Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica delle attività estrattive.
TITOLO I
 PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Principi e finalità)
1. La Regione assicura un ordinato svolgimento dell'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria così come definite dall'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), in coerenza con gli obiettivi della pianificazione territoriale e di sviluppo dell'economia, nonché nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio, della riduzione del consumo del suolo e della sostenibilità dell'attività estrattiva per tipologia e quantità di sostanza minerale, rispetto alle caratteristiche del territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'attività estrattiva è svolta nelle zone omogenee D4, come definite dallo strumento di pianificazione territoriale regionale.
3. La Regione riconosce che il suolo è un bene comune e fondamentale da conservare quale patrimonio da consegnare alle generazioni future.
5. Ferma restando la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente di cui alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'esercizio dell'attività estrattiva comporta l'obbligo di provvedere al riassetto ambientale dei luoghi, secondo le disposizioni della presente legge.
6. La Regione tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro delle attività estrattive mediante la promozione di attività di informazione e di formazione destinate agli operatori del settore.
7. La Regione riconosce la caratteristica di unicità delle pietre ornamentali regionali cui conferire particolare valore culturale e speciali strategie di valorizzazione economica.
Art. 2
 (Ambito di applicazione)
1. La Regione disciplina le attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di cui all'articolo 1, comma 1, nonché gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.
3. L'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 e l'asporto di materiale litoide, eseguiti in difformità alle condizioni e ai limiti indicati nel comma 2, sono soggetti alla disciplina delle attività estrattive.
Art. 3
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
b) area di cava dismessa: porzione del territorio interessata da una pregressa attività estrattiva in cui, in assenza della garanzia fideiussoria, non è stato effettuato il riassetto ambientale dei luoghi;
c) area di cava a valenza storica: sito estrattivo risalente a più di cento anni fa, contenente testimonianze dell'attività di coltivazione sulle pareti di cava degne di tutela e avente strumenti di lavoro d'epoca a testimonianza delle antiche tecnologie di sfruttamento;
d) attività di ricerca: insieme delle operazioni, soggette a provvedimento di autorizzazione da parte della Regione, necessarie all'individuazione del giacimento delle sostanze minerali di seconda categoria, all'identificazione delle sue caratteristiche fisiche e merceologiche e all'esecuzione dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi;
e) attività estrattiva: attività economica consistente nell'insieme delle operazioni di coltivazione e dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi realizzata sulla base di un progetto;
g) edifici funzionali all'attività estrattiva: edifici temporanei a servizio degli addetti e dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature adibiti all'attività estrattiva;
h) materiale litoide grossolano disseminato in superficie: ciottoli rocciosi affioranti dal terreno, di diametro superiore a 60 millimetri, il cui asporto avvenga senza attività di scavo;
i) primo trattamento: attività finalizzata ai lavori di vagliatura, di lavaggio, di essicazione e di riduzione volumetrica, nonché le operazioni di caricamento dai piazzali del materiale estratto;
Art. 5
 (Funzioni dei Comuni)
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 133, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 6
 (Provvedimenti di attuazione)
2. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo possono essere modificati con il provvedimento di cui al comma 1.
3. Nella determinazione degli oneri di coltivazione il decreto tiene conto, tra l'altro, del valore medio di mercato della relativa categoria di sostanza minerale, della distanza della cava dalla viabilità principale, della pendenza della strada e della tipologia del manto stradale della viabilità secondaria.
4. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo sono aggiornati ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
6. I provvedimenti di attuazione sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 5 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 3/2018
TITOLO II
 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA
CAPO I
 PIANIFICAZIONE
Art. 8
 (Piano regionale delle attività estrattive - PRAE)
1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), costituisce il documento programmatorio finalizzato ad assicurare lo sfruttamento sostenibile della risorsa mineraria e le esigenze dello sviluppo industriale della Regione nel rispetto dei principi individuati all'articolo 1, in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale.
