzazione dell'esperienza e della professionalità del concessionario, con regolamento da adottarsi, previo parere della competente Commissione consiliare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 L'efficacia dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 9, c. 2 e 3, dell'art. 41 e dell'art. 49 della presente legge è sospesa fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, come disposto dall'art. 11, c. 21, L.R. 31/2017.
2 Con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale del c. 4 dell'art. 7, dell'art. 8, del c. 2 dell'art. 9 e dell'art. 41 della presente legge.
Art. 9
 (Durata e piano economico-finanziario)
5. Il piano economico-finanziario di cui al comma 4 è sottoposto al parere di congruità della Sezione demaniale del Comitato Tecnico di Valutazione di cui all'articolo 48.
6. Nel caso di istanze di concessioni per il mantenimento e utilizzo di opere esistenti e di cui ai commi 2 e 3, che mantengano invariate la destinazione d'uso originaria e le caratteristiche delle opere medesime, la durata non può essere superiore a dieci anni.
7. Le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo sono rilasciate per un periodo non superiore a trenta giorni.
Note:
1 L'efficacia dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 9, c. 2 e 3, dell'art. 41 e dell'art. 49 della presente legge è sospesa fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, come disposto dall'art. 11, c. 21, L.R. 31/2017.
2 Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) l'illegittimità costituzionale del c. 3 dell'art. 9 e l'art. 49 della presente legge.
3 Con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale del c. 4 dell'art. 7, dell'art. 8, del c. 2 dell'art. 9 e dell'art. 41 della presente legge.
4 Il Regolamento di cui al presente articolo è stato emanato con DPReg. 22/6/2011, n. 0142/Pres. (B.U.R. 6/7/2011, n. 27) ed entra in vigore al 7/7/2011.
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 10
 (Canoni e garanzie)
2. Qualora l'atto di concessione preveda un cronoprogramma degli interventi, il canone viene adeguato annualmente per le concessioni aventi durata fino a dieci anni e ogni due anni per le concessioni aventi durata superiore a dieci anni, sulla base di adeguata documentazione presentata dal concessionario che provi lo stato di avanzamento dei lavori.
3. La prima rata del canone da versare è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio e il 31 dicembre dello stesso anno, mentre le rate successive vengono calcolate in base all'anno solare, fatta eccezione per l'ultima che viene calcolata dall'1 gennaio dell'ultimo anno di concessione fino alla data di scadenza.
4. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del servizio competente a gestire il demanio marittimo e, anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato, il concessionario è comunque tenuto al versamento del canone in misura pari a quello dell'anno solare precedente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, fermo restando l'obbligo di corrispondere gli aggiornamenti dovuti.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 1, L. R. 20/2018
2 Lettera b bis) del comma 6 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 13/2022
CAPO III
 RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO MARITTIMO REGIONALE
CAPO IV
 DEMANIALIZZAZIONE E SDEMANIALIZZAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO REGIONALE
TITOLO III
 ALTRE NORME IN MATERIA DI DEMANIO
CAPO I
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17/2009 IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO REGIONALE E ALLA LEGGE REGIONALE 28/2002 IN MATERIA DI CONSORZI DI BONIFICA
Art. 26
1. All'articolo 7 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
c)
il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
<<2 bis. Non sono soggette a concessione, né alla corresponsione di alcun canone, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del Comune territorialmente competente e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela di biodiversità, limitatamente alle occupazioni temporanee di cui alla lettera b) per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili:
a) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a due giorni;
b) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a trenta giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o della salvaguardia ambientale.>>.

Art. 29
1. All'articolo 10 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 30
1.
L'articolo 11 della legge regionale 17/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Concessioni di breve durata)
1. E' ammesso il rilascio di concessioni per l'occupazione temporanea di beni del demanio idrico regionale fino a un periodo massimo di trentasei mesi, per la realizzazione di opere dichiarate urgenti, provvisorie o destinate a essere assunte in concessione da un soggetto diverso dal loro realizzatore, subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 e al rilascio del parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione, e al pagamento del canone determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 bis, è ammesso il rilascio di concessioni per la mera occupazione, anche con strutture di facile rimozione, di beni del demanio idrico regionale per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi, fermo restando l'obbligo di acquisire il parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del Comune territorialmente competente e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e delle biodiversità, subordinatamente al pagamento di un canone ricognitorio di 100 euro.
