Legge regionale 08 luglio 2016, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 14/07/2016

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche).
Art. 4
Art. 6
1.
Dopo l'articolo 6 della legge regionale 2/2013 sono inseriti i seguenti:

2. I provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6 ter della legge regionale 2/2013, come inserito dal comma 1, sono adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 6 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 2/2013, come inserito dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.