Art. 2
(Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)
1. Per le finalitā di cui all'articolo 1 a far data dall'1 giugno 2016 č istituito l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, di seguito denominato Ente.
2. L'Ente č un ente funzionale della Regione, dotato di personalitā giuridica di diritto pubblico, di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria, patrimoniale ed č sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.
3. L'Ente ha sede legale a Gorizia e sedi operative a Trieste e presso Villa Manin a Codroipo.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 19/2021