Art. 11 bis
(Ulteriori disposizioni in materia di immobili)
1. In deroga all'
articolo 35 della legge regionale 26/2014, i beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni provinciali trasferite, per i quali alla data del 31 agosto 2017 non si č proceduto alla sottoscrizione dei verbali di consegna, sono trasferiti con le modalitā previste ai commi 2 e 3.
2. Gli immobili assegnati nei piani di subentro alla Regione sono trasferiti in proprietā a prescindere dal verbale di consegna, con effetto dall'1 settembre 2017.
3. Per gli immobili assegnati nei piani di subentro a enti diversi dalla Regione, il Commissario redige i relativi verbali, li trasmette in via telematica all'ente subentrante e provvede all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprietā ha effetto dalla data di trasmissione del verbale di consegna all'ente subentrante.
4. La Regione cura gli adempimenti di cui al comma 3 non conclusi alla data dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione di cui all'articolo 8, comma 6, redige e trasmette i relativi verbali e provvede all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 23, L. R. 31/2017