<< 4. L'autorizzazione è revocata nei casi in cui non venga attivato l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità. L'autorizzazione è altresì revocata ovvero è disposto il divieto di esercizio dell'attività qualora: a) l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) l'attività è sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
c) vengono meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio o quelle concernenti la loro conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza; al fine di consentire all'operatore il ripristino dei requisiti mancanti, la revoca ovvero il divieto sono preceduti da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
d) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene presentata la SCIA o domanda per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
e) non vengono osservati i provvedimenti di sospensione.>>;