3. Al fine di valutare la sostenibilità dell'insediamento sul territorio regionale di nuove attività estrattive sotto i profili ambientale, paesaggistico, del contenimento del consumo di suolo, della sicurezza idrogeologica, il PRAE definisce:
a) gli aspetti geologici del territorio regionale;
b) le tipologie di aree sulle quali insistono le attività estrattive;
c) le tipologie di aree interdette all'attività estrattiva;
c bis) le cave a valenza storica;
d) le aree di cava dismesse;
e) le attività estrattive in essere;
f) i criteri per l'individuazione e per il dimensionamento, da parte dei Comuni, delle zone omogenee D4 come definite dallo strumento di pianificazione territoriale regionale;
g) i volumi delle sostanze minerali la cui estrazione è stata autorizzata e, di questi, i volumi che risultano estratti e quelli non estratti, nonché, sulla base di tali dati, suddivisi per zone, la proiezione delle attività estrattive rapportata a un periodo di riferimento;
i) la stima della quantità di materiali riutilizzabili e assimilabili ai sensi delle norme UNI a esclusione delle pietre ornamentali;
j) i criteri per la valutazione prevista dall'articolo 7, comma 2;
k) le prescrizioni, le modalità e i criteri volti ad assicurare la coltivazione delle sostanze minerali e il riassetto ambientale dei luoghi, coerenti con un organizzato assetto del territorio, in armonia con le esigenze di tutela ecologica e ambientale, nonché razionali rispetto agli obiettivi delle attività economico-produttive.
5. Le prescrizioni contenute nel PRAE sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; gli enti locali adeguano gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel PRAE, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del Piano stesso sul Bollettino ufficiale della Regione e ne danno comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
6. Le previsioni degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale non conformi alle prescrizioni del PRAE sono inefficaci dalla data di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione.
7. In caso di mancato adeguamento da parte degli enti locali degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel PRAE, entro il termine di cui al comma 5, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
7 bis. I Comuni adottano, con le procedure di cui all'articolo 8, commi da 1 a 8, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), gli strumenti di pianificazione comunale e le relative varianti, che prevedono l'individuazione o l'ampliamento di zone omogenee D4, previo rilascio da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive di un parere in ordine alla conformità di tali strumenti e varianti ai criteri di cui al comma 3, lettera f).
Note:
1 Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 3/2018
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 7, comma 9, lettera a), L. R. 12/2018
CAPO II
 AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DI RICERCA
Art. 10
 (Disposizioni generali)
1. L'attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 1443/1927 è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
2. La Regione, al fine di razionalizzare l'utilizzo di una risorsa non rinnovabile, autorizza l'attività estrattiva delle sostanze minerali di cui all'articolo 8, comma 4, sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni del PRAE.
3. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva:
a) nelle aree di cava dismesse, anche se situate al di fuori delle zone omogenee D4, per una superficie di ampliamento non superiore al 50 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 50.000 metri quadrati e, per le cave di pietra ornamentale, per una superficie di ampliamento non superiore al 100 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 25.000 metri quadrati, a condizione che il progetto dell'attività estrattiva preveda il riassetto ambientale dei luoghi dell'area di cava dismessa e dell'eventuale superficie di ampliamento;
b) per l'ampliamento delle aree di cava autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato;
c) per l’ampliamento delle aree di cava di pietra ornamentale autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 60 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato;
d) per nuove attività estrattive, a condizione che risulti scavato il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale sulla base delle zone definite dal PRAE.
5. Ai fini di cui al comma 3, lettera d), entro il 30 aprile di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, è indicata la percentuale del volume scavato rispetto a quello complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale.
7. Nel caso in cui risulti scavato almeno il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 5, i soggetti di cui al comma 3, lettera d), possono presentare la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 13.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2018
2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2018
3 Lettera d) del comma 3 sostituita da art. 6, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2018
4 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2018
5 Parole soppresse alla lettera d) del comma 3 da art. 7, comma 9, lettera b), numero 1), L. R. 12/2018
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 9, lettera b), numero 2), L. R. 12/2018
7 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 134, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
8 Parole sostituite al comma 6 da art. 134, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
Art. 12
 (Attività di ricerca)
1. L'attività di ricerca delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927, che può essere condotta anche al di fuori delle zone omogenee D4, è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
2. La domanda di autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a).
4. Il procedimento di cui al comma 3 si conclude con il rilascio dell'autorizzazione all'attività di ricerca o con il diniego della stessa entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
5. Il soggetto autorizzato presta la garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 19.
6. L'autorizzazione all'attività di ricerca, che ha durata massima di due anni, può essere prorogata per una sola volta e per un periodo non superiore a un anno, sentiti i Comuni ai sensi del comma 3.
8. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricerca, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 19.
9. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
10. L'autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest'ultimo. L'autorizzazione all'attività di ricerca è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell'autorizzazione.
