Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.
CAPO VIII
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 43
 (Norme finanziarie)
1. Le spese derivanti dal riordino delle funzioni disciplinato dalla presente legge gravano sul fondo ordinario transitorio per le Province di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/2015, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, commi 25, 26 e 27, della legge regionale 34/2015.
2. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), è autorizzata la spesa di 14.450.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.
Art. 44
 (Aggiornamento dei piani di successione e subentro delle Comunità montane)
1. Le proposte di piani di successione e subentro di cui all'articolo 38 della legge regionale 26/2014 sono aggiornati dai commissari straordinari delle Comunità montane con riferimento alla situazione esistente alla data di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima legge e trasmessi entro i successivi trenta giorni. I termini previsti dall'articolo 38, comma 5, della legge regionale 26/2014 sono ridotti della metà.
Art. 47
 (Avvalimento del Corpo forestale regionale in materia di vigilanza ambientale)
1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di cui all'Allegato A, punto 2, della legge regionale 26/2014, le Province possono avvalersi, secondo le intese intercorse fra i rispettivi uffici provinciali e regionali, del personale del Corpo forestale regionale.
Art. 48
 (Norma transitoria per la domanda di divieto di esercizio dell'attività venatoria sui fondi inclusi nel Piano faunistico regionale)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge regionale 24/1996, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 1), il termine ivi previsto decorre, in sede di prima applicazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.