3. E' ammesso il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale a titolo gratuito per la realizzazione di interventi di recupero o ripristino idraulico o ambientale per un periodo massimo di sessanta mesi, subordinatamente all'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 10, comma 3.>>.

Art. 31
1. All'articolo 14 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 32
1.
Dopo l'articolo 14 della legge regionale 17/2009 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 14 bis
 (Concessioni trentennali rilasciate allo stesso soggetto)
1. Al fine di semplificare e razionalizzare la gestione delle concessioni di beni del demanio idrico regionale, i soggetti titolari di almeno dieci concessioni di durata trentennale possono avanzare richiesta all'Amministrazione regionale di assolvere il pagamento dei relativi canoni in un'unica soluzione anticipata, fermo restando l'aggiornamento annuale calcolato sulla base degli indici ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.
2. Con decreto del direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale si procede entro il 31 dicembre di ogni anno alla ricognizione delle concessioni di cui al comma 1 e alla determinazione del canone complessivo aggiornato, da corrispondere entro sei mesi dalla richiesta dell'Amministrazione regionale.
3. Indipendentemente dalla data di scadenza delle singole annualità di canone, il canone di cui al comma 2 va riferito all'anno solare, fatta eccezione per l'anno di scadenza della concessione.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere lo svincolo dei depositi cauzionali costituiti a garanzia delle concessioni in vigore, subordinatamente alla costituzione a favore dell'Amministrazione regionale di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari al valore complessivo dei depositi cauzionali da svincolare.
5. In caso di rilascio di nuove concessioni ai soggetti di cui al comma 1, il primo canone da corrispondere in via anticipata è calcolato con decorrenza dalla data di rilascio della concessione e fino al 31 dicembre dell'anno in corso e la garanzia può essere prestata tramite estensione della polizza fidejussoria di cui al comma 4, per un importo pari a due annualità del canone di concessione.

Art. 33
1.
Il comma 6 bis dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è sostituito dal seguente:
<<6 bis. I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all'articolo 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in relazione alle opere previste dal presente articolo e alle opere previste dall'articolo 8 sui beni iscritti al demanio idrico regionale o trasferiti dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), e comunque sui corsi d'acqua classificati di classe 4 ai sensi dell'articolo 4, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).>>.

CAPO II
 DEMANIALIZZAZIONE, SDEMANIALIZZAZIONE E TRASFERIMENTO DEL DEMANIO STRADALE REGIONALE E DEL DEMANIO FERROVIARIO REGIONALE
Art. 36
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 823 del codice civile, al fine del contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprietà di terzi in relazione ai quali è stata accertata la caratteristica di demanialità stradale funzionale alle strade regionali o di demanialità ferroviaria funzionale alle ferrovie regionali da parte della struttura regionale competente, possono essere acquisiti al demanio stradale regionale o al demanio ferroviario regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volontà di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione e si assuma tutti gli oneri connessi alla procedura di trasferimento, previa verifica della regolarità urbanistico - edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il Direttore del servizio competente in materia di demanio stradale regionale o di demanio ferroviario regionale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 13, comma 15, lettera e), L. R. 13/2019
CAPO III
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22/2006 IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO STATALE CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE
Art. 41
Note:
1 L'efficacia dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 9, c. 2 e 3, dell'art. 41 e dell'art. 49 della presente legge è sospesa fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, come disposto dall'art. 11, c. 21, L.R. 31/2017.
2 Con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale del c. 4 dell'art. 7, dell'art. 8, del c. 2 dell'art. 9 e dell'art. 41 della presente legge.
Art. 42
Art. 45
1.
L'articolo 11 della legge regionale 22/2006 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Valenza turistica)
1. Ai sensi del decreto legge 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993 e successive modifiche e integrazioni, le aree demaniali marittime del territorio regionale sono classificate in categoria B, fino a diversa classificazione stabilita con deliberazione adottata dalla Giunta regionale su proposta del Servizio competente in materia di turismo, sentito il Servizio competente in materia di demanio.>>.

Art. 46
1. All'articolo 13 bis della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 48
 (Comitato tecnico di valutazione - Sezione demaniale)
3. I componenti effettivi e sostituti di cui al comma 2, lettere b) e c), sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di demanio.
4. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti che delibera a maggioranza dei presenti, non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La Direzione centrale competente in materia di demanio nomina il segretario del Comitato e un suo sostituto, scelti tra i dipendenti regionali.
7. Per la valutazione dei progetti, agli esperti di cui al comma 2, lettere b) e c), qualora esterni, è riconosciuto un compenso pari a 150 euro per ciascuna valutazione tecnica presentata al Comitato.
8. Ai componenti esterni del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali.
9. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 e, comunque, fino alla nomina del nuovo Comitato secondo le modalità previste dalla presente legge.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 11, comma 22, L. R. 31/2017
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 19, L. R. 37/2017
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 21, L. R. 37/2017
Art. 49
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è determinato dall'amministrazione concedente sulla base di una perizia asseverata, redatta da un professionista abilitato, nominato dal concessionario uscente a sue spese e sottoposta al parere di congruità del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48.
3. Il valore determinato ai sensi del comma 2 viene reso pubblico in occasione della indizione della procedura comparativa di selezione.
4. Ogni partecipante alla procedura comparativa di selezione deve presentare, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare una garanzia a copertura del pagamento dell'indennizzo di cui al comma 2.
Note:
1 L'efficacia dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 9, c. 2 e 3, dell'art. 41 e dell'art. 49 della presente legge è sospesa fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, come disposto dall'art. 11, c. 21, L.R. 31/2017.
2 Il Regolamento di cui al presente articolo è stato emanato con DPReg. 22/6/2011, n. 0142/Pres. (B.U.R. 6/7/2011, n. 27) ed entra in vigore al 7/7/2011.
3 Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) l'illegittimità costituzionale del c. 3 dell'art. 9 e l'art. 49 della presente legge.
Art. 50
 (Opere di facile e di difficile rimozione)
1. Fatto salvo quanto già espressamente previsto nei provvedimenti di concessione, per le finalità di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, al fine della determinazione del canone delle concessioni del demanio marittimo e in relazione a ogni altra ipotesi in cui rilevi la classificazione tra opere di facile o di difficile rimozione, sono considerate opere di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione che, in relazione ai materiali utilizzati e alle tecnologie costruttive, possono essere integralmente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica e possono essere ricostruite altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni.
2. Le costruzioni e le strutture di cui al comma 1, già esistenti e regolarmente autorizzate o assentite in concessione alla data di entrata in vigore della presente legge sono, previa dichiarazione del concessionario, classificate come di facile rimozione e sgombero. La dichiarazione deve essere corredata da perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato, con la quale si attesti gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e di abilitazione all'esercizio, la sussistenza delle caratteristiche costruttive di cui al comma 1 e la totale e completa rimovibilità delle opere, le modalità di rimozione e smaltimento delle opere, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario in non più di novanta giorni. In mancanza di tale dichiarazione, le suddette opere sono da considerarsi non amovibili.
Art. 51 bis
1. Il rapporto tra gli enti concedenti e i concessionari di beni demaniali marittimi si fonda sul principio di reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione e dei concessionari e sul rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
2. Fermo restando l'esercizio dell'azione giudiziaria per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive e quanto previsto dall'articolo 47 del regio decreto 327/1942, gli enti concedenti di beni del demanio marittimo situati nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti motivati di rigetto delle istanze di rinnovo ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di variazione ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 328/1952, e di proroga ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante la disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto), presentate dai concessionari che non abbiano corrisposto il canone o altre indennità dovute in relazione all'utilizzo di beni demaniali marittimi, nei termini previsti all'atto di concessione o intimati dall'amministrazione concedente.
