Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 42 bis aggiunto da art. 10, comma 9, L. R. 25/2016
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 77, L. R. 25/2016
3 Articolo 46 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 9/2017
4 Articolo 9 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 9/2017
5 Articolo 9 ter aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 31/2017
6 Articolo 9 quater aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 31/2017
7 Capo V bis aggiunto da art. 10, comma 23, L. R. 31/2017
8 Articolo 11 bis aggiunto da art. 10, comma 23, L. R. 31/2017
9 Articolo 9 quinquies aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 32/2017
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
4. Per le finalità di cui alla presente legge, le gestioni commissariali delle Province di cui all'articolo 45 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), cessano il 31 dicembre 2016.
6. Il Commissario provvede all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dell'ente commissariato, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative dell'ente medesimo.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 18, L. R. 31/2017
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 29, L. R. 31/2017
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 46, L. R. 44/2017
4 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 10, comma 70, L. R. 45/2017
CAPO II
 TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI
Art. 4
 (Trasferimento di funzioni ai Comuni)
1. Sono trasferite ai Comuni, a decorrere dall'1 gennaio 2017, le seguenti funzioni esercitate dalle Province di cui all'articolo 2, comma 2:
a) funzioni in materia di agricoltura:
1) la concessione dei contributi per le fattorie didattiche di cui all'articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), a favore dei Comuni, delle scuole di ogni ordine e grado della Regione, dei Servizi sociali dei Comuni e degli altri soggetti ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);
d) funzioni in materia di contrasto dei fenomeni discriminatori e promozione delle pari opportunità sul territorio:
1) le funzioni previste dal Capo IV del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in relazione alle figure delle consigliere e dei consiglieri di parità operanti a livello di area vasta.
1 bis. Sono attribuite ai Comuni, a decorrere dall'1 luglio 2017, le funzioni esercitate in forza dell'articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), dalle Province di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
2. I Comuni che partecipano alle Unioni territoriali intercomunali esercitano obbligatoriamente le funzioni di cui al presente articolo con le modalità di cui all'articolo 26, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 9/2017
CAPO IV
 GESTIONI STRALCIO LIQUIDATORIE
Art. 7
 (Piano di subentro)
1. Entro il 31 marzo 2017, in relazione a ciascuna Provincia, il Commissario, sentite le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni che non vi partecipano, trasmette all'Assessore competente in materia di autonomie locali la proposta di Piano di subentro relativamente alle funzioni di cui al Capo II.
2. La proposta di Piano di subentro, in relazione a ciascuna Provincia, individua distintamente per la Regione, per le Unioni territoriali intercomunali e per i Comuni che non vi partecipano, i beni mobili e immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, i procedimenti e i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, compreso il contenzioso.
4. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 9, la Giunta regionale provvede, in conformità alle scadenze stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ad aggiornare il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali dirette e indirette, includendovi le partecipazioni di cui al comma 3, lettera d) nelle quali subentri la Regione. L'aggiornamento è operato in armonia agli indirizzi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali indirette tramite enti già adottati dalla Giunta regionale.
5. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti.
8. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione di ciascuna proposta di Piano di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il Commissario, i rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni che non vi partecipano per l'intesa sul Piano di subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.
9. Il Piano di subentro è approvato, entro il 30 giugno 2017, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali.
10. Il Commissario garantisce agli enti subentranti la messa a disposizione dei locali ove opera il personale trasferito e delle relative dotazioni strumentali.
11. Il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché dei rapporti giuridici oggetto del subentro decorre dall'1 luglio 2017. I dati contenuti in ciascun Piano di subentro sono aggiornati dal Commissario con riferimento alla situazione esistente alla data dell'effettivo trasferimento e sono trasmessi all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 19, L. R. 31/2017
Art. 8
1. Entro il 31 luglio 2017, in relazione a ciascuna Provincia, il Commissario, sentite le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni più popolosi di cui alla lettera c), trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di Piano di liquidazione per il trasferimento dei beni, delle risorse e dei rapporti giuridici non inclusi nel Piano di subentro di cui all'articolo 7, redatta in conformità alle seguenti disposizioni:
a) il personale è trasferito sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall'articolo 46, comma 2, della legge regionale 10/2016; nelle more di tale trasferimento, che dovrà comunque concludersi entro il 30 settembre 2017, il personale provinciale sarà tenuto a prestare il necessario supporto al Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni in stretto coordinamento con le strutture direzionali della Regione competenti, rispettivamente, in materia di personale, autonomie locali e finanze, cui si dovranno rapportare secondo le indicazioni che saranno fornite dal Commissario stesso;
b) l'assegnazione dei beni immobili nonché dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni in società, enti, consorzi tra enti locali, fondazioni e associazioni è attuata in conformità ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9;
c) i particolari beni che identificano le funzioni istituzionali della Provincia quali enti esponenziali del territorio, ivi compresi il gonfalone e le onorificenze, sono assegnati al Comune più popoloso;
d) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario del personale;
e) l'ente che subentra nella titolarità dei beni succede anche nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche della passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti.
