Legge regionale 24 novembre 2016 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme urgenti in materia di cultura e sport.

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2014)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dopo le parole << o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti>> sono aggiunte le seguenti: << , per categorie di beneficiari destinatari di altre tipologie di finanziamenti>>.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 16/2014)

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole << i requisiti dei beneficiari,>> sono soppresse;

b) dopo le parole << le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto,>> sono inserite le seguenti: << non inferiore alla quota di cofinanziamento prevista dal comma 2,>>;

c) dopo le parole << sono altresì fissati i termini del procedimento>> sono aggiunte le seguenti: << e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'articolo 12, comma 2 bis>>.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 16/2014 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, sono scaduti.>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 16/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2014 dopo le parole << sono altresì fissati i termini del procedimento>> sono aggiunte le seguenti: << e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3 bis>>.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2014 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1 acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 3, sono scaduti.>>.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 16/2014)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014 le parole << la gestione di centri di divulgazione della cultura umanistica>> sono sostituite dalle seguenti: << le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica>>.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014 le parole << la gestione di centri di divulgazione>> sono sostituite dalle seguenti: << le iniziative e le attività di centri di divulgazione>>.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Ai fini della presente legge sono da intendersi come centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica i soggetti, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo statutario la finalità di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica o scientifica.

1 ter. In particolare, i centri di divulgazione di cui al comma 1 bis devono possedere personalità giuridica, autonomia patrimoniale, una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, devono garantire il possesso di attrezzature idonee, devono svolgere in maniera continuativa la propria attività, e devono rendere fruibile al pubblico tale attività tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale.>>.

4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014 è abrogata.

5. I commi 5 e 6 dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014 sono abrogati.

Art. 5

(Subentro nelle convenzioni e nei protocolli pluriennali in materia di attività culturali delle Province)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in forza del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di attività culturali a decorrere dall'1 luglio 2016, a subentrare nelle convenzioni e nei protocolli sottoscritti prima di tale data dalle Province con enti e associazioni operanti nei diversi settori delle iniziative culturali per il sostegno economico di progetti culturali pluriennali.

2. Per le finalità previste dal comma 1 il Servizio regionale competente in materia di attività culturali può eventualmente sottoscrivere appositi atti convenzionali o protocolli novativi con gli enti e le associazioni di cui al comma 1, anche al fine di integrare la disciplina del rapporto contributivo a seguito del trasferimento di funzioni.

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 5/2010)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia), è abrogato.

2. All'articolo 9 della legge regionale 5/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole << e degli enti locali>> sono soppresse;

b) al comma 1 le parole << e la competente Commissione consiliare>> sono soppresse;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati;

d) al comma 4 dopo le parole << criteri e modalità per l'individuazione>> sono inserite le seguenti: << delle categorie di soggetti beneficiari, nonché>>.

3. All'articolo 10 della legge regionale 5/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<a) sul bando annuale degli interventi di cui all'articolo 9.>>;

b) la lettera b) del comma 2 è abrogata.

Art. 7

(Proroga per la realizzazione e il completamento del programma di interventi diretti a valorizzare e diffondere l'uso della lingua slovena)

1. Con riferimento al programma di interventi di cui all'articolo 6, commi da 73 a 75, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono riconosciute le spese sostenute dalla data di entrata in vigore della medesima legge per interventi che possono essere anche realizzati e completati entro il 30 giugno dell'anno 2017. Le spese dovranno essere rendicontate entro il 31 luglio 2017.

Art. 8

(Modifica all'articolo 4, comma 42, della legge regionale 34/2015)

1. Alla lettera f) del comma 42 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole << 100.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: << 125.000 euro>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 42, lettera f), della legge regionale 34/2015, come modificata dal comma 1, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di 25.000 euro per l'anno 2016 dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 9

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 64/1980)

1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1980, n. 64 (Norme di coordinamento tra le Regioni interessate al funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete), è abrogato.

Art. 10

(Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 18/2006)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), è abrogato.

Art. 11

(Conferma di contributi concessi per la valorizzazione di beni culturali)

1. Al comma 19 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole << 31 dicembre 2016>> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2017>>.

Art. 12

(Modifica all'articolo 32 della legge regionale 23/2015)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), la parola << esistenti>> è sostituita dalle seguenti: << costituiti ai sensi dell'articolo 25>>.

Art. 13

(Modifica all'articolo 48 della legge regionale 23/2015)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 23/2015 è inserito il seguente:

<<2 bis. Fermo restando il disposto del comma 2, allo scopo di assicurare il celere e imparziale svolgimento, nell'anno 2017, dei procedimenti finalizzati alla costituzione dei sistemi bibliotecari e al riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale, in via di prima attuazione si prescinde dal parere della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, previsto dall'articolo 25, comma 3, e dall'articolo 30, comma 2.>>.

Art. 14

(Valorizzazione del Consorzio Culturale del Monfalconese nel settore bibliotecario)

1. La Regione riconosce e valorizza l'efficace ruolo di coordinamento ininterrottamente svolto, per oltre trent'anni, dal Consorzio Culturale del Monfalconese quale ente gestore responsabile del funzionamento di uno dei primi sistemi bibliotecari sorti nel Friuli Venezia Giulia, sviluppatosi su una vasta area del territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel procedimento previsto per la costituzione di nuovi sistemi bibliotecari dall'articolo 25 della legge regionale 23/2015 e dal relativo regolamento di attuazione, in via di prima applicazione la Biblioteca del Consorzio Culturale del Monfalconese è individuata come biblioteca centro sistema prescindendo dai requisiti fissati per tale qualificazione dall'articolo 23, comma 3, della legge medesima e dal suddetto regolamento, fatto salvo peraltro il disposto dei commi 5 e 6 del citato articolo 23.

Art. 15

(Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 23/2015)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 23/2015, le Commissioni valutative ivi previste possono essere costituite anche dagli esperti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e bis), della legge regionale 16/2014 che, pur designati dal Consiglio regionale, non siano stati ancora nominati come componenti della Commissione regionale per la cultura di cui al medesimo articolo 6 della legge regionale 16/2014.

Art. 16

(Convenzione con la Fondazione Roberto Capucci)

1. Al fine di ricollegare alla Regione il prestigio e i connessi vantaggi derivanti dall'ospitare un patrimonio dichiarato di interesse storico particolarmente importante per lo studio della moda e di tutte le forme d'arte a essa collegate, l'Amministrazione regionale, per il tramite dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, è autorizzata a ospitare presso alcuni locali di Villa Manin di Passariano di Codroipo la sede della Fondazione Roberto Capucci di Roma, mettendo a disposizione a titolo gratuito spazi adeguati e utenze per l'Archivio storico della Fondazione contenente abiti, abiti-scultura, disegni, fotografie, documenti audio e video.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale, per il tramite di ERPAC, è altresì autorizzata a organizzare in collaborazione con la Fondazione Roberto Capucci attività espositive, formative e didattiche correlate alla collezione, anche in collaborazione con altre istituzioni culturali e aziende nel settore della moda.

(1)

3. I rapporti fra la Fondazione Roberto Capucci e l'Amministrazione regionale derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono regolati da una convenzione stipulata fra la Fondazione stessa ed ERPAC, con la quale sono indicate le attività che ERPAC metterà a disposizione della Fondazione, tra le quali, a titolo puramente indicativo, il trasporto, la copertura assicurativa e la digitalizzazione dei beni appartenenti all'archivio. La convenzione fissa altresì la durata minima della permanenza dell'archivio presso Villa Manin, individuandone la precisa consistenza.

(2)

4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 fanno carico al bilancio annuale di ERPAC.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017

Parole soppresse al comma 3 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 12/2017

Art. 17

(Conferme di contributi per impianti sportivi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Forni Avoltri il contributo concesso sulla base del "Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1720 del 4 settembre 2015, ancorché i lavori oggetto del contributo medesimo non siano stati ultimati nel termine perentorio previsto dal bando suindicato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Forni Avoltri presenta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo concesso; il Servizio conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di fine lavori.

3. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione all'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina, ai sensi della legge regionale 8/2003, del contributo decennale costante di 45.850 euro annui per i lavori di "Potenziamento e qualificazione di impianti sportivi situati nel comprensorio di via Conconello 16 a Opicina", è autorizzata a convertire le rate maturate di detto contributo, in deroga alle prescrizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2003 vigente al momento della concessione, in un finanziamento in conto capitale a favore del medesimo ente per la realizzazione di nuovi interventi di "Riqualificazione e adeguamento Palestra CSI e Spogliatoio".