11. L'attività di ricerca è conclusa con la liberazione dalla garanzia fideiussoria disposta ai sensi dell'articolo 19, comma 10.
12. Nel caso in cui il soggetto autorizzato all'attività di ricerca presenti la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'obbligo di esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, fino all'esito del procedimento autorizzatorio. La liberazione dalla garanzia fideiussoria per l'attività di ricerca è disposta ad avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per l'attività estrattiva. In caso di diniego dell'autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive fissa un termine entro il quale il soggetto autorizzato all'attività di ricerca provvede all'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi a tale obbligo il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
13. Nel caso in cui il Comune o i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 12 per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
14. Nelle operazioni di ricerca può essere asportata la quantità di materiale strettamente necessaria allo svolgimento delle prove di laboratorio.
15. È vietata la commercializzazione del materiale estratto.
Note:
1 Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 3/2018
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 135, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 13
 (Domanda di autorizzazione all'attività estrattiva)
1. La domanda di autorizzazione all’attività estrattiva è presentata alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed è corredata:
a) della documentazione descritta nel decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a);
b) del progetto dell'attività estrattiva, redatto secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, lettera b), avente uno sviluppo temporale non superiore a dieci anni, strutturato in lotti anche funzionali della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera k), numeri 1) e 2), al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l’esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera k), numero 3);
c) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva per la durata di esecuzione del progetto dell'attività estrattiva.
c bis) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la disponibilità in concessione, o copia dell'istanza di concessione, nel caso di aree interessate dall'esercizio dell'attività estrattiva appartenenti al patrimonio indisponibile o demaniale di un ente pubblico.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 3/2018
2 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 3/2018
3 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera f), numero 3), L. R. 3/2018
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 136, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 136, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
6 Comma 1 ter aggiunto da art. 136, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
7 Comma 2 sostituito da art. 136, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
Art. 14
 (Procedimento autorizzatorio)
7. Nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale e di valutazione d'impatto ambientale è considerata anche l'eventuale modifica di durata temporale del progetto in applicazione degli articoli 16 e 17.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istanze di autorizzazione alle varianti sostanziali del progetto dell'attività estrattiva.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 137, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2 Comma 2 sostituito da art. 137, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
3 Comma 3 sostituito da art. 137, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
4 Comma 4 abrogato da art. 137, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
5 Comma 5 abrogato da art. 137, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
6 Comma 6 abrogato da art. 137, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
Art. 15
 (Provvedimento di autorizzazione)
5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive trasmette il provvedimento di autorizzazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, all'Ispettorato forestale competente per territorio, al Servizio valutazioni ambientali e al Servizio paesaggio e biodiversità.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2018
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2018
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 138, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 138, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 100, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 16
 (Rinnovo dell'autorizzazione)
1. L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno due anni prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, ai fini del completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.
2. La presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso per una volta e per un periodo non superiore a cinque anni e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, previa valutazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive della fattibilità del completamento del progetto dell'attività estrattiva, esclusi i citati interventi di manutenzione, nel periodo indicato dal soggetto richiedente anche in considerazione dell'attività già eseguita.
6. L'istanza di cui al comma 1 indica le ragioni che hanno reso impossibile il completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi entro il termine previsto dall'autorizzazione, il periodo di rinnovo richiesto e gli eventuali elementi per la valutazione di cui al comma 3.
8. Il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di rinnovo ai sensi dell'articolo 19.
9. Il provvedimento di diniego del rinnovo dell'autorizzazione comporta l'obbligo di adeguare il progetto dell'attività estrattiva alla situazione di fatto, sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva e le strutture regionali interessate.
10. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi all'obbligo di cui al comma 9 il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
11. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 10, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera h), numero 1), L. R. 3/2018
2 Comma 11 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2018
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 139, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
4 Lettera c) del comma 5 sostituita da art. 139, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
5 Comma 5 bis sostituito da art. 139, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
6 Parole aggiunte al comma 7 da art. 139, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
Art. 17
 (Proroga dell'autorizzazione)
1. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), per la conclusione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, escluso il periodo triennale per l'esecuzione della manutenzione di tali interventi.
3. La proroga dell'autorizzazione può essere concessa per una volta e per un periodo non superiore a due anni e, in ogni caso, non superiore al periodo di durata dell'autorizzazione medesima, escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi se inferiore a due anni.
4. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di proroga ai sensi dell'articolo 19.
5. Qualora, nei sei mesi antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, per cause di forza maggiore, non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, su richiesta del soggetto autorizzato, può fissare un termine, non superiore a sei mesi, decorrente dalla cessazione della causa di forza maggiore, per l'ultimazione di tali interventi. Nel caso in cui non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi secondo il progetto autorizzato, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive prescrive le modalità e i termini per l'esecuzione degli interventi.
6. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione o decorsi i termini di cui al comma 5, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
7. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera i), L. R. 3/2018
2 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 140, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 140, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
CAPO III
 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA
Art. 18
 (Realizzazione dell'attività estrattiva)
1. L'attività estrattiva ha inizio entro un anno dalla data in cui assume efficacia il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, previo espletamento degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), e di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee).
2. Prima dell'inizio dell'attività estrattiva l'area di cava è recintata e segnalata con le modalità indicate nel provvedimento di autorizzazione.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, su motivata istanza, con il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva la recinzione può essere limitata all'area di cava relativa al singolo lotto in coltivazione.
4. La realizzazione delle opere e dei manufatti previsti nel progetto dell'attività estrattiva è subordinata al possesso del titolo abilitativo edilizio di competenza comunale.
6. Nel rispetto della normativa sulla sicurezza all'interno dell'area di cava sono ammesse attività di manutenzione idrogeologica e vegetazionale, nonché usi temporanei senza fini di lucro; tali usi sono preventivamente comunicati alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive al fine di coordinare i medesimi con l'attività estrattiva.
7. L'esecuzione dell'attività di coltivazione in ciascun lotto del progetto, a esclusione delle pietre ornamentali, non può essere inferiore al 50 per cento di quella prevista dal progetto autorizzato per il medesimo lotto.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera j), L. R. 3/2018
Art. 19
 (Garanzia fideiussoria)
2. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a), finalizzata a coprire il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, è commisurata agli oneri da versare per il 10 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. La liberazione della quota di garanzia fideiussoria è disposta ad avvenuto pagamento dell'ultima annualità degli oneri dovuta.
4. I soggetti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221, del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, riferita all'area di cava, nonché i soggetti autorizzati all'attività estrattiva di pietre ornamentali, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fideiussoria in misura pari al costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. La perdita del possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) comporta la rideterminazione della garanzia fideiussoria nella misura di cui al comma 3.
5. L'entità della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è determinata con il provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. È fatto obbligo al soggetto autorizzato di adeguare la garanzia ogni due anni, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT, inviandone, contestualmente, copia alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
6. La garanzia fideiussoria, che è costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), ed è predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera c), ha durata almeno pari a quella del progetto dell'attività di ricerca o dell'attività estrattiva.
9. I Comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla ricezione della garanzia fideiussoria, informano il soggetto autorizzato e, contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai fini della decorrenza dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione, di rinnovo e di proroga o della mancata accettazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 1, lettera e).
13. Qualora il soggetto autorizzato non esegua gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi con le modalità e nel rispetto del termine di ultimazione, stabiliti ai sensi del comma 12, i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza di tale termine, escutono la garanzia fideiussoria, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all'attuazione dei prescritti interventi di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31.
14. Nel caso in cui i Comuni non si attivino entro il termine di cui ai commi 12 e 13, ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 1), L. R. 3/2018
2 Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 2), L. R. 3/2018
3 Comma 7 sostituito da art. 6, comma 1, lettera k), numero 3), L. R. 3/2018
4 Parole sostituite al comma 8 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 4), L. R. 3/2018
5 Parole aggiunte al comma 10 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 5), L. R. 3/2018
6 Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 6), L. R. 3/2018
7 Parole aggiunte al comma 12 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 7), L. R. 3/2018
8 Comma 3 bis aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 10/2023
Art. 23
 (Varianti al progetto)
2. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva, corredate degli eventuali atti di assenso comunque denominati, sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, decorsi i quali, la variante si intende autorizzata.
3. Nel caso in cui la variante non sostanziale comporti una modifica del costo del progetto di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, provvede all'autorizzazione del progetto di variante e alla rideterminazione della garanzia fideiussoria.
4. Sono varianti sostanziali al progetto dell'attività estrattiva quelle che non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1. Il progetto della variante sostanziale è soggetto al procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera l), L. R. 3/2018
Art. 25
 (Collaudo)
1. Il collaudo dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva è finalizzato alla verifica della conformità delle attività stesse al progetto autorizzato.