4. Entro quarantacinque giorni dalla trasmissione di ciascuna proposta di Piano di liquidazione di cui al comma 1, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, la Giunta regionale approva il Piano di liquidazione concernente il riparto tra la Regione, le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni dei beni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, del contenzioso in essere, dei procedimenti e dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti.
6. Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 5, il Commissario approva il bilancio finale di liquidazione di ciascuna Provincia; l'incarico di Commissario cessa con tale adempimento.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 10, comma 20, lettera a), L. R. 31/2017
2 Comma 2 abrogato da art. 10, comma 20, lettera b), L. R. 31/2017
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
5 Comma 3 quater aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
6 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
7 Comma 3 sexies aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
8 Comma 3 septies aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
9 Parole aggiunte al comma 5 da art. 10, comma 20, lettera d), L. R. 31/2017
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 35, L. R. 31/2017
Art. 9
 (Disposizioni speciali per la successione nelle partecipazioni delle Province)
1. Le partecipazioni in Consorzi di sviluppo industriale detenute dalle Province sono attribuite ai Comuni partecipanti ai Consorzi medesimi, secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
2. Le partecipazioni in Consorzi turistici detenute dalle Province sono attribuite alle Unioni territoriali intercomunali che a esse succedono con quote proporzionali alla popolazione di riferimento.
3. Le partecipazioni in Consorzi universitari e fondazioni degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono assegnate al Comune ove essi hanno la propria sede legale.
4. Le partecipazioni nella fondazione Dolomiti Unesco delle Province di Pordenone e Udine sono attribuite rispettivamente all'Unione delle Valli e delle Dolomiti friulane e all'Unione della Carnia.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 9, comma 47, L. R. 44/2017
2 Comma 4 ter aggiunto da art. 9, comma 47, L. R. 44/2017
3 Comma 5 abrogato da art. 8, comma 12, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 9 bis
1. I Piani di liquidazione di cui all'articolo 8 individuano i complessi condominiali e gli alloggi con funzioni di edilizia residenziale, comprese le relative pertinenze, che sono trasferiti in proprietà alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) territorialmente competenti, per essere utilizzati secondo gli scopi istituzionali delle stesse.
2. Il complesso immobiliare di "Villa Carinzia" a Pordenone, comprese le relative pertinenze, è trasferito in proprietà all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente con le modalità previste dall'articolo 8, per essere utilizzato in tutto o in parte secondo gli scopi istituzionali della stessa.
3. L'Azienda per l'assistenza sanitaria garantisce l'utilizzo gratuito e permanente di spazi all'interno del compendio immobiliare di "Villa Carinzia" a favore della Regione. L'utilizzo degli spazi è disciplinato da apposita convenzione tra l'Azienda per l'assistenza sanitaria e la Regione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 9/2017
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 48, L. R. 44/2017
CAPO V
 NORME SPECIALI PER LE PROVINCE CON ORGANI DI GOVERNO ELETTIVI
Art. 10
1. Il procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3, è attuato e si conclude secondo il seguente cronoprogramma:
a) entro l'1 giugno 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, l'atto di ricognizione di cui all'articolo 6, comma 1, riferito all'1 gennaio 2018, e ne cura la pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 2;
b) entro il 15 giugno 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, la proposta di piano di subentro di cui all'articolo 7, comma 1;
c) entro il 5 luglio 2018, gli eventuali accordi di cui all'articolo 7, comma 7, lettera a), sono comunicati al Commissario liquidatore per l'aggiornamento della proposta di piano di subentro;
d) entro il 16 luglio 2018, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il Commissario, i rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni che non vi partecipano per l'intesa sul piano di subentro di cui all'articolo 7, comma 8; in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 25 luglio 2018, si prescinde dalla stessa;
e) entro il 10 agosto 2018, il piano di subentro è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;
f) il trasferimento delle funzioni provinciali di cui al Capo II e delle relative risorse opera a far data dall'1 settembre 2018;
g) entro il 25 luglio 2018, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9 bis e 9 ter, adotta la deliberazione recante i criteri per l'assegnazione dei beni immobili, dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);
h) entro l'1 ottobre 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di piano di liquidazione con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1;
i) entro il 15 novembre 2018, la Giunta regionale approva il piano di liquidazione secondo le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4; la relativa deliberazione è trasmessa al Commissario nei successivi sette giorni ai sensi del comma 3 septies del medesimo articolo;
l) le Province di cui all'articolo 2, comma 3, sono soppresse con effetto dall'1 gennaio 2019; dalla medesima data hanno effetto i trasferimenti di cui all'articolo 8, comma 5;
m) entro il 31 gennaio 2019 il Commissario approva il bilancio finale di liquidazione; l'incarico del Commissario cessa con tale adempimento.
