1.
I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 65 vengono erogati a favore dei seguenti soggetti ove gestori di piste di sci di fondo:
a) enti locali in forma singola o associata;
b) Consorzi turistici;
c) associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI);
e) associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possano adeguatamente documentare l'attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda.