Legge regionale 08 luglio 2016, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 14/07/2016

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche).
Art. 6
1.
Dopo l'articolo 6 della legge regionale 2/2013 sono inseriti i seguenti:

2. I provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6 ter della legge regionale 2/2013, come inserito dal comma 1, sono adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.