3. Gli enti concedenti tengono in considerazione nelle procedure selettive previste dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), ai fini della valutazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), la mancata corresponsione da parte dei concessionari del canone o altre indennità di cui al comma 2.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 6, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 52
 (Principi di selezione)
2. Limitatamente alle fattispecie di cui al comma 1 aventi per oggetto attività con rilevanza sociale svolte da associazioni con finalità non lucrative ovvero attività amatoriali di tipo ricreativo o sportivo, qualora in caso di pluralità di istanze la valutazione sul migliore utilizzo pubblico del bene demaniale, a giudizio dell'amministrazione, sia paritaria, è data preferenza al precedente concessionario.
3. La domanda presentata da un ente pubblico per finalità di pubblico interesse è prioritaria rispetto alle domande presentate dai privati.
CAPO II
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 57
 (Norme finanziarie)
1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2017-2019. (E/721)
2. Per le finalità di cui all'articolo 48, commi 6, 7 e 8, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/nuova istituzione)
3. Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 8 (Statistica e servizi informativi) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/243)
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 2 e 3 si provvede per complessivi 20.000 euro per l'anno 2017 mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/1463)
Art. 57 ter
1. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo senza titolo di beni del demanio marittimo di cui alla legge regionale 22/2006 e alla legge regionale 10/2017 ovvero nel caso di utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, è tenuto al pagamento di un'indennità pari al valore del canone di concessione vigente al momento della richiesta da parte della struttura competente in materia di demanio marittimo, maggiorato del 20 per cento e moltiplicato per cinque annualità o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 89, comma 1, L. R. 6/2021
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 2, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 2, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 57 quater
1. Il canone annuo dovuto per l'emungimento di acqua dagli ambiti di cui alla legge regionale 22/2006, alla legge regionale 17/2009 e alla legge regionale 10/2017 è determinato in 0,18 euro al metro cubo di acqua prelevata. Tale valore viene aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT, come determinato con decreto del Ministero competente in materia di demanio marittimo.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 89, comma 1, L. R. 6/2021
CAPO III
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 58
 (Norme transitorie)
1. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 10 e di cui all'articolo 47 le concessioni e le autorizzazioni del demanio marittimo sono soggette all'applicazione del canone determinato ai sensi della normativa statale vigente, aggiornato annualmente con decreto del Ministro competente, che non può essere inferiore alla misura minima stabilita annualmente con decreto del Ministro stesso.
2. Fino alla sottoscrizione del verbale di cui all'articolo 15, comma 2, il Comune di Grado, che già esercita le funzioni amministrative sui beni del demanio marittimo di cui all'articolo 2 in base a un accordo sottoscritto con l'Amministrazione regionale, continua a esercitarle riscuotendone i relativi canoni.
3. La disposizione di cui all'articolo 14 ter della legge regionale 17/2009, come inserito dall'articolo 32, non si applica alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 ter della legge regionale 17/2009, come inserito dall'articolo 32, al fine di semplificare i procedimenti e ridurre i costi amministrativi a carico di cittadini e imprese, in caso di rinnovo di concessioni di beni del demanio idrico regionale si procede allo svincolo della cauzione già versata qualora l'importo del canone annuo di concessione sia inferiore o uguale a 500 euro.
5. Il ricorso al Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48 è ammesso anche in relazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora ritenuti di particolare complessità.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, fino al rilascio del relativo provvedimento, le norme vigenti al momento della presentazione dell'istanza.
8. Nelle more dell'approvazione del PUDMAR di cui all'articolo 4 della presente legge e del Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico di cui all'articolo 13 ter della legge regionale 22/2006, il rilascio di nuove concessioni afferenti i predetti piani avviene nel rispetto delle disposizioni della presente legge e della normativa vigente statale e regionale e, comunque, nel rispetto dei principi di pianificazione pubblica, selezione concorrenziale, trasparenza del procedimento in modo da assicurare ai candidati condizioni di partecipazione paritarie, conformemente alle finalità e alle modalità di utilizzo precedentemente assentite.
9. In conformità a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3 septies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 160/2016, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto, assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità e assicurare uniformità di trattamento nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, le concessioni in essere alla data del 30 dicembre 2009, nonché quelle in essere alla data del 31 dicembre 2016, conservano validità fino alla data del 31 dicembre 2020.