Legge regionale 07 novembre 2016, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.
Art. 1
 (Norme contabili urgenti)
1. Per l'anno 2016 ai fini dell'attribuzione delle somme di cui all'articolo 10, comma 35, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), si prende a riferimento l'assegnazione effettuata a titolo di quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), prevista all'articolo 7, comma 5, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016).
2. Alla legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
d)
dopo il comma 3 dell'articolo 10 è inserito il seguente:
<<3 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, della legge regionale 57/1971, come sostituito dal comma 3, si applicano anche a tutte le procedure che non risultino concluse alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).>>.

3. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 14/2016, nella tabella N, le stringhe:

sono sostituite dalle seguenti:


4.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), è aggiunta la seguente:
<<e bis) siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).>>.

7. Per l'anno 2016 sono riconosciute alle Province, al fine di garantire la continuità delle funzioni e dei servizi, risorse per complessivi 17.284.862,30 euro attribuite, per 5.359.510,34 euro con le modalità di cui al comma 13 e, per 11.925.351,96 euro, assegnando un fondo straordinario con le modalità di cui al comma 9.
9. Per la finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 11.925.351,96 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
19.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono aggiunte le seguenti parole: <<I contributi di cui al comma 1 sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dal regolamento di cui al comma 4 o dai bandi di cui al comma 5.>>.

23. All'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), sono apportate le seguenti modifiche:
25. Per l'anno 2016 sono ammesse le domande di cui all'articolo 8 della legge regionale 9/2005 pervenute entro la data di entrata in vigore della presente legge.
26. In seguito al subentro della Regione nelle funzioni svolte dalle Province ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), i procedimenti relativi ai contributi per lo smaltimento dell'amianto, in corso alla data dell'1 luglio 2016, sono conclusi dalla Regione nel rispetto di quanto previsto nei relativi bandi emanati dalle Province, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 16 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate).
27. Il Comune di Udine è autorizzato a utilizzare le eventuali economie contributive conseguite in corso di realizzazione dei lavori per la realizzazione dell'opera sovvenzionata con decreto n. 2631/Cult/5SP del 7 settembre 2006, per ulteriori lavori di adeguamento e ristrutturazione del Palasport Carnera, già finanziati con decreto n. 4444/Cult/5SP del 15 novembre 2006.
28. Per le finalità di cui al comma 27 il Comune di Udine, entro il termine del 31 dicembre 2016, presenta apposita istanza di utilizzo delle economie contributive di cui al comma 27 al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva che autorizza l'utilizzo delle economie contributive medesime.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad a. Artisti associati - società cooperativa un contributo straordinario per la realizzazione della nuova piattaforma della danza - N.I.D. in programma a Gorizia nel 2017.
30. Per le finalità di cui al comma 29 a. Artisti associati - società cooperativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura apposita istanza corredata di una relazione illustrativa del progetto da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata.
31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
32. Per l'avvio della gestione dell'attività dell'Archivio dei giochi di cui all'articolo 6, comma 20, della legge regionale 14/2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine, nell'esercizio 2017, un contributo straordinario di complessivi 380.000 euro, suddivisi in 180.000 euro per l'anno 2017 e 200.000 euro per l'anno 2018.
34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di complessivi 380.000 euro, suddivisi in 180.000 euro per l'anno 2017 e 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
36. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 87, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia un ulteriore contributo di 2 milioni di euro.
37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dei nuovi interventi previsti e del relativo preventivo di spesa. Ai fini dell'individuazione delle tipologie di spese ammissibili, nonché della fissazione dei termini del procedimento si fa rinvio alle disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2015, n. 226/Pres. (Regolamento concernente le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto a favore della fondazione Palazzo Coronini Cronberg onlus di Gorizia).
38. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
39. Agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015, la sanzione di cui all'articolo 20, comma 11, della legge regionale 18/2015, ferme restando le altre sanzioni, si applica nella misura del 30 per cento della differenza tra l'obiettivo assegnato dalla Regione nel 2015 in termini di saldo finanziario di competenza mista e il saldo effettivamente conseguito nel medesimo anno.
40. La sanzione di cui all'articolo 20, comma 11, della legge regionale 18/2015, da applicare agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015, è ridotta di un importo pari alle spese per l'edilizia scolastica sostenute nel corso dell'anno 2015, purché non già oggetto di contribuzione per la stessa finalità nel medesimo anno, ovvero di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.
41. Ai fini di quanto previsto al comma 40 gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015, comunicano alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica.
42. Le richieste di adesione al Programma triennale di conversione degli incentivi pluriennali, di cui all'articolo 16 della legge regionale 18/2015, e approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1978 del 21 ottobre 2016, ma non soddisfatte per mancanza di fondi sufficienti, sono soddisfatte in relazione agli ulteriori fondi stanziati con la presente legge a valere sulle pertinenti autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella A di cui all'articolo 2, comma 1, e dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1, fino a esaurimento dei medesimi, fermo restando il criterio previsto dall'articolo 16, comma 6, lettera c), della legge regionale 18/2015 dell'integrale finanziamento dell'incentivo ammesso a conversione.
43. Per l'anno 2016 è autorizzata la conversione dell'incentivo pluriennale in quote annuali costanti concesso al Comune di Cividale con decreto di concessione n. 6173/760/2013/0/1 in contributo in conto capitale da corrispondere in base alla progressione della spesa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 18/2015. L'importo dell'incentivo ammesso alla conversione è ridotto dell'ammontare originariamente destinato al sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento, pari a 600.000 euro. Il Servizio competente al procedimento contributivo assegna un termine al Comune beneficiario non inferiore a dieci giorni per aderire alla conversione. In caso di adesione, il contributo è pagato tramite il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).
44. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
45. Con proprio decreto il Ragioniere generale è autorizzato a effettuare le regolazioni contabili conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale n. 1978 del 21 ottobre 2016, alla disposizione di cui al comma 42 e alla disposizione di cui al comma 43 e, ove necessario, a disporre la revoca dei decreti di liquidazione e a ordinare la chiusura dei ruoli di spesa fissa adottati a valere sugli impegni oggetto di conversione.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 80.000 euro al Comune di Cercivento per la realizzazione dell'illuminazione pubblica per la sicurezza della via di accesso al complesso "Bosco Museis" attualmente utilizzato come comunità per minori.
47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
48. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016 - 2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
49. Il fondo di cui all'articolo 7, comma 60, della legge regionale 34/2015 è incrementato per l'anno 2016 di ulteriori 5.420.000 euro. La quota di cui all'articolo 7, comma 61, lettera b), della medesima legge regionale 34/2015, è incrementata di ulteriori 5.420.000 euro.
52. Le risorse di cui al comma 49 sono concesse ed erogate d'ufficio in un'unica soluzione. Entro due anni dall'erogazione il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.
53. Per la finalità prevista al comma 49 è destinata la spesa di 5.420.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
54. Il recupero della quota di cui all'articolo 7, comma 71, lettera b), della legge regionale 34/2015, è subordinato agli esiti delle trattative tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito ai conteggi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016.
55. Per l'anno 2016 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un contributo di 20.000 euro, per oneri correnti, ai Comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e il relativo piano sia stato approvato dalla Corte dei conti entro il 30 giugno 2015 e che entro il 31 dicembre 2015 hanno già ripianato il disavanzo per un importo superiore a quello programmato nel medesimo piano.
56. Il contributo di cui al comma 55 è concesso d'ufficio dal Servizio competente in materia di finanza locale.
57. Per la finalità prevista al comma 55 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
62. Per la finalità prevista al comma 58 è destinata la spesa di 488.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
63. Per l'anno 2016 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'assegnazione straordinaria ai Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, già facenti parte di un'Unione comunale, nella misura di 70.000 euro ciascuno, al fine di garantire i trasferimenti in precedenza accordati all'Unione medesima.
64. I contributi di cui al comma 63 sono concessi d'ufficio dal Servizio competente in materia di finanza locale.
65. Per la finalità prevista al comma 63 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
66. Per l'anno 2016 sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), da parte del sistema universitario regionale a decorrere dall'1 gennaio 2016.
67. Nel caso di incentivi pluriennali per spese di investimento nel settore socio-sanitario di competenza della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, oggetto di conversione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 18/2015, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rideterminare, nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociosanitari sulla base della progettazione definitiva, o esecutiva qualora disponibile, la quota degli incentivi concessi, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per interventi edili impiantistici costituita dalla somma dell'ammontare complessivo delle annualità degli incentivi pluriennali oggetto di conversione e degli ulteriori incentivi in conto capitale.
68. L'Amministrazione regionale ripartisce il Fondo regionale minori stranieri non accompagnati di cui l'articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), in relazione alle disponibilità di bilancio, in misura proporzionale tra tutti i Comuni richiedenti, ammettendo a finanziamento il 100 per cento delle spese sostenute che restano a carico dei Comuni con popolazione inferiore o uguale a 15.000 abitanti e l'80 per cento delle spese sostenute che restano a carico dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
69. I Comuni presentano domanda di finanziamento alla Direzione competente, attestando le spese sostenute per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nell'anno 2016 al netto del contributo statale di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
70. I Comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2015 non contemplati nella domanda relativa all'anno 2015 ovvero altri costi relativi all'accoglienza rimasti non coperti nell'anno 2015.
72. Con riferimento all'anno scolastico 2015-2016 i termini per presentare la domanda di contributo da parte dei soggetti gestori di nidi d'infanzia, finalizzato al contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio di nido d'infanzia, in attuazione dell'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e con le modalità e procedure previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia), sono riaperti per la durata di sette giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 33 da art. 7, comma 9, L. R. 20/2018
2 Comma 58 abrogato da art. 10, comma 36, L. R. 20/2018
3 Comma 59 abrogato da art. 10, comma 36, L. R. 20/2018
4 Comma 60 abrogato da art. 10, comma 36, L. R. 20/2018
5 Comma 61 abrogato da art. 10, comma 36, L. R. 20/2018
6 Lettera b) del comma 22 abrogata da art. 49, comma 2, lettera b), L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 32 bis, c. 1 bis, L.R. 16/2014.
7 Comma 18 abrogato da art. 43, comma 1, lettera dd), L. R. 22/2021
Art. 2
 (Variazioni contabili urgenti allo stato di previsione della spesa - avanzo)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella A relative alle somme già iscritte con la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), a titolo di avanzo libero applicato al bilancio ai sensi degli articoli 42, comma 6, e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).