Legge regionale 08 aprile 2016, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Capo II del Titolo IV abrogato da art. 53, comma 1, lettera x), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI E RIORDINO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI
CAPO I
 GIORNATE DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
CAPO II
 RIORDINO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI
Art. 4
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
Art. 6
1.
Dopo l'articolo 9 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 9 bis
 (Commissione esaminatrice relativa ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio)
1. Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), sono svolte dinanzi a commissioni provinciali d'esame nominate ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
3. La commissione è presieduta dal Direttore centrale di cui al comma 2, lettera a), o suo delegato. Per ciascun componente effettivo di cui al comma 2, lettere da b) a h), sono nominati due o più sostituti, designati con le medesime modalità.
4. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.>>.

Art. 7
1.
Dopo l'articolo 84 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 84 bis
 (Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario)
1. Per le finalità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), può essere istituito il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui al comma 3, di seguito denominato CATT FVG, che è autorizzato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attività di cui al medesimo articolo 23 e, in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere le seguenti funzioni amministrative delegate:
a) concessione degli incentivi di cui all'articolo 100 a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;
b) concessione degli incentivi a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);
2. Il CATT FVG svolge e realizza l'attività di formazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis.
3. Il CATT FVG è costituito, sotto forma di società di capitali o società consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali, che abbiano complessivamente almeno cinquemila imprese associate come attestato dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della regione.
4. Il CATT FVG può procedere alla fusione per incorporazione dei CAT, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei CAT medesimi.
6. Il CATT FVG è autorizzato all'esercizio delle attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 114/1998, e dall'1 gennaio 2017 all'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1, su domanda presentata entro il 30 settembre 2016 alla Direzione centrale competente in materia di commercio unitamente all'atto costitutivo, allo statuto, all'elenco dei soci e alla relazione illustrativa sull'assetto organizzativo di cui al comma 5, lettera c).
7. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 5 e rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle funzioni delegate, emette l'autorizzazione. Il termine per la conclusione del relativo procedimento è di sessanta giorni.
10. Il programma di cui al comma 9 è presentato entro il 31 gennaio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1, lettere a), b) e c), e 9.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATT FVG finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dai regolamenti di cui al comma 10 e dalle direttive di cui al comma 8.
12. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 è riconosciuto annualmente al CATT FVG un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATT FVG per l'attività di primo impianto, secondo i criteri e le modalità fissati con regolamento regionale.
14. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATT per l'attuazione del programma annuale di settore di cui al comma 9, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.>>.

Art. 8
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
Art. 9
1.
Prima del capo II del titolo VII della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:

Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla parte in cui prevede che ai "centri commerciali naturali" possano aderire anche la "Camera di commercio e il Comune competente per territorio".
Art. 10
1.
L'articolo 100 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 100
 (Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio)
1. Al fine di promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e di concorrere in particolare alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:
a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettronico, e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;
b) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;
c) acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico;
d) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;
e) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere e attività di promozione;
f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;
g) acquisto di automezzi e macchine per la movimentazione delle merci;
h) contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata;
i) oneri relativi alla pianificazione finanziaria aziendale e accesso ai finanziamenti delle microimprese;
j) successione d'impresa tra l'imprenditore della microimpresa e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.
2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere da a) a h), sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.
3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.
4. Le iniziative di cui al comma 1, lettere i) e j), sono incentivate nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile. Nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma 1, lettera j), sono ammissibili anche le spese per l'ottenimento di garanzie ovvero per il pagamento degli oneri finanziari in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale.
5. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera a).
6. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
7. Nel regolamento di esecuzione relativo al presente articolo possono essere anche previste premialità o priorità per i programmi d'investimento presentati dalle imprese per le quali i soggetti di cui all'articolo 71, comma 6 bis, del decreto legislativo 59/2010 risultano aver partecipato ai corsi formativi attestati nel libretto di cui all'articolo 8, comma 3, nonché possono essere individuate le aree territoriali in cui possono essere assegnati i contributi di cui al comma 1, lettera h).>>.

