Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.
Art. 47
 (Avvalimento del Corpo forestale regionale in materia di vigilanza ambientale)
1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di cui all'Allegato A, punto 2, della legge regionale 26/2014, le Province possono avvalersi, secondo le intese intercorse fra i rispettivi uffici provinciali e regionali, del personale del Corpo forestale regionale.