4. Il collaudatore comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la data in cui, per le finalità di cui al comma 3, effettuerà il sopralluogo, nonché, entro il termine di trenta giorni dall'esecuzione di quest'ultimo, gli esiti delle attività di cui al comma 3.
5. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni, o trenta giorni nel caso di attività di ricerca, dall'ultimazione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi con la consegna, al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.
6. In caso di mancata nomina del collaudatore entro il termine di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
7. I Comuni di cui al comma 2 possono disporre la sospensione del termine di conclusione delle operazioni di collaudo per un periodo non superiore a novanta giorni, o a trenta giorni nel caso di attività di ricerca, qualora il collaudo non sia possibile per fatti non imputabili al soggetto autorizzato.
8. Nel caso in cui le operazioni di collaudo non siano concluse entro i termini di cui al comma 5 il soggetto autorizzato ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale provvede ai sensi dell'articolo 32.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera m), numero 1), L. R. 3/2018
2 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera m), numero 2), L. R. 3/2018
Art. 26
 (Oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo)
3. I Comuni di cui al comma 1 possono consentire la rateizzazione della corresponsione degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il soggetto obbligato decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto a pagare l'onere residuo in un'unica soluzione.
5. In caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo il soggetto obbligato è tenuto anche alla corresponsione degli interessi calcolati al tasso legale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 3/2018
2 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, lettera n), numero 2), L. R. 3/2018
3 Parole soppresse al comma 4 da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
4 Parole aggiunte al comma 4 da art. 141, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
CAPO IV
 VICENDE DELL'AUTORIZZAZIONE
Art. 27
 (Valorizzazione dell'area di cava)
5. Nel caso in cui i Comuni non si attivino ai sensi del comma 4 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4, provvede ai sensi dell'articolo 32.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 5, lettera c), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 5, lettera e), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8 Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 5, lettera e), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9 Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 5, lettera f), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
10 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 5, lettera g), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 28
 (Sospensione dell'autorizzazione)
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere, altresì, sospesa nelle more dello svolgimento dell'istruttoria per l'emanazione dei provvedimenti di decadenza e di revoca dell'autorizzazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'autorizzazione all'attività estrattiva per un periodo massimo di sei mesi e, nel caso in cui entro il periodo di durata della sospensione, non sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione di tale provvedimento, previo atto di diffida al soggetto titolare, provvede ai sensi dell'articolo 29.
4. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dispone la ripresa dell'attività estrattiva nel caso in cui, entro il periodo di durata della sospensione, sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione.
5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, disposta la sospensione o la ripresa dell'attività estrattiva, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva.
6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettera c), si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera o), L. R. 3/2018
2 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 142, comma 1, L. R. 6/2021
3 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 102, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 29
 (Decadenza dall'autorizzazione)
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva decade nei seguenti casi:
a) mancato inizio dell'attività estrattiva entro dodici mesi dalla data in cui ai sensi dell'articolo 15, comma 1, assume efficacia il provvedimento di autorizzazione;
b) esecuzione dell'attività di coltivazione nel singolo lotto del progetto, inferiore al 50 per cento di quella indicata nel progetto per il medesimo lotto, fatto salvo il caso in cui siano state presentate le istanze di rinnovo dell'autorizzazione, o di variante al progetto dell'attività estrattiva che comporti la riduzione del volume da estrarre nel singolo lotto o la modifica della durata temporale del lotto medesimo, o di variante al progetto ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera c);
c) mancata presentazione o mancata autorizzazione della variante al progetto di cui all'articolo 35, comma 4, lettera c);
d) trasferimento a terzi dell'autorizzazione all'attività estrattiva in difetto del provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive;
e) mancata prestazione della garanzia fideiussoria entro il termine previsto dall'articolo 19, comma 1, o mancata estensione della garanzia fideiussoria nei termini indicati dall’articolo 19, comma 7, o mancata accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi del medesimo articolo 19, comma 9;
f) perdita del possesso dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva;
g) mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva;
h) inosservanza delle previsioni del progetto dell'attività estrattiva, consistente nell'esecuzione di uno scavo che supera il 10 per cento del volume autorizzato per il singolo lotto o nella mancata esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi per una superficie inferiore all’80 per cento del singolo lotto, con esclusione del caso di cui all'articolo 24;
j) inosservanza, per almeno tre volte durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione, delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dal provvedimento medesimo, diverse da quelle di cui alla lettera h), nonché della normativa di settore, contestata mediante ordinanza ingiunzione o estinta mediante pagamento della sanzione in misura ridotta;
k) mancata cessazione della causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 28, comma 3;
l) situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità causata dall'esercizio dell'attività estrattiva;
m) irreversibile alterazione dello stato dell'ambiente, causata dall'esercizio dell'attività estrattiva, che renda impossibile il riassetto ambientale dell'area di cava coerente con la morfologia dei luoghi.
2. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dichiarata la decadenza dall'autorizzazione, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria.
3. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di far cessare la causa che ha determinato le situazioni di cui al comma 1, lettere l) e m), nonché di eseguire il riassetto ambientale dei luoghi sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni competenti per territorio e le strutture regionali interessate.
4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
5. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal provvedimento di decadenza per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettere a) e b), si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera p), numero 1), L. R. 3/2018
2 Parole aggiunte alla lettera e) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera p), numero 2), L. R. 3/2018
3 Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera p), numero 3), L. R. 3/2018
Art. 30
 (Revoca dell'autorizzazione)
3. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva della disposta revoca dall'autorizzazione, i quali, qualora non vi avessero già provveduto ai sensi dell'articolo 25, comma 2, nominano il collaudatore un anno prima della scadenza del termine di cui al comma 2.
4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di revoca non ottemperi all'obbligo di cui al comma 2, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
5. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal provvedimento di revoca per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.
TITOLO III
 AZIONI DI CONTROLLO E SISTEMA SANZIONATORIO
Art. 32
 (Poteri sostitutivi)
1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e al principio di leale collaborazione, nei casi di cui all'articolo 8, comma 7, all'articolo 12, comma 13, all'articolo 16, comma 11, all'articolo 17, comma 7, all'articolo 19, comma 14, all'articolo 25, commi 6 e 8, all'articolo 27, comma 5, all'articolo 29, comma 5, all'articolo 30, comma 5, all'articolo 31, comma 4, e all'articolo 37, comma 7, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentito l'ente inadempiente, mediante diffida assegna un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.
2. Il commissario di cui al comma 1 si avvale delle strutture dell'ente inadempiente il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari.
3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario stesso non sia insediato.
4. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.
Art. 34
 (Sanzioni)
1. L'esercizio dell'attività estrattiva svolto in assenza del provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una volta e mezza il valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a sei volte l'ammontare del valore medesimo. Si considera svolta in assenza di autorizzazione anche l'attività estrattiva eseguita oltre i limiti planoaltimetrici autorizzati.
3. Nel caso in cui il mancato rispetto delle previsioni progettuali relative all'attività estrattiva autorizzata, ancorché nel rispetto dei limiti planoaltimetrici, provochi una situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità o l'irreversibile o rilevante alterazione dello stato dell'ambiente, la violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro.
5. La violazione dell'obbligo di eseguire gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
6. La mancata presentazione dello stato di fatto entro il termine prescritto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
7. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.
8. Il trasferimento a terzi dell'autorizzazione all'attività estrattiva, in difetto del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro.
9. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 33, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche all'attività di ricerca.
11. Il mancato rispetto del divieto di commercializzazione del materiale estratto ai fini dell'attività di ricerca comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a quella di cui al comma 1.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera r), L. R. 3/2018
2 Comma 4 sostituito da art. 4, comma 32, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 35
 (Applicazione delle sanzioni)
2. Il valore della sostanza minerale, da assumere a base di calcolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 34, commi 1, 2 e 11, è determinato con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
3. L'ammontare delle sanzioni previste dall'articolo 34, commi 1, 2 e 11, è determinato moltiplicando il valore, come determinato ai sensi del comma 2, per il volume del materiale estratto.