Note:
1 Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
CAPO III
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI RIORDINO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI
Art. 13
 (Disposizioni transitorie)
1. Gli articoli 4, 5, 8, 10 e 11 hanno efficacia dall'1 gennaio 2017.
4. Le funzioni relative alla gestione dei procedimenti contributivi di cui all' articolo 85, comma 8, lettera a), della legge regionale 29/2005 cessano dall'1 gennaio 2017, fatte salve le attività necessarie a consentire il trasferimento al CATT FVG dei procedimenti in corso al 31 dicembre 2016 con le modalità previste dal piano di cui al comma 5.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 5 da art. 2, comma 19, L. R. 24/2016
TITOLO II
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/2005 CONCERNENTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DISCIPLINA DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA
CAPO I
Art. 15
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 16
1.
L'articolo 3 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Settori merceologici)
2. La vendita dei farmaci di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 248/2006, avviene secondo le modalità dell'articolo 2, comma 1, lettera w), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 223/2006 solo in capo al farmacista e i requisiti di cui all'articolo 7 della presente legge solo in capo al titolare. La mancata comunicazione comporta la sanzione di cui all'articolo 65, commi 2 e 4.>>.

Art. 23
1.
L'articolo 42 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 42
 (Esercizio dell'attività)
2. L'esercizio dell'attività è soggetto a SCIA al SUAP del Comune sede del posteggio, oggetto della concessione, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ovvero al SUAP del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività medesima, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b).
4. L'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera a), comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale; l'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera b), comprende anche la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. L'operatore che abbia già presentato la SCIA ai fini dell'esercizio ai sensi del comma 1, lettera b), non può presentare ulteriori SCIA per il commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, fatte salve le ipotesi di subingresso.
6. Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.
7. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti, in ogni caso nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
8. Uno stesso soggetto può presentare contemporaneamente più SCIA, ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.
9. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale e nel caso delle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.>>.

Art. 24
1. All'articolo 43 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 25
1. All'articolo 47 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 26
Note:
1 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 48, c. 5, L.R. 29/2005.
Art. 27
1. All'articolo 49 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 31
Art. 36
 (Abrogazioni)
2.
A decorrere dall'1 gennaio 2017 sono abrogate all'articolo 42, comma 1, le lettere g) e h), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).

CAPO II
 DIFFIDA AMMINISTRATIVA
Art. 37
1. Alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Diffida amministrativa)
1. Al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini e imprese, è introdotto, nei casi di cui al comma 2, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine di cui al comma 3.
3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore, e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. Essa è contenuta nel verbale di ispezione, consegnato o notificato agli interessati, e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni dalla consegna o notifica del verbale medesimo, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, si provvede a redigere il verbale di accertamento.
4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile.>>;

TITOLO III
 SVILUPPO DEL SETTORE TERZIARIO
CAPO I
 MISURE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO
Art. 38
 (Fondo per contributi alle imprese turistiche)
1. Al fine di finanziare gli interventi di cui all' articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), a favore delle imprese turistiche per l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive previste dal Titolo IV della legge medesima, nonché a favore dei pubblici esercizi, è istituito il Fondo per i contributi in conto capitale alle imprese turistiche e ai pubblici esercizi.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono annualmente assegnate al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG).
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 68, L. R. 14/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'entrata in vigore dei Regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 106, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1 gennaio 2018, come disposto dall'art. 106, c. 7 bis, L.R. 21/2016, introdotto dall'art. 1, c. 24, L.R. 6/2017.
Art. 39
 (Contributi per la realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali)
1. Al fine di consentire la valorizzazione in chiave turistica dell'area montana anche in sinergia con interventi di divulgazione della cultura ambientale e storica dell'area medesima, l'Amministrazione regionale, nel rispetto dell'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, è autorizzata a concedere un contributo a favore del Consorzio Boschi Carnici con sede a Tolmezzo, a sollievo degli oneri connessi alla realizzazione a Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali caratterizzate da un accesso aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.
2. La domanda, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relazione individua in particolare le modalità di concessione, o altro atto di conferimento, a favore di terzi per la costruzione o la gestione dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale che devono essere attuati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
3. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
4. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera bb), del regolamento (UE) n. 651/2014.
5. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario.
CAPO III
 MISURE PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO
Art. 53
 (Interporto - Centro Ingrosso Pordenone)
1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., di seguito Interporto, un contributo in conto capitale per l'ampliamento e l'ammodernamento del Centro servizi e la realizzazione di infrastrutture a servizio delle attività produttive nell'ambito del Piano per gli insediamenti produttivi - Zona omogenea H1 nel Comune di Pordenone.
3. Interporto può affidare la costruzione e la gestione delle opere di cui al comma 1 con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
5. II contributo concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.
6. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini della presente norma, i costi di ammortamento e di finanziamento se già compresi tra i costi relativi all'infrastruttura locale oggetto di domanda di contributo.
7. Le entrate e i costi di esercizio di cui al comma 6 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
8. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera cc), del regolamento (UE) n. 651/2014.
9. Interporto produce all'atto della presentazione della domanda di contributo la documentazione attestante l'effetto incentivante di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 651/2014.
10. Con il decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE E DI ATTRATTIVITÀ
Art. 54

