Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.
Art. 10
 (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
1. La quota di perequazione di cui all'articolo 7, comma 8, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale. Qualora il regolamento non venga adottato entro il 31 marzo 2017 trovano applicazione i criteri definiti per l'anno 2016 dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2016, n. 194.
2.
Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è aggiunto il seguente:
<<5 bis. I Comuni assicurano alle Unioni territoriali intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge regionale 26/2014, le risorse finanziarie necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione alle Unioni stesse.>>.

5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 bis dell'articolo 9 della legge regionale 19/2003 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2018, compatibilmente con la progressiva applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 4.
6. Le Unioni territoriali intercomunali applicano la contabilità economico-patrimoniale a decorrere dall'esercizio 2017.
10. Nelle more del completamento della riallocazione delle funzioni dai Comuni alle Unioni territoriali intercomunali prevista dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e per sopperire alle esigenze per l'esercizio delle funzioni infungibili per le quali i relativi statuti dei Comuni non prevedono l'esercizio tramite le Unioni territoriali intercomunali di riferimento, per il biennio 2016-2017, per i Comuni precedentemente costituiti in Unioni ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), sciolte ai sensi dell'articolo 40 della citata legge regionale 26/2014, fermo restando la necessità di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, la spesa di personale di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015 può essere innalzata in misura non superiore al 10 per cento del suo ammontare medio relativo al triennio 2011-2013.
14. Il finanziamento assegnato al Comune di Udine, in virtù dell'accordo quadro stipulato in data 11 maggio 2007 tra la Regione e l'Associazione intercomunale Ambito Metropolitano con capofila il Comune di Udine, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale per l'anno 2006, è confermato per l'intervento di recupero dell'area del complesso architettonico dell'ex macello comunale di Via Sabbadini con riferimento alle aree espositiva e musicale di intrattenimento, all'area didattica-educativa per bambini, ai servizi per il pubblico, all'area espositiva culturale e all'area verde per la valorizzazione degli spazi verdi naturali esistenti.
15. La tempistica dell'intervento di cui al comma 14 è fissata per la fine lavori e per la rendicontazione al 31 dicembre 2018. Il termine di rendicontazione può essere differito, una sola volta, con decreto del Direttore di Servizio della competente struttura in materia di autonomie locali, esclusivamente per cause circostanziate e motivate.
16. I termini fissati con i provvedimenti previsti dall' articolo 2, comma 102, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono automaticamente prorogati al 30 giugno 2020 per sole attività riguardanti gli interventi che risultano inclusi nei programmi disciplinati dagli articoli 19, 20 e 38 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
18.
Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è sostituito dal seguente:
<<1. Per l'anno 2016 il termine previsto all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è fissato, per le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni, al 31 dicembre 2016, al fine di assicurare, in particolare, la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite.>>.

22. All'articolo 46 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), sono apportate le seguenti modifiche:
23.
Il secondo e il terzo periodo del comma 12 dell'articolo 57 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono soppressi.

Note:
1 Comma 17 abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 9/2017
2 Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 1, L. R. 15/2017
3 Parole sostituite al comma 16 da art. 10, comma 26, L. R. 37/2017
4 Integrata la disciplina del comma 21 da art. 9, comma 31, L. R. 44/2017
5 Parole sostituite al comma 16 da art. 9, comma 59, L. R. 44/2017
6 Al comma 16 del presente articolo la data del 30 giugno 2019 è modificata in 30 giugno 2020, a seguito della sostituzione di parole disposta dall'art. 9, c. 59, L.R. 44/2017, modificata ad opera dell'art. 3, c. 50, L.R. 13/2019.
7 Comma 12 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 58 bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.