Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.
CAPO I
 OGGETTO E FINALITÀ
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. Nell'ambito del riordino delle funzioni degli enti locali avviato dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e degli interventi volti al superamento delle Province, la presente legge opera la riallocazione di funzioni in materia di:
a) vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria;
b) ambiente;
c) caccia e pesca;
d) protezione civile;
e) edilizia scolastica;
f) istruzione e diritto allo studio.
CAPO II
 TRASFERIMENTO DI FUNZIONI
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 7
 (Norme transitorie concernenti il personale)
2. Il personale di cui al comma 1 conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza previste e disciplinate dal contratto collettivo regionale di lavoro, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria.
3. L'Amministrazione regionale provvede con successivi provvedimenti e atti gestionali a inquadrare nei propri ruoli il personale di cui al comma 1 e a riorganizzare i propri uffici, ivi compreso il Corpo forestale regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni trasferite per effetto della presente legge.
Note:
1 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016
2 Comma 4 interpretato da art. 10, comma 19, L. R. 44/2017
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016
2 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera ff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 11
 (Altre norme concernenti l'istruzione e il diritto allo studio)
2. Alla data di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014, i Comuni già destinatari di legati connessi alle funzioni di alta formazione e alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e f), subentrano alle Province nei legati della medesima natura, dei quali le stesse sono state destinatarie.
CAPO III
 MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE DI SETTORE
Art. 12
Note:
1 Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 13
1. Alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
Note:
1 Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 14
1.
L'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è abrogato.

Note:
1 Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 15
Note:
1 Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Il presente articolo ha effetto dall'1/7/2016, come disposto dall'art. 45, c. 4, L.R. 3/2016.
2 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera ff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 18
1. Alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), sono apportate le seguenti modifiche:
Note:
1 Il presente articolo, eccettuata la lettera c) del comma 1, ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2 La lettera c) del comma 1 del presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 3/2016, come disposto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Il presente articolo ha effetto dall'1/7/2016, come disposto dall'art. 45, c. 4, L.R. 3/2016.
2 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera ff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 21
1.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia), le parole <<Le Province concedono>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione concede>>.

Note:
1 Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 25
1. All'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono apportate le seguenti modifiche:
Note:
1 Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 26
1. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
Note:
1 Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 28
1. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 3 è così modificato:
5)
dopo la lettera j) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
<<j bis) organizza la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
j ter) disciplina l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
j quater) istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;
j quinquies) gestisce l'attività cinotecnica e cinofila;
j octies) organizza gli esami abilitativi all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita, in almeno due sessioni dell'anno;
j nonies) istituisce le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplina il funzionamento e la durata;
j decies) gestisce il <<Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi>>;
j undecies) applica le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.>>;

u)
il comma 2 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:
<<2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitate dalla Regione.>>;

Note:
1 Il presente articolo, eccettuata la lettera i) del comma 1, ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2 La lettera i) del comma 1 del presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 3/2016, come disposto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
3 Numero 3) della lettera p) del comma 1 abrogato da art. 90, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 29, c. 8, L.R. 6/2008, con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della L.R. 28/2017.
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Il presente articolo, eccettuate le lettere b), g), h), i) e j) del comma 1, ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2 Le lettere b), g), h), i) e j) del comma 1 del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 3/2016, come disposto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
3 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera j), L. R. 5/2021
CAPO IV
 MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 7/2000, 26/2014 E 18/2015
Art. 32
1. Alla legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
m)   ( ABROGATA )
n)
l'articolo 61 è sostituito dal seguente:
<<Art. 61
 (Strade provinciali)
2. La proprietà delle strade provinciali individuate di interesse regionale ai sensi del comma 1 è trasferita alla Regione con effetto dall'1 luglio 2016.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32 e dall'allegato C, la proprietà di ciascun tratto delle strade provinciali di interesse locale è trasferita al Comune individuato ai sensi del comma 3 con effetto dall'1 gennaio 2017.
5. Le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali di interesse regionale nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite alla Regione contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 2.
6. Le funzioni spettanti ai proprietari delle singole tratte delle strade provinciali di interesse locale nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite ai Comuni per l'esercizio in forma associata tramite le Unioni e ai Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 4.
7. In via transitoria, a decorrere dall'1 luglio 2016 e fino all'effettivo trasferimento delle proprietà di ciascuna tratta delle strade provinciali di interesse locale di cui al comma 4, le funzioni di cui al comma 6 sono esercitate dalla Regione.>>.

