<<2. Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto speciale e dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con la presente legge la Regione intende:a) favorire la cultura del benessere sul luogo di lavoro;
b) contribuire ad accrescere la conoscenza del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro denominato fattispecie di <<mobbing>> e a ridurne l'incidenza e la frequenza;
c) promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, anche legati a molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, etā, stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e provenienza geografica.>>.