Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.
Art. 3
 (Competenze dell'Ente)
3. L'Ente promuove l'elaborazione di progetti di rilevante interesse regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale e partecipa a iniziative realizzate in collaborazione con enti e organismi di settore operanti in ambito europeo e internazionale, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti comunitari in materia.
4. Nell'ambito delle attribuzioni riconosciute, l'Ente può svolgere attività per conto di soggetti pubblici e privati regolate da apposita convenzione.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 7/2016
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 19/2021