Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica delle attività estrattive.
Art. 25
 (Collaudo)
1. Il collaudo dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva è finalizzato alla verifica della conformità delle attività stesse al progetto autorizzato.
4. Il collaudatore comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la data in cui, per le finalità di cui al comma 3, effettuerà il sopralluogo, nonché, entro il termine di trenta giorni dall'esecuzione di quest'ultimo, gli esiti delle attività di cui al comma 3.
5. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni, o trenta giorni nel caso di attività di ricerca, dall'ultimazione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi con la consegna, al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.
6. In caso di mancata nomina del collaudatore entro il termine di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
7. I Comuni di cui al comma 2 possono disporre la sospensione del termine di conclusione delle operazioni di collaudo per un periodo non superiore a novanta giorni, o a trenta giorni nel caso di attività di ricerca, qualora il collaudo non sia possibile per fatti non imputabili al soggetto autorizzato.
8. Nel caso in cui le operazioni di collaudo non siano concluse entro i termini di cui al comma 5 il soggetto autorizzato ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale provvede ai sensi dell'articolo 32.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera m), numero 1), L. R. 3/2018
2 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera m), numero 2), L. R. 3/2018