Art. 8
(Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
1.
All'articolo 29 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 1, dopo le parole <<
soggetti in condizione di svantaggio occupazionale>> sono aggiunte le seguenti: <<
, così come individuati con regolamento regionale>>;
b)
il comma 3 è abrogato.
2.
Al comma 3 bis dell'articolo 36 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera e), prima delle parole <<
le procedure relative al rilascio>> sono inserite le seguenti: <<
con regolamento regionale,>>;
b)
alla lettera f), prima delle parole <<
i criteri di valutazione>> sono inserite le seguenti: <<
con regolamento regionale,>>.
3.
All'articolo 39 della legge regionale 18/2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 36, comma 3 bis, il Fondo è destinato a sostenere il collocamento mirato delle persone con disabilità attraverso azioni finalizzate all'inserimento e all'integrazione lavorativa, in particolare, attraverso:a) interventi volti a sostenere l'assunzione e la stabilizzazione occupazionale, l'attivazione di tirocini, la realizzazione e l'adeguamento del posto di lavoro, l'accessibilità e la rimozione delle barriere che possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro, la realizzazione di percorsi personalizzati, lo svolgimento di attività di tutoraggio e formazione, l'attuazione di progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo;
b) progetti sperimentali elaborati dagli enti individuati dalla
legge 68/1999, relativi alle persone con disabilità che presentano particolari difficoltà di inserimento al lavoro;
c) specifiche progettualità attivate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con gli organismi deputati alla realizzazione del collocamento mirato ai sensi della
legge 68/1999.>>;
b)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione degli interventi di cui al comma 3 che abbiano natura contributiva.>>.
5.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è inserito il seguente:
<<3 bis. La concessione dei benefici di cui al comma 1 è compatibile con la trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in contratto di solidarietà espansiva, ai sensi dell'
articolo 41, comma 3 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183), a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale, a favore dell'impresa richiedente, dell'integrazione salariale relativa alla trasformazione stessa.>>.
9.
Per l'anno accademico 2017-2018 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce, in base alla condizione economica dello studente, commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):
a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.
10. Per l'anno 2017 sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute ai sensi della
legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), da parte del sistema universitario regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2017.
14.
All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 16 dopo le parole <<
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico,>> sono aggiunte le seguenti: <<
e il BIC Incubatori FVG srl di Trieste, in qualità di Incubatore certificato,>>;
b)
il comma 17 è sostituito dal seguente:
<<17. L'intervento regionale intende favorire le sinergie operative tra gli enti gestori dei Parchi scientifici e tecnologici regionali e il BIC Incubatori FVG srl di Trieste e si realizza con il finanziamento di specifici progetti, nonché mediante azioni d'indirizzo, d'impulso e di promozione della collaborazione e del coordinamento delle attività tra gli enti, tenendo conto delle competenze distintive espresse da ciascun soggetto, ovvero mediante operazioni societarie straordinarie, volte a definire assetti funzionali al raggiungimento di obiettivi coerenti con le finalità di cui al comma 16.>>;
c)
al comma 18 dopo le parole <<
Parchi scientifici e tecnologici regionali>> sono inserite le seguenti: <<
e del BIC Incubatori FVG srl,>> e dopo le parole <<
attività di ricerca e sviluppo, d'innovazione e di trasferimento tecnologico>> sono aggiunte le seguenti: <<
e attraverso la nascita di nuove imprese>>;
d)
al comma 20, in fine, è aggiunto il seguente periodo: <<
La collaborazione può essere formalizzata anche attraverso la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS).>>;
e)
al comma 21 dopo le parole <<
relazione illustrativa del progetto>> sono inserite le seguenti: <<
contenente l'indicazione dei risultati attesi>> e dopo le parole <<
data di entrata in vigore della presente legge>> sono aggiunte le seguenti: <<
e, per gli anni successivi, entro l'1 marzo dell'anno di riferimento>>;
f)
il comma 22 è sostituito dal seguente:
<<22. La Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione delle domande, dispone il riparto delle risorse regionali tenuto conto delle dimensioni dei progetti presentati e dei risultati attesi e stabilisce la percentuale massima di scostamento ammissibile tra risultati attesi e risultati realizzati nonché le soglie di scostamento ammissibili con l'indicazione delle relative percentuali di riduzione del contributo ai fini della determinazione dell'ammontare di quest'ultimo in fase di rendicontazione.>>;
g)
al comma 23 dopo le parole <<
ammissibili a finanziamento le spese>> sono inserite le seguenti: <<
sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento>>;
h)
al comma 27 dopo le parole <<
nel periodo di riferimento>> sono aggiunte le seguenti: <<
con evidenziato il raggiungimento dei risultati attesi>>.
Note:
1 Comma 12 abrogato da art. 37, comma 1, lettera s), L. R. 27/2017
2 Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera l), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
3 Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera l), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
4 Comma 8 abrogato da art. 56, comma 1, lettera l), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.