Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 31 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 24/2018
2 Capo I del Titolo IV abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
3 Capo II del Titolo IV abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
4 Capo III del Titolo IV abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
5 Capo IV del Titolo IV abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
6 Titolo IV abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1
 (Finalità)
Note:
1 Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) alloggio sociale: l'unità immobiliare adibita a uso residenziale in locazione permanente, come individuato con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
b) caratteristiche dell'alloggio sociale: le caratteristiche tipologiche degli alloggi come definite dai regolamenti rispettivamente riferiti alle azioni individuate dalla presente legge al fine di renderli adeguati ai beneficiari finali;
c) azioni: modalità con le quali si interviene a sostegno di determinati settori;
f) interventi di edilizia residenziale pubblica: ogni attività diretta all'acquisizione, alla costruzione o al recupero di edifici da destinare ad abitazione come prima casa, sia di proprietà pubblica sia privata, realizzata a totale carico o con contributo da parte dello Stato, dell'Unione europea, della Regione, degli enti territoriali, delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, o, comunque, realizzata con il concorso di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o di qualsiasi altro sostegno finanziario o incentivo pubblico;
g) banca: il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea.
TITOLO II
 PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE
CAPO I
 PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE
SEZIONE I
 LIVELLO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
Art. 3
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle linee strategiche e degli interventi riguardanti il settore abitativo ampiamente inteso.
Art. 4
 (Programma regionale delle politiche abitative)
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 9, comma 3, L. R. 14/2019
2 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 5
 (Commissione regionale per le politiche socio-abitative)
1. È istituita la Commissione regionale per le politiche socio-abitative (di seguito Commissione), quale organismo consultivo della Regione e degli Enti locali.
3. Ai lavori della Commissione, su iniziativa dei suoi componenti, possono partecipare portatori di interesse in materia di politiche abitative, o altro settore, il cui contributo sia ritenuto utile ai fini della valutazione degli interventi, avuto riguardo alla tipologia degli stessi.
4. La carica di componente della Commissione è rivestita a titolo gratuito e non prevede compensi.
5. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia.
6. La funzione di segreteria della Commissione fa capo alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.
7. La Commissione collabora nella predisposizione del Programma regionale delle politiche abitative formulando alla Giunta regionale proposte di intervento e indicazioni di priorità in materia di politiche socio-abitative, tenuto conto delle determinazioni assunte dai Tavoli territoriali di cui all'articolo 8 e sulla base delle analisi dei dati e delle informazioni elaborate dall'Osservatorio regionale sulle politiche abitative di cui all'articolo 6.
8. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 7 la Commissione audisce i sindacati confederali e autonomi e quelli degli inquilini maggiormente rappresentativi almeno una volta l'anno.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 14/2019
Art. 6
 (Osservatorio regionale sulle politiche abitative)
1. Al fine di effettuare la raccolta sistematica dei dati, nonché il monitoraggio permanente sulla situazione abitativa nel territorio regionale, presso la Direzione centrale competente in materia di edilizia è istituito un sistema informativo integrato denominato Osservatorio regionale sulle politiche abitative (di seguito Osservatorio), con il compito di raccogliere ed elaborare gli elementi conoscitivi utili a orientare la politica di settore.
SEZIONE II
 LIVELLO TERRITORIALE DI PROGRAMMAZIONE
Art. 7
 (Sportello risposta casa)
1. Lo Sportello risposta casa (di seguito Sportello) è funzione delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, articolata in corrispondenza del territorio di competenza, con cui si fornisce un servizio di orientamento e accompagnamento ai richiedenti alloggio verso gli strumenti di sostegno all'esercizio del diritto all'abitazione.
3. Per l'acquisizione dei dati di cui al comma 2, lettera a), e nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l'Unione territoriale intercomunale può avvalersi, oltre che dei Comuni alla stessa aderenti, anche di altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che operano nel settore dell'edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi.
4. Nel determinare il proprio assetto organizzativo ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 26/2014, l'Unione territoriale intercomunale individua il personale da adibire alle funzioni di Sportello, avvalendosi anche di personale Ater per integrare l'esercizio delle funzioni di gestione, sulla base di appositi accordi sottoscritti tra i due enti.
5. La Regione promuove iniziative volte a sostenere la formazione del personale da adibire alle funzioni di Sportello. A tal fine può organizzare corsi di formazione avvalendosi del personale regionale, che vi provvede nell'ambito della propria attività d'ufficio, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 8
 (Tavoli territoriali per le politiche abitative)
1. Allo scopo di riscontrare le necessità abitative emergenti sul territorio regionale, avuto riguardo alle necessità che i diversi territori esprimono in ragione delle loro peculiari caratteristiche socio-demografiche, economiche, urbanistiche, presso le Unioni territoriali intercomunali sono istituiti i Tavoli territoriali per le politiche abitative (di seguito Tavoli), quale organismo di supporto all'attività della Commissione di cui all'articolo 5.
4. I Tavoli possono essere integrati, secondo necessità, laddove ciò risponda a specifiche esigenze conoscitive, avuto riguardo alla natura tecnico-specialistica degli argomenti trattati.
5. I soggetti privati, promotori di iniziative tese a individuare soluzioni innovative in collaborazione con i soggetti pubblici al fine di ampliare l'offerta di alloggi da destinare alla vendita e alla locazione a prezzi calmierati, presentano le loro proposte al Tavolo territoriale.
6. I Tavoli sono istituiti con atto del Presidente dell'Unione territoriale intercomunale; ogni Tavolo esprime un coordinatore, espressione della componente istituzionale, che ha il compito di curarne l'organizzazione. Nello svolgimento della propria attività il Tavolo si avvale del supporto organizzativo dell'Unione territoriale intercomunale.