Note:
1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
3 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 35 bis, 35 ter e 35 quater, L.R. 26/2014.
4 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020 data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.
5 Lettera m) del comma 1 abrogata da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 58 bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
6 Numero 3) della lettera k) del comma 1 abrogato da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione del c. 2 bis, art. 48, L.R. 26/2014.
Art. 33
1. Alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
CAPO V
 NORME RELATIVE ALLA PROROGA DI TERMINI E ALLA COSTITUZIONE E AVVIO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI
Art. 35
 (Proroga di termini)
1. Per far fronte al ritardo dei consigli comunali nell'adozione degli atti di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 26/2014, al fine di consentire il rispetto dei principi di leale collaborazione e di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, i termini per la costituzione e l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali sono prorogati con le scadenze indicate all'articolo 36.
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
2 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
3 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
4 Comma 2 abrogato da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
5 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 36, 39, 40 e 56 quater, L.R. 26/2014.
Art. 37
Note:
1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 2, L. R. 15/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art.48, L.R. 18/2015.
Art. 38
 (Disposizioni finanziarie connesse alla costituzione e all'avvio delle Unioni territoriali intercomunali)
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016
2 Comma 3 abrogato da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016
3 Comma 4 abrogato da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016
4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 42, comma 1, lettera c), L. R. 10/2016
5 Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 42, comma 1, lettera d), L. R. 10/2016
CAPO VI
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25/2015 E ULTERIORI CONFERME DI CONTRIBUTI
Art. 39
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Al comma 50 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), la parola <<giugno>> è sostituita dalla seguente: <<settembre>> e le parole <<il progetto esecutivo dell'intervento>> sono sostituite dalle seguenti: <<un'istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento>>.

Art. 40
 (Ulteriori conferme di contributi già concessi)
3. Per le finalità di cui al comma 2 il beneficiario presenta alla direzione competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del contributo corredata di una relazione illustrativa dei lavori e del quadro economico. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati nuovi termini per la rendicontazione della spesa.
CAPO VIII
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 43
 (Norme finanziarie)
1. Le spese derivanti dal riordino delle funzioni disciplinato dalla presente legge gravano sul fondo ordinario transitorio per le Province di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/2015, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, commi 25, 26 e 27, della legge regionale 34/2015.
2. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), è autorizzata la spesa di 14.450.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.
Art. 44
 (Aggiornamento dei piani di successione e subentro delle Comunità montane)
1. Le proposte di piani di successione e subentro di cui all'articolo 38 della legge regionale 26/2014 sono aggiornati dai commissari straordinari delle Comunità montane con riferimento alla situazione esistente alla data di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima legge e trasmessi entro i successivi trenta giorni. I termini previsti dall'articolo 38, comma 5, della legge regionale 26/2014 sono ridotti della metà.
Art. 47
 (Avvalimento del Corpo forestale regionale in materia di vigilanza ambientale)
1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di cui all'Allegato A, punto 2, della legge regionale 26/2014, le Province possono avvalersi, secondo le intese intercorse fra i rispettivi uffici provinciali e regionali, del personale del Corpo forestale regionale.
Art. 48
 (Norma transitoria per la domanda di divieto di esercizio dell'attività venatoria sui fondi inclusi nel Piano faunistico regionale)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge regionale 24/1996, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 1), il termine ivi previsto decorre, in sede di prima applicazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.