Art. 11
(Sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva)
1. All'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla
legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è vietato l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali, a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali.
2. Ai fini della tutela della falda freatica, i progetti delle attività estrattive devono garantire un franco minimo di due metri tra la quota di massimo scavo di progetto e il massimo storico di escursione della falda, nonché un tempo minimo di infiltrazione verticale di cinquantacinque ore.
3. Fermo restando il divieto dello scavo in falda, nei sistemi fessurati, la quota di massimo scavo è determinata in base ai criteri dettati dal PRAE.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 3/2018