2. Al procedimento di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.
Note:
1 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 10, comma 22, L. R. 31/2017
2 Lettera e ter) del comma 1 aggiunta da art. 10, comma 22, L. R. 31/2017
3 Articolo sostituito da art. 9, comma 50, L. R. 44/2017
Art. 11
 (Funzioni esercitate dalle Province di cui all'articolo 2, comma 3)
2. Dall'1 gennaio 2017 la Regione cura le funzioni, previste da norme di legge, non più esercitate dalle Province per effetto di quanto previsto dal comma 1, fermo restando, in capo a queste ultime, l'obbligo di concludere i procedimenti già avviati alla data del 31 dicembre 2016.
3. In relazione alle funzioni non più esercitate dall'1 gennaio 2017 per effetto di quanto previsto dal comma 1, le Province di cui all'articolo 2, comma 3, entro il 28 febbraio 2017 trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali un atto di ricognizione con evidenza delle attività e delle passività, delle risorse umane e strumentali nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere, ivi compreso il contenzioso.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 8, L. R. 25/2016
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 51, L. R. 44/2017
CAPO VI
 MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 E 10/2016
Art. 16
1.
Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)), le parole <<provvedono le Province secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), a eccezione della sanzione di cui al comma 1, lettera c), alla cui irrogazione>> sono soppresse.

Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera l), L. R. 5/2021
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera l), L. R. 5/2021
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera ee), L. R. 22/2021
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 4 ter e 8, L.R. 26/2014.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 6 e 6 bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 16, 17 e 18, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 4, lettera d), L. R. 44/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 27, c. 4 bis, L.R. 26/2014.
2 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera h), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera h), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020, data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 35 bis, 35 ter e 35 quater, L.R. 26/2014.
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera h), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 56 quater, L.R. 26/2014.
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera h), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera h), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 37
1.
I commi 6 e 7 dell'articolo 36 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro)), sono abrogati.

Art. 38
1.
Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è aggiunta la seguente:

Art. 39
Note:
1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 9, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 31, commi 1 bis e 1 ter, L.R. 18/2015.
Art. 40
1.
L'articolo 38 della legge regionale 10/2016 è sostituito dal seguente:
<< Art. 38
 quantificazione delle risorse finanziarie a favore delle Unioni territoriali intercomunali per l'esercizio delle funzioni comunali per gli anni 2017 e 2018
1. Per l'anno 2017, in attuazione dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale 34/2015, la quota dello stanziamento dei Comuni destinata all'incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali è pari alla somma dei valori delle funzioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 26/2014, esercitate da ciascuna Unione territoriale intercomunale nel medesimo anno.
2. I valori delle funzioni di cui al comma 1 sono determinati prendendo a riferimento:
a) la spesa comunale riferita all'anno 2016 per ciascuna funzione, esclusa quella prevista dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014, come comunicata dalle Unioni territoriali intercomunali alla Regione tramite applicativo informatico dedicato;
b) la spesa stimata riferita alle funzioni di cui al comma 1, esclusa quella prevista all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014, per i Comuni che non mettono a disposizione delle Unioni territoriali il dato di cui alla lettera a);
c) il valore determinato ai sensi dell'articolo 56 ter, comma 8, della legge regionale 26/2014, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), per la funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 e in attuazione della previsione dell'articolo 61 bis, comma 2, della legge regionale 26/2014, come inserito dall'articolo 32 della legge regionale 20/2016.
