Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.
Art. 45
1.
In attesa della modifica dello Statuto di Autonomia, cui consegue la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia, alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza), la Regione nomina, fino al 30 settembre 2017, un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

2. Alla nomina del commissario ai sensi del comma 1 si provvede anche qualora gli organi delle Province debbano essere rinnovati per scioglimento anticipato nei casi previsti dalle leggi regionali 23/1997 e 2/2014.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 4, L. R. 20/2016 . Le disposizioni cessano il 31/12/2016.