<<1. Con regolamento regionale sono definiti criteri e modalitā di finanziamento dell'attivitā dei Punti di Ascolto di cui all'articolo 2. Il regolamento definisce, in particolare, le modalitā di presentazione delle domande di finanziamento, i requisiti specifici dei soggetti da cui i Punti di Ascolto sono attivati e gestiti, i contenuti minimi delle convenzioni, la tipologia delle spese ammissibili, il numero massimo di Punti di Ascolto finanziabili, la durata e l'intensitā del finanziamento.>>.