4. Per le finalità di cui al comma 3 l'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conversione del contributo al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

5. Ai sensi del comma 4 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

6. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Trieste il contributo ventennale costante di 206.597,80 euro concesso nell'anno 2011 ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), per la realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto sportivo polifunzionale nel rione di San Giovanni (TS), ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini di ultimazione dei lavori fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 38 e seguenti, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).

7. Per le finalità di cui al comma 6 il Comune di Trieste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva apposita istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di un nuovo cronoprogramma dell'intervento.

8. Ai sensi del comma 7 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare nuovi termini di ultimazione dei lavori e rendicontazione del contributo.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di investimenti in materia di impiantistica sportiva che risultano iniziati o ultimati alla data del 31 dicembre 2019, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso, inizialmente fissati o successivamente prorogati o rifissati.

(1)(3)(5)

10. Per le finalità di cui al comma 9 i beneficiari presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del relativo contributo, corredata del verbale di consegna dei lavori o di fine lavori ovvero della dichiarazione del direttore dei lavori attestante la data di inizio o di ultimazione dei lavori.

(2)(4)(6)

11. Ai sensi del comma 10 il Servizio competente in materia impiantistica sportiva provvede a fissare il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 60, comma 4, della legge regionale 14/2002, il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

12. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 11 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.

13. Il procedimento di cui al comma 9 si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 10, con l'adozione del decreto di fissazione dei nuovi termini.

Note:

Parole sostituite al comma 9 da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 37/2017

Parole sostituite al comma 10 da art. 7, comma 10, lettera b), L. R. 37/2017

Parole sostituite al comma 9 da art. 7, comma 9, lettera a), L. R. 25/2018

Parole sostituite al comma 10 da art. 7, comma 9, lettera b), L. R. 25/2018

Parole sostituite al comma 9 da art. 6, comma 7, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole sostituite al comma 10 da art. 6, comma 7, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 18

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 14/2016)

1. Dopo il comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2016 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. Per le finalità di cui al comma 25, al fine di una efficace gestione delle procedure in essere e in considerazione di eventuali mutate situazioni normative o esigenze funzionali dei soggetti beneficiari dei contributi o dei soggetti proprietari o concessionari degli impianti sportivi oggetto degli interventi inseriti nel vigente Programma regionale di interventi per l'anno 2009 e per l'anno 2010, la Giunta regionale conferma ovvero modifica, integra o rimodula detto Programma regionale.

25 ter. Per le finalità di cui al comma 25 bis l'istruttoria è attivata o a istanza di parte o d'ufficio, avuto riguardo all'interesse pubblico prevalente.

25 quater. A seguito della deliberazione di cui al comma 25 bis, la struttura regionale competente per l'impiantistica sportiva provvede a confermare o a convertire i contributi precedentemente concessi dalle Amministrazioni provinciali. Il mancato inizio dei lavori entro il 31 dicembre 2017 degli interventi inseriti nel Programma di cui al comma 25 bis comporta la revoca d'ufficio del contributo confermato o convertito.

25 quinquies. Ai contributi di cui al comma 25 si applica la disciplina contenuta nella legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). In fase di prima applicazione del comma 25 la struttura competente provvede a fissare nuovi termini di inizio e ultimazione dei lavori nonché di rendicontazione delle spese sostenute.>>.

Art. 19

(Modifiche alla legge regionale 8/2003)

1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole << concessionarie di impianti sportivi e selezionate con procedura a evidenza pubblica>> sono sostituite dalle seguenti: << proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell'ente proprietario a effettuare lavori di straordinaria manutenzione>>;

b) al comma 3 dell'articolo 12 le parole << non routinaria nel territorio regionale,>> sono soppresse;

c) al comma 2 dell'articolo 29 le parole << dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e 21>> sono sostituite dalle seguenti: << dagli articoli 13 e 21>>;

d) il comma 3 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

<<3. I contributi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 sono concessi ed erogati, su richiesta del beneficiario, in via anticipata, in un'unica soluzione; con il decreto di concessione dei contributi sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi stessi.>>.

Art. 20

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1 bis, della legge regionale 18/2006 è autorizzata la spesa di 33.755 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 33.755 euro per l'anno 2016 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Per le finalità previste dall'articolo 6, commi 66, 67 e 68, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

4. All'onere di 50.000 euro per l'anno 2016 derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come di seguito indicato:

a) mediante rimodulazione per 30.000 euro per l'anno 2016 alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;

b) mediante storno di 20.000 euro per l'anno 2016 dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.