Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021
Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.
Art. 24
1.
All'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono apportate le seguenti modiche:
a)
al comma 2 le parole <<
, tramite le Amministrazioni provinciali,>> sono soppresse;
b)
al comma 4 le parole <<
alle Amministrazioni provinciali>> sono sostituite dalle seguenti: <<
alla Regione>>;
c)
il comma 7 è abrogato.
Note:
1 Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.