3. Per l'anno 2018, in attuazione dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale 34/2015, la quota dello stanziamento dei Comuni destinata all'incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali e aggiuntiva rispetto a quella calcolata ai sensi del comma 2, è pari alla somma dei valori delle funzioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 26/2014, esercitate da ciascuna Unione territoriale intercomunale dall'anno 2018, determinati prendendo a riferimento:
a) la spesa comunale riferita all'anno 2017 per le suddette funzioni, come comunicata dalle Unioni territoriali intercomunali alla Regione tramite applicativo informatico dedicato;
b) la spesa stimata riferita alle suddette funzioni per i Comuni che non mettono a disposizione delle Unioni territoriali il dato di cui alla lettera a).
4. La stima di cui al comma 2, lettera b), e di cui al comma 3, lettera b), anche ai fini delle prime elaborazioni dei fabbisogni standard, è determinata tenuto conto del valore pro capite medio calcolato per ciascuna Unione con riferimento ai dati che i singoli Comuni hanno comunicato all'Unione, moltiplicato per la popolazione residente di ciascuno dei Comuni che non hanno provveduto a tale comunicazione; in caso di mancata comunicazione da parte dei Comuni nell'ambito di una Unione, la stima è determinata prendendo a riferimento il valore medio pro capite calcolato a livello regionale tra i Comuni che hanno trasmesso i dati.
5. Con la legge regionale di stabilità per l'anno 2017 si provvede alla prima quantificazione delle quote di cui ai commi 1 e 3; la Giunta regionale, con deliberazione di variazione del bilancio finanziario di gestione, provvede agli eventuali adeguamenti contabili conseguenti alla verifica dei dati comunicati dalle Unioni territoriali e dalle stime effettuate ai sensi del comma 4.>>.

Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 56, c. 1, L.R. 10/2016.
CAPO VII
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 42
 (Norme transitorie per il trasferimento delle funzioni provinciali)
2. I regolamenti provinciali vigenti al momento del trasferimento delle funzioni provinciali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, sino all'entrata in vigore delle corrispondenti norme regolamentari approvate dalle amministrazioni subentranti.
3. Nelle more dell'approvazione del Piano di subentro di cui all'articolo 7, a far data dall'1 gennaio 2017, e fino all'effettivo trasferimento delle risorse necessarie, le Unioni territoriali intercomunali possono avvalersi, per l'esercizio delle funzioni di cui al Capo II, dei beni mobili e immobili nonché delle risorse umane e strumentali già destinati ai procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni a esse trasferite, secondo le modalità concordate con il Commissario.
4. Nelle more dell'approvazione del Piano di liquidazione di cui all'articolo 8, il Commissario cura l'amministrazione dei beni, delle risorse e dei rapporti giuridici residui fino al loro effettivo trasferimento alla Regione e ai Comuni.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 10, comma 24, lettera a), L. R. 31/2017
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 24, lettera b), L. R. 31/2017
3 Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 10, comma 77, L. R. 20/2018
4 Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 10, comma 16, L. R. 25/2018
Art. 42 bis
1. Le Province continuano a esercitare le funzioni di cui al punto 5 dell'allegato C della legge regionale 26/2014 e di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, richiamato al punto 7 della lettera c) dell'allegato C della medesima legge regionale 26/2014, fino al loro trasferimento ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della medesima legge regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 9, L. R. 25/2016
Art. 43
 (Gestione e conduzione transitoria degli immobili connessi alla funzione di edilizia scolastica)
1. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014, le Province mantengono a loro carico gli oneri relativi alla gestione e conduzione degli immobili connessi alle funzioni in materia di edilizia scolastica trasferite ai Comuni fino all'effettivo subentro delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni che non vi partecipano nei rispettivi rapporti giuridici attivi e passivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2017. Successivamente al termine previsto al primo periodo, le Province sono autorizzate a provvedere ai pagamenti e agli adempimenti urgenti in presenza di documentata impossibilità, da parte dell'ente subentrante, di provvedervi direttamente. Le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni che non vi partecipano assicurano alle Province il rimborso degli oneri di cui ai primi due periodi.