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera ff), L. R. 21/2016
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 6, lettera c), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
2 Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) è stato emanato con DPReg. 01/02/2017, n. 027/Pres. (B.U.R. 8/2/2017, n. 6), ed entra in vigore il 9/2/2017.
CAPO V
 DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE L'INSEDIAMENTO DELLE IMPRESE E ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 57
 (Finanziamenti per insediamenti delle PMI e loro consorzi)
1. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 già finanziati nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 sono finanziati nel limite massimo di 500.000 euro ciascuno per complessivi 3 milioni di euro, limitatamente allo scorrimento delle graduatorie approvate sulle iniziative dirette a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle PMI e loro consorzi, di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse IV, attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Approvazione del bando concernente "Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)" e dei relativi allegati), ammissibili e non finanziate nell'ambito di tale Piano.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, all'articolo 12 comma 1, all'articolo 13, comma 1, lettera c), e all'articolo 16, comma 1, lettera c, punto 6, del bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.
3. Gli incentivi a sostegno delle iniziative di cui al comma 1 sono concessi dai Comuni in applicazione delle regole del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
4. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata sulla base di una ricognizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011 di tutti i Comuni interessati e viene calcolata proporzionalmente nel caso le risorse del presente articolo non siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo.
5. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 non finanziati, neppure parzialmente, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, sono finanziati nel limite massimo di 200.000 euro ciascuno per complessivi 2 milioni di euro, limitatamente a uno degli interventi, purché interamente completati entro il 31 dicembre 2019 e appartenenti alle iniziative di cui alle tipologie a) di cui all'articolo 5 del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.
6. Gli interventi di cui al comma 5 sono attuati in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e l'assegnazione delle risorse è effettuata dalla Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 6, tenuto conto dell'effettiva realizzabilità entro il 31 dicembre 2019 dell'intervento prescelto dal Comune scorrendo la graduatoria di cui al decreto 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 e del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.
7. Per le finalità di cui al comma 5 i Comuni presentano domanda di finanziamento all'Amministrazione regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 già finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, sono altresì finanziati con le risorse già stanziate a valere sulla Missione n. 14 Sviluppo economico e competitività e sul Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016 (capitolo 9657) e non ancora impegnate.
10. Le risorse di cui al comma 9 sono assegnate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1, lettera c), e all'articolo 16, comma 1, lettera c, punto 6 del bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.
11. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 9 è effettuata prioritariamente rispetto a quella di cui al comma 4 sulla base della ricognizione di cui al comma medesimo e viene calcolata proporzionalmente nel caso le risorse del presente articolo non siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo.
Note:
1 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 72, L. R. 14/2016
Art. 59
1.
Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), dopo la parola: <<(CAT),>> sono inserite le seguenti: <<il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG),>>.

Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 61
1. Alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 62
1. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 dell'articolo 62 è inserito il seguente:
<<5.1. Nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 25/2002, i Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, costituiscono un Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, cui può aderire anche l'Autorità portuale di Trieste.>>.

b)
dopo il comma 5 bis dell'articolo 62 sono inseriti i seguenti:
<<5 ter. Sino alla scadenza del termine per la costituzione dei consorzi di cui al comma 5, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi industriali), per i quali sia necessario procedere al rinnovo degli organi di gestione in scadenza possono procedere alle modifiche statutarie ai sensi di quanto disposto dalla presente legge, fermo restando che la qualifica di consorzio di sviluppo economico locale rimane riservata agli enti che hanno concluso le operazioni di riordino.
5 quater. Alle modifiche di cui al comma 5 ter si applica l'articolo 67.>>.

Art. 63
1.
Dopo il comma 41 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono inseriti i seguenti:
41 ter. Al fine di garantire la continuità e l'unitarietà della riqualificazione ambientale del SIN di Trieste, nell'ambito dell'esercizio delle competenze di cui al comma 41, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è autorizzata a stipulare convenzioni a titolo oneroso per l'elaborazione dell'analisi di rischio comprese le attività di progettazione a essa propedeutiche, con soggetti privati che abbiano acquistato o acquisteranno aree di proprietà di EZIT in liquidazione, situate in Comune di Muggia, località Valle delle Noghere e Valle del Rio Ospo. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema della convenzione.>>.

