Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 5 bis aggiunto da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico regionale, delle forre, delle aree carsiche e dei relativi acquiferi nel rispetto dei principi e delle disposizioni statali e comunitarie in materia e, in particolare, della raccomandazione Rec (2004) 3, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 5 maggio 2004, sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) geodiversità: la varietà o la specificità delle caratteristiche geologiche del territorio, comprensive delle rocce e dei depositi, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico, mineralogico e pedologico;
b) patrimonio geologico: i luoghi, i geositi e le singolarità geologiche ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione della Terra e della sua geodiversità;
c) geosito altresì detto emergenza o eccellenza o particolarità geologica, geomorfologica, idrogeologica, paleontologica, mineralogica e pedologica: sito, area o territorio, sia epigeo che ipogeo, con caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche, mineralogiche e pedologiche di intrinseco interesse e importanza per la comprensione della storia e dell'evoluzione della Terra;
d) geoparco: territorio dai confini ben definiti che possiede un patrimonio geologico particolare e una strategia di sviluppo sostenibile;
e) patrimonio speleologico: l'insieme delle grotte che caratterizzano i sistemi carsici, nonché, unicamente ai fini applicativi della presente legge, le cavità artificiali;
f) area carsica: zona formata da rocce carsificabili, solubili, nelle quali l'idrografia di superficie è limitata e il sottosuolo è caratterizzato da sistemi carsici; le aree carsiche sono caratterizzate in superficie da forme quali depressioni chiuse, doline, campi solcati, valli cieche, inghiottitoi e zone sorgentifere;
g) forma carsica: morfologia epigea o ipogea dovuta a carsismo;
h) sistema carsico: complesso di forme carsiche ipogee ed epigee organicamente e funzionalmente collegate tra loro e parzialmente o totalmente occupate dall'acqua;
i) grotta: cavità carsica sotterranea di origine naturale, chiusa parzialmente o totalmente, di dimensioni accessibili all'uomo con sviluppo lineare superiore a 5 metri;
j) acquifero carsico: serbatoio idrico sotterraneo sviluppato in ammassi rocciosi dotati di permeabilità per fessurazione, fratturazione e carsismo caratterizzato da una zona di trasferimento verticale, non satura, e da una zona di trasferimento orizzontale satura o parzialmente satura;
k) cavità artificiale: ambiente sotterraneo, creato dall'uomo, di particolare valore storico, archeologico, geominerario o d'interesse naturalistico;
l) grotta turistica e cavità turistica: cavità naturale o artificiale gestita per finalità turistiche, dotata di accesso controllato, con predisposti al suo interno sentieri naturali o artificiali dotati di tutti gli apprestamenti e impianti tecnici fissi necessari a garantire la sicurezza dei visitatori secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
m) forra: gola stretta e profonda incassata nella roccia, dalle pareti subverticali o verticali, incisa da un torrente come risultato di un'azione erosiva-corrosiva, interessata da attività di tipo esplorativo e turistico-ricreativo;
n) speleologia e attività derivate: complesso delle attività di individuazione, esplorazione, studio, documentazione e divulgazione didattica dei fenomeni naturali e culturali osservabili nelle grotte, nelle aree carsiche ove esse si sviluppano, nonché, ai fini applicativi della presente legge, nelle cavità artificiali.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
CAPO II
 DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO
Art. 3
 (Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali)
1. È istituito il Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) presso la struttura regionale competente in materia di geologia, che ne cura la tenuta.
3. In ciascuna sezione del CaRGeo sono indicati i dati identificativi, la perimetrazione dei geositi e dei geoparchi regionali e ogni altro dato indicato nel regolamento di cui all'articolo 6.
5. La ricognizione e la perimetrazione dei geositi e dei geoparchi regionali sono effettuate sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di valenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche, mineralogiche e pedologiche.
6. Nell'elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza di cui al comma 2, lettera c), sono individuati geositi specifici per valenza e interesse per la comprensione della storia e dell'evoluzione della Terra al fine di assicurarne la tutela e la valorizzazione.
7. Gli enti territoriali, gli enti parco, gli istituti di ricerca, gli ordini professionali di competenza e le associazioni attive in materia ambientale possono proporre alla Regione geositi e geoparchi regionali da inserire nel CaRGeo.
8. Gli elenchi dei geositi e dei geoparchi regionali inseriti nelle sezioni di cui al comma 2 e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla struttura regionale competente in materia di geologia, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e sono trasmessi ai Comuni interessati che provvedono a darne pubblicità nelle forme idonee.
9. I dati del CaRGeo costituiscono strato informativo del Sistema Informativo Territoriale geologico (SITGeo).
Art. 4
 (Disposizioni per la tutela dei geositi)
1. L'accesso ai geositi è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari e dei terzi, nonché eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni più restrittive.
5. La struttura regionale competente in materia di geologia emana i provvedimenti diretti a evitare la distruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento dei geositi, nonché ulteriori specifiche forme di tutela per i geositi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), e caratterizzati da particolari necessità di salvaguardia.
Note:
1 Parole soppresse al comma 4 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE CARSICHE E ACQUIFERI CARSICI
Art. 7
 (Ricognizione e delimitazione di aree carsiche e acquiferi carsici)
1. La struttura regionale competente in materia di geologia approva i criteri per l'individuazione delle aree carsiche, dei relativi acquiferi carsici, delle zone sorgentifere, delle aree di ricarica dell'acquifero carsico e provvede alla loro successiva individuazione con proprio decreto, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, trasmesso ai Comuni interessati che ne danno pubblicità nelle forme idonee.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione acquisisce le informazioni di carattere geologico, geomorfologico, idrogeologico, ambientale e paesaggistico, che comprendono anche l'andamento degli acquiferi carsici presenti nell'area, qualora indagati, il relativo grado di vulnerabilità e le aree di ricarica limitrofe non carsiche.