2. Rientrano tra gli oneri di cui al comma 1, in particolare, quelli riferiti alle utenze, assicurazioni sugli immobili, al noleggio di attrezzature e alle pulizie.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 25, lettera a), L. R. 31/2017
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 25, lettera b), L. R. 31/2017
Art. 47
 (Piano di riordino territoriale)
1. Il Piano di riordino territoriale di cui all'Allegato C bis della legge regionale 26/2014, come inserito dall'articolo 36, sostituisce a tutti gli effetti il Piano di riordino territoriale già definito dalla Giunta regionale; a tal fine, ogni richiamo normativo al Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 26/2014 è da riferirsi a quello contenuto nel summenzionato Allegato C bis della medesima legge.
Art. 48
 (Fissazione del termine delle deliberazioni di variazioni al bilancio)
1. Per l'anno 2016 il termine previsto all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è fissato, per le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni, al 31 dicembre 2016, al fine di assicurare, in particolare, la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 10, comma 18, L. R. 24/2016
Art. 51
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

c)   ( ABROGATA )
d) l'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: <<Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali>>);
f) l'articolo 4 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);
g) la legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza);
i) l'articolo 22 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione - Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);
(1)
Note:
1 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
CAPO VIII
 NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 52
 (Norme finanziarie e contabili)
1. Con la legge di stabilità regionale 2017 sono adeguati gli stanziamenti previsti dall'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), per il biennio 2017-2018, tenuto altresì conto delle procedure di subentro nelle funzioni provinciali in corso all'entrata in vigore della presente legge.
2. Per l'anno 2017, la quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 6/2006 è determinata in 8.700.000 euro ed è destinata alla promozione e alla realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale per gli interventi di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2016, n. 152/Pres. (Regolamento per la determinazione per l'anno 2016 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6"Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), articolo 3, comma 1, lettera a), nella misura di 1.000.000 euro, e lettera b), nella misura di 7.700.000 euro, specificatamente riservati alla presa in carico per l'area di intervento "Povertà ed esclusione sociale". Le risorse sono ripartite tra le Unioni territoriali intercomunali con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento medesimo. Per la quantificazione delle domande di Misura attiva di sostegno al reddito ivi prevista, si fa riferimento al numero di domande presentate alla data del 31 agosto 2016.
2 bis. In sede di ripartizione fra le Unioni territoriali intercomunali delle risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 della legge regionale 6/2006, l'Unione del Gemonese e l'Unione del Canal del Ferro-Val Canale sono considerate ambito territoriale unico. La misura dell'assegnazione singolarmente spettante alle due Unioni è determinata ripartendo l'importo complessivo ottenuto in misura proporzionale alla popolazione residente nel rispettivo territorio.
3. Alla spesa di cui al comma 2, per l'anno 2017, si provvede a valere sullo stanziamento già previsto con riferimento alla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
4. Il limite di impegno quindicennale autorizzato dall'articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), a favore delle Province per l'importo di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2021 è revocato per pari importo a decorrere dal 2017.
5. Il limite di impegno quindicennale autorizzato dall'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), a favore delle Province per l'importo di 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2022 è ridotto per la quota complessiva di 2.701.320,30 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022.
6. Le somme assegnate alle Province a titolo di fondo straordinario ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono comprensive dei trasferimenti statali compensativi derivanti dall'imposta provinciale di trascrizione.
7. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015, non rilevano, per la quota non a carico dell'ente locale, le spese per la promozione di attività socialmente utili di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), per lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 30, comma 2 bis, della legge regionale 18/2005, e per cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), stante la finalità sociale degli interventi che trovano copertura in specifici finanziamenti regionali, con spese a carico del bilancio della Regione, già rientranti nei tetti di spesa validi ai fini delle norme di coordinamento della finanza pubblica applicabili alla Regione medesima.
8. Al fine di garantire l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni esercitate dalle Unioni territoriali intercomunali all'1 gennaio 2017, le medesime Unioni sono autorizzate a utilizzare le giacenze di cassa che risultano nelle proprie disponibilità all'1 gennaio 2017, per l'intero importo occorrente per il perseguimento delle finalità previste dal presente comma, sino all'incasso delle somme dovute dalle Direzioni regionali competenti.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 8, L. R. 24/2016
2 Comma 9 abrogato da art. 19, comma 3, L. R. 9/2017