4 bis. Nei casi previsti dall'articolo 34, comma 4, trova applicazione la diffida amministrativa di cui all'articolo 3 bis, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). La diffida amministrativa è applicabile al medesimo soggetto per non più di due volte, a condizione che questi abbia adempiuto alle prescrizioni dettate nella prima diffida e che non abbia posto in essere la medesima violazione oggetto della stessa.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera s), L. R. 3/2018
2 Lettera c bis) del comma 4 aggiunta da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
4 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 4 da art. 103, comma 1, L. R. 8/2022
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 37
 (Norme transitorie)
1. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE ai sensi dell'articolo 9, comma 2, non è ammessa:
a) l'individuazione di nuove zone omogenee D4 a esclusione di quelle già previste dagli strumenti urbanistici comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) la riduzione del perimetro e la modifica delle relative norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge delle zone omogenee D4 esistenti, a eccezione delle aree di cava risistemate;
c) la presentazione di domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, a esclusione di quelle volte a ottenere il rilascio dei provvedimenti di rinnovo o di proroga dell'autorizzazione, nonché di approvazione delle varianti non sostanziali al progetto autorizzato e delle varianti sostanziali al progetto dell’attività estrattiva che comporti la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell’impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1.
c bis) la modifica dei progetti delle attività estrattive in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 3, a esclusione delle modifiche relative ai progetti delle attività estrattive di pietra ornamentale, che comportino la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.
5. Le volumetrie delle aree di cava autorizzate ai sensi della normativa previgente, la cui attività di coltivazione non sia iniziata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non inizia l'attività di coltivazione, non sono calcolate per la definizione delle disponibilità di cui all'articolo 10, comma 3.
6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, i soggetti autorizzati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), presentano al Comune o ai Comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, la domanda di nomina del collaudatore di cui all'articolo 25, comma 2, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. I Comuni provvedono alla nomina del collaudatore entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Il soggetto autorizzato versa gli oneri di collaudo al Comune o ai Comuni, nonché provvede a prestare la garanzia fideiussoria finalizzata a coprire il mancato versamento di detti oneri, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
7. In caso di mancata nomina del collaudatore da parte del Comune o dei Comuni entro il termine di cui al comma 6 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
9. In sede di prima applicazione dell'articolo 17 l'istanza di proroga dell'autorizzazione può essere presentata dai soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga al termine previsto dal medesimo articolo 17, comma 1. Nel caso in cui l'autorizzazione all'attività estrattiva scada nel corso dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza di proroga, l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi è sospesa fino all'emissione del provvedimento conclusivo.
10. Per le autorizzazioni all'attività estrattiva rilasciate all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate alla medesima data.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 1), L. R. 3/2018
2 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera t), numero 2), L. R. 3/2018
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 3), L. R. 3/2018
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 4), L. R. 3/2018
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 5), L. R. 3/2018
6 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 6 .1), L. R. 3/2018
7 Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 6 .1.1), L. R. 3/2018
8 Comma 10 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera t), numero 7), L. R. 3/2018
9 Derogata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 2, L. R. 3/2018
10 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 9, lettera c), L. R. 12/2018
11 Comma 3 interpretato da art. 4, comma 7, L. R. 20/2018
12 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
13 Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
14 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 10 bis da art. 15, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
15 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 10 bis da art. 15, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019
16 Comma 4 ter aggiunto da art. 143, comma 1, L. R. 6/2021
17 Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il progetto dell'intervento di cui all'articolo 27, comma 1, della presente legge preveda la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come disposto dall'art. 4, c. 6, L.R. 15/2023.
Art. 39
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 (Disposizioni in materia di miniere, cave e torbiere e integrazione alla legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28);
b) la legge regionale 16 agosto 1974, n. 42 (Norme per la disciplina delle cave e delle altre alterazioni dello stato dell'ambiente);
c) la legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive);
d) l'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1990, n. 43, in materia di valutazione di impatto ambientale, 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento dei rifiuti e 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive);
e) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12 bis e 13 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25 (Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive; norme concernenti le materie prime secondarie derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava e per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente);
f) l'articolo 13 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Disciplina del regime delle materie prime secondarie (MPS). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive e di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente);
g) la legge regionale 28 giugno 1994, n. 10 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35 e 27 agosto 1992, n. 25, recanti norme in materia di attività estrattive);
h) la legge regionale 7 settembre 1994, n. 13 (Modifiche alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35 e 28 giugno 1994, n. 10, in materia di attività estrattive);
i) l'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
j) l'articolo 27 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive);
k) gli articoli 9 e 52 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);
l) gli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle legge regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5 in materia di smaltimento di rifiuti solidi);
m) gli articoli 5 e 14 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
o) il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
p) l'articolo 16 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);
s) gli articoli 4 bis e 7 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
t) l'articolo 68 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);