1. L'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione nei casi previsti dall'
articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119. In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.