Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.
Art. 4
 (Tutela dell'ambiente e energia)
1. Alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:
b) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:
2)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Con riferimento al servizio idrico integrato, previa approvazione da parte dell'AUSIR e della Consulta d'ambito del verbale di ricognizione e consegna, l'AUSIR subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti con il personale, nei contenziosi attivi e passivi che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 22/2010. Dall'1 gennaio 2017 le Consulte d'ambito sono poste in liquidazione. Le funzioni esercitate dalle Consulte d'ambito sono trasferite in capo all'AUSIR ad avvenuta nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10, fermo restando quanto disposto dall'articolo 25, comma 2. Il subentro nei rapporti giuridici che fanno capo all'Ente dell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2005 da parte dell'AUSIR e la conseguente liquidazione dell'Ente interregionale avvengono nel rispetto del termine di cui all'articolo 3, comma 2.>>;

c)   ( ABROGATA )
4. Per le domande di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 17, della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 3, lettera a), presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute dall'1 gennaio 2016.
Note:
1 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 19/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24, c. 1, lett. d bis), L.R. 5/2016.