4. I dati delle aree carsiche costituiscono strato informativo del Sistema Informativo Territoriale geologico (SITGeo).
CAPO IV
 DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO E DELLE FORRE
Art. 9
 (Catasto speleologico regionale)
1. È istituito il Catasto speleologico regionale (CSR) presso la struttura regionale competente individuata dal regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), che ne cura la tenuta.
3. Per le finalità della presente legge è istituita una sezione separata del CSR nella quale sono iscritte le forre.
5. L'elenco delle grotte di cui al comma 2, lettera a), è costituito da sottosezioni che ne evidenziano l'interesse geologico, idrogeologico, paleontologico, biologico, archeologico, etnografico, storico-culturale e paesaggistico.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 4, comma 2, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 10
 (Disposizioni per la tutela del patrimonio speleologico e delle forre)
1. L'accesso al patrimonio speleologico è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari e dei terzi ed eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni più restrittive.
3. Per le finalità della presente legge nelle forre si applicano i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. I divieti di cui al comma 2 non si applicano alle alterazioni necessarie alle operazioni di soccorso. I divieti di cui al comma 2, lettera a), non si applicano alle alterazioni strettamente necessarie alle attività di esplorazione e alla raccolta di idonee campionature per motivi di studio.
5. Ai fini dell'aggiornamento del CSR, qualora nel corso di lavori di qualsiasi natura sia rinvenuta una grotta o una cavità artificiale, il rinvenimento è comunicato entro dieci giorni alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1.
6. La struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, emana i provvedimenti diretti a evitare la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento delle grotte.
Art. 11
 (Disposizioni per la gestione del patrimonio speleologico)
1. La Regione provvede al monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio speleologico.
4. Per motivi di interesse pubblico al fine di assicurare l'accesso alle grotte la Regione può promuovere la costituzione di servitù di passaggio volontarie.
6. La chiusura degli ingressi della grotta è previamente comunicata, unitamente alla relazione illustrativa dell'intervento, alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, che entro trenta giorni può indicare le prescrizioni necessarie alla tutela dell'ambiente ipogeo. La chiusura degli ingressi della grotta per motivate ragioni di sicurezza può essere comunicata alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, anche successivamente all'intervento e, comunque, entro trenta giorni dal medesimo.
9. La realizzazione di percorsi permanenti, quali ferrate sotterranee e scale fisse, nelle grotte non ricomprese nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), è disciplinata dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 15.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 9/2019
2 Comma 5 sostituito da art. 17, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 9/2019
3 Comma 7 sostituito da art. 17, comma 1, lettera e), numero 3), L. R. 9/2019
Art. 14
 (Elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici)
1. Presso la struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, è istituito l'elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici che hanno sede nel territorio regionale. L'elenco è pubblicato sul sito informatico della Regione ed è soggetto ad aggiornamento almeno triennale.
3. L'iscrizione all'elenco mantiene la sua validità sino al perdurare dei requisiti dichiarati in sede di richiesta. Ogni variazione è comunicata alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1.
4. Le associazioni speleologiche e i gruppi speleologici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 contribuiscono all'attività di raccolta dei dati del patrimonio speleologico e li comunicano alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, per le finalità di cui alla presente legge.
Note:
1 Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
CAPO V
 INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DISPOSIZIONI PER OPERE PUBBLICHE O D'INTERESSE PUBBLICO
CAPO VI
 PROMOZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO E SPELEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA
Art. 18
 (Interventi per la promozione del patrimonio geologico)
1. La Regione preserva il patrimonio geologico, favorisce l'istituzione e la manutenzione di geoparchi regionali in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio, promuove la redazione di progetti per la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico dei geositi e dei geoparchi regionali, nonché per lo sviluppo sostenibile dei geoparchi regionali.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 15, lettera a), L. R. 13/2019
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 15, lettera b), L. R. 13/2019
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 15, L. R. 13/2023
Art. 19
 (Interventi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo sviluppo della speleologia)
1. La Regione promuove la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico del patrimonio speleologico, nonché la ricerca speleologica.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 24/2016
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 24/2016
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 15, lettera c), L. R. 13/2019
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 15, lettera c), L. R. 13/2019
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
CAPO VII
 VIGILANZA E SANZIONI
Art. 21
 (Sanzioni)
3. L'accertamento e la contestazione della violazione delle norme di cui alla presente legge comportano, in ogni caso, l'immediata cessazione dell'attività vietata.
CAPO VIII
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 22
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 2, lettere a), b), d), e), f), e g) relativamente alle spese correnti, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e dal Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 2, lettere c) e g) relativamente alle spese d'investimento, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
4. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e dal Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. Per le finalità previste dall'articolo 19 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
6. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e dal Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 4, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
Art. 25
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia);
b) la legge regionale 6 agosto 1970, n. 31 (Rifinanziamento, modifiche e integrazioni della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, concernente "Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia");
c)
la legge regionale 21 gennaio 1975, n. 7 (Rifinanziamento della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, modificata ed integrata dalla legge regionale 6 agosto 1970, n. 31, concernente: "Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia");

d)
la legge regionale 16 agosto 1976, n. 42 (Rifinanziamento della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31 e 21 gennaio 1975, n. 7, concernente "Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia");

e) la legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55 (Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31, 21 gennaio 1975, n. 7 e 16 agosto 1976, n. 42, in materia di tutela del patrimonio speleologico);
f) i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 19, comma 3;
2.
Al fine di assicurare il graduale subentro dell'Amministrazione regionale nella gestione del CSR, il comma 121 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 15.