Art. 64
Art. 65
1. All'articolo 10 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 5 nonies sono inseriti i seguenti:
<<5 nonies.1. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, che ne monitora l'attuazione sulla base della presentazione da parte del commissario di relazioni trimestrali di attuazione.
5 nonies.2. Gli atti adottati dal Commissario liquidatore in relazione al bilancio di previsione 2015 hanno natura di atti propedeutici alla stesura del bilancio finale di liquidazione.>>;

Art. 67
 (Modifiche alle leggi regionali 10/2012 e 3/2015)
1. Alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), sono apportate le seguenti modifiche:
2.
Al comma 5 dell'articolo 78 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole <<articolo 11 della legge regionale 10/2012>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 6 , comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)>>.

Art. 68
1. È disposto il conferimento al bilancio regionale, a carico della gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE, istituita ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, e alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli Venezia Giulia), di rientri dalle operazioni di credito scadute, nella misura di 1 milione di euro finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale di cui all'articolo 6, comma 67, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005).
Art. 69
 (Attuazione delle funzioni in materia di cooperazione sociale)
1. In seguito al subentro della Regione nelle funzioni svolte dalla Province in materia di cooperazione sociale, i procedimenti di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), non conclusi alla data dell'1 luglio 2016, proseguono in capo alla Regione stessa nel rispetto delle disposizioni attuative adottate dalle Province.
2. Nelle more del subentro della Regione nelle funzioni di cui al comma 1, le risorse finanziarie da trasferire alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 20/2006, per l'anno 2016, sono ripartite, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle medesime proporzioni applicate per tale finalità nell'esercizio 2015.
Art. 70
 (Devoluzione a favore di scuole nel Comune di Premariacco)
1. Le economie contributive derivanti dalle attività realizzate dal Comune di Premariacco inerenti la procedura di bonifica ai sensi dell'articolo 4, comma 16, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), sono destinate alla realizzazione dei lavori di "Primo adeguamento sismico della scuola primaria" del Comune di Premariacco.
2. Il Comune di Premariacco, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rendiconta ai sensi dell'articolo 4, comma 17, della legge regionale 22/2007, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia le attività di cui all'articolo 4, comma 16, della legge regionale 22/2007 attraverso la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento, sia esso dirigente o responsabile del servizio, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato devoluto è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia con l'indicazione delle spese sostenute e delle economie conseguite.
3. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Premariacco, entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di rendicontazione di cui al comma 2, presenta al Servizio edilizia scolastica e universitaria della Direzione centrale infrastrutture e territorio, istanza di utilizzo delle economie contributive conseguite corredata della relazione illustrativa dei lavori di "Primo adeguamento sismico della scuola primaria" in Comune di Premariacco e dei relativi cronoprogramma e quadro economico di spesa.
TITOLO IV
 NORME PER LO SVILUPPO ECONOMICO
CAPO II
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19/1971 IN MATERIA DI PESCA SPORTIVA
Art. 72

( ABROGATO )

Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo.
2 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera x), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
CAPO III
 NORME DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
Art. 73
 (Modalità attuative del Programma di sviluppo rurale)
3. Le procedure e le modalità di funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma sono adottate dall'Autorità di gestione, sentite le strutture responsabili e gli uffici attuatori, in accordo con l'Organismo Pagatore per quanto attiene gli aspetti da esso delegati.
4. Lo schema di convenzione con l'Organismo pagatore per l'esercizio della delega di funzioni è approvato con deliberazione della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
Art. 74
1. Per garantire la continuità delle attività finalizzate all'attuazione della misura 19 del Programma di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni 2014-2020 e l'utilizzazione delle risorse comunitarie e statali assegnate alla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gruppi di azione locale, nelle more dell'approvazione delle strategie di sviluppo locale, nonché nelle more dell'adeguamento e operatività del sistema informatizzato di ricezione delle domande di aiuto e pagamento dell'organismo pagatore, finanziamenti a titolo di anticipazione sulle spese ammissibili a valere sulle sottomisure 19.1 (Sostegno preparatorio) e 19.4 (costi gestionali del GAL e costi per l'attività di animazione della SSL).
2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono disposte a titolo di anticipazione dei pagamenti che i gruppi di azione locale chiederanno all'organismo pagatore del programma, con obbligo di restituzione delle stesse all'Amministrazione regionale a seguito degli accreditamenti disposti dall'organismo pagatore a favore dei gruppi di azione locale con riferimento a singole domande di pagamento, comprese le domande di pagamento delle anticipazioni previste dalle sottomisure 19.1 e 19.4.
3. L'anticipazione può essere richiesta da ogni gruppo di azione locale che abbia presentato la manifestazione di interesse per la sottomisura 19.1 di cui all'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 39 del 30 settembre 2015, giusta decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1367 del 21 settembre 2015, nella misura massima di 62.000 euro.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, comma 6, L. R. 28/2017
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 33, comma 10, L. R. 28/2017
TITOLO V
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 75
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 9 bis, comma 4, della legge regionale 29/2005, come inserito dall'articolo 6, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. Per le finalità previste dall'articolo 84 bis, comma 9, della legge regionale 29/2005, come inserito dall'articolo 7, è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio, Reti distributive, Tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Per le finalità previste dall'articolo 84 bis, comma 12, della legge regionale 29/2005, come inserito dall'articolo 7, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
4. Per le finalità previste dall'articolo 84 bis, comma 13, della legge regionale 29/2005, come inserito dall'articolo 7, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 2 (Commercio, Reti distributive, Tutela dei consumatori) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. Per le finalità previste dall'articolo 100, comma 1, lettere d), e), f), h), i) e j), della legge regionale 29/2005, come inserito dall'articolo 10, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
6. Per le finalità previste dall'articolo 100, comma 1, lettere a), b), c) e g) della legge regionale 29/2005, come inserito dall'articolo 10, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
7. Per le finalità previste dall'articolo 38, commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
8. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 1, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
9. Per le finalità previste dall'articolo 40, comma 1, è autorizzata la spesa di 150.000 euro, per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
11. Per le finalità previste dall'articolo 41, comma 1, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
12. Per le finalità previste dall'articolo 42, comma 1, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
13. Per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2016 a valere Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma n. 1 (Sport e tempo libero) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
14. Per le finalità previste dall'articolo 45, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2016 dalla Missione n. 20 (Fondi per accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
16. Per le finalità previste dall'articolo 46, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
18. Per le finalità previste dall'articolo 47, comma 1, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
20. Per le finalità previste dall'articolo 48, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere Missione n. 7 (Turismo) Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
21. Per le finalità previste dall'articolo 49, comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
22. Per le finalità previste dall'articolo 49, comma 2, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
24. Per le finalità previste dall'articolo 53, comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
25. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 34/2015, come sostituito dall'articolo 58, comma 1, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50.000 euro a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 2 (Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
26. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 si fa fronte mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e dal Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
27. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 2, commi 41 bis e 41 ter, della legge regionale 34/2015 , come inserito dall'articolo 63, comma 1, previste in 40.000 euro per l'anno 2016, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 3 - (Entrate extratributarie), Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
28. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 2, commi 41bis e 41ter della legge regionale 34/2015, come inseriti dall'articolo 63, comma 1, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
29. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28, si fa fronte con le entrate di cui al comma 27.
30. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 68, comma 1, previste in 1 milione di euro, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 500 (Altre entrate in conto capitale) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
31. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
33. Per le finalità di cui all'articolo 74, comma 1, è autorizzata la spesa di 310.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
34. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 33 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
35. Le entrate derivanti dal combinato disposto di cui all'articolo 74, commi 2 e 5, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
36. Per le finalità previste dall'articolo 85, commi 2 e 10, della legge regionale 29/2005, è autorizzata la spesa di 295.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
37. Per le finalità previste dall'articolo 100, comma 1 della legge regionale 29/2005 è autorizzata la spesa di 2.193.249,46 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
38. Per le finalità previste dall'articolo 54, comma 1 della legge regionale 2/2002, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2016, valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
39. All'onere complessivo di 200.000 euro per l'anno 2017, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 3, 5 e 6, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
42. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), è autorizzata la spesa di 313.043,48 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
43. All'onere complessivo di 313.043,48 euro per l'anno 2016, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 42, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Note:
1 Parole sostituite al comma 17 da art. 10, comma 2, lettera a), L. R. 14/2016
2 Parole sostituite al comma 19 da art. 10, comma 2, lettera a), L. R. 14/2016
3 Parole sostituite al comma 23 da art. 10, comma 2, lettera a), L. R. 14/2016
4 Parole sostituite al comma 27 da art. 10, comma 2, lettera b), L. R. 14/2016
5 Parole sostituite al comma 40 da art. 10, comma 2, lettera c), L. R. 14/2016
6 Parole sostituite al comma 41 da art. 10, comma 2, lettera d), L. R. 14/2016