7. La funzione dei partecipanti al Tavolo è svolta a titolo gratuito e non prevede compensi.
Note:
1 Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 61, comma 1, L. R. 29/2017
2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 20, comma 2, L. R. 14/2019
Art. 10
 (Riqualificazione del patrimonio edilizio e rigenerazione urbana)
1. Al fine di promuovere la valorizzazione e la razionalizzazione del territorio regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilità, nonché per sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell'economia produttiva, commerciale e turistica, la Regione definisce politiche volte alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato e pubblico esistente, anche attraverso il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati, anche per usi diversi da quelli cui gli stessi erano originariamente destinati, anche inseriti in programmi di rigenerazione urbana quale strumento coordinato tra interventi di ristrutturazione urbanistica e ricomposizione del contesto sociale.
2. Gli interventi di cui al comma 1, in ogni caso, tengono conto delle peculiarità del territorio sede dell'intervento e sono compatibili con le scelte di pianificazione, tipologico-architettoniche e strategiche operate negli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.
4. La Regione promuove, altresì, la sostenibilità ambientale favorendo gli interventi che impiegano modalità e criteri tecnico-costruttivi propri della bio-edilizia e gli interventi finalizzati all'auto-sostenibilità energetica derivata dall'uso integrato di fonti rinnovabili, alla gestione razionale delle risorse e all'abbattimento dei consumi dell'energia e delle risorse ambientali.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 6, comma 40, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
CAPO II
 ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE
SEZIONE I
 FORMA DEGLI INCENTIVI
Art. 11
 (Misure di sostegno)
2. I contributi di spesa corrente o in conto capitale possono essere concessi fino all'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e possono essere erogati in un'unica soluzione, anche in via anticipata, oppure in più soluzioni.
3. L'erogazione in via anticipata a favore dei soggetti privati è subordinata alla presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. Le Ater possono utilizzare gli incentivi anche a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui stipulati dalle Aziende medesime.
4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e non possono superare l'ammontare degli interessi stessi. L'erogazione del contributo in conto interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.
6. Nella definizione delle misure di sostegno di cui ai commi precedenti, la Regione verifica l'attuazione e il finanziamento di politiche abitative nazionali e promuove in via prioritaria il ricorso agli interventi nazionali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
SEZIONE II
 AZIONI REGIONALI PER LE POLITICHE ABITATIVE
Art. 17
 (Edilizia convenzionata)
1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), è finalizzata alla realizzazione di alloggi attraverso interventi diretti alla costruzione, all'acquisto e al recupero di immobili da destinare alla vendita, all'assegnazione, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, mediante specifici accordi regolati da apposite convenzioni che ne determinano, tra l'altro, il prezzo di cessione o di assegnazione e il canone di locazione.
2. I soggetti attuatori sono le Ater, le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), le cooperative edilizie e le imprese di costruzione. Possono, altresì, attuare gli interventi di edilizia convenzionata gli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 sono tese al contenimento dei costi degli interventi e sono stipulate tra il Comune sede dell'intervento e i soggetti attuatori in conformità allo schema di convenzione tipo allegato al regolamento di attuazione.
4. La gestione degli incentivi di cui al presente articolo può essere delegata alla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Banca Mediocredito è stipulata una convenzione conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia. Per l'attività di gestione degli incentivi è riconosciuto a Banca Mediocredito un importo determinato secondo le modalità stabilite nella convenzione.
Art. 19
 (Sostegno alle locazioni)
1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), è finalizzata al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, a esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata. Il sostegno alle locazioni si attua anche incentivando i soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti.
2. I soggetti attuatori sono i Comuni, anche in forma associata ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 26/2014, che intervengono a sostegno dei conduttori assicurando, altresì, incentivi e forme di garanzia alternativi agli oneri di ingresso. I Comuni possono sottoscrivere specifici atti di accordo vincolante con le Ater o altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo operano anche nell'edilizia residenziale. Le garanzie sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione.
3. Il sostegno avviene, tra l'altro, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari dei locatari con debolezza economica e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente.
4. Al fine d'incrementare il numero di alloggi da porre a disposizione della generalità dei cittadini l'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a riconoscere incentivi ai Comuni che abbattono i tributi locali a favore dei soggetti proprietari di abitazioni libere del patrimonio pubblico o privato, aventi i requisiti di agibilità, poste in locazione ai cittadini con destinazione prima casa. L'incentivo non può superare l'abbattimento riconosciuto ai proprietari stessi. Gli incentivi per i proprietari degli alloggi sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione.
Art. 20
 (Contrasto alla morosità incolpevole)
1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), è finalizzata a prevenire la conflittualità sociale sostenendo i soggetti impossibilitati al pagamento della spesa connessa alla proprietà o alla locazione della prima casa, a seguito della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
2. I soggetti attuatori sono i Comuni, anche in forma associata ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 26/2014, che intervengono a sostegno dei soggetti di cui al comma 1, assicurando incentivi e forme di garanzia anche a tutela dei proprietari degli alloggi locati. I Comuni possono sottoscrivere specifici atti di accordo vincolante con le Ater o altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo operano anche nell'edilizia residenziale.
SEZIONE III
 ALTRE AZIONI E FORME INNOVATIVE DEL COSTRUIRE E DELL'ABITARE
SEZIONE IV
 REQUISITI E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI E DEI BENEFICIARI
Art. 27
 (Requisiti delle imprese di costruzione)
1. Per essere ammesse alle azioni della presente legge le imprese devono essere qualificate nella categoria OG 1, prevista dall'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), e possedere una classifica, di cui all'articolo 61 del medesimo decreto, non inferiore al costo di costruzione dell'