Legge regionale 10 maggio 2016, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 13/05/2016
Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro).
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Attività dei Punti di Ascolto>>;
b) al comma 1:
1)
le parole <<Punti di Ascolto istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Punti di Ascolto accreditati ai sensi dell'articolo 2, comma 4,>>;
2)
le parole <<garantire la presenza di personale con le qualifiche professionali di cui al comma 4,>> sono soppresse;
3)
dopo le parole <<in materia di>> è inserita la seguente: <<vigilanza,>>;
4)
le parole <<di cui all'articolo 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e agli organi di garanzia attivi sul territorio regionale>>;
c) al comma 2:
1)
alla lettera a) le parole <<al fine di verificare>> sono sostituite dalle seguenti: <<al fine di analizzare>> e dopo le parole <<legata a molestie>> è inserita la seguente: <<, discriminazioni>>;
2)
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
<<a bis) offrono ai lavoratori e alle lavoratrici sostegno e orientamento verso percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di disagio;>>;
3)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) svolgono attività di prevenzione anche attraverso la diffusione delle informazioni connesse alle problematiche di disagio psico-fisico sul luogo di lavoro;>>;
4)
alla lettera c) le parole <<all'Agenzia regionale del lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro),>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Direzione centrale competente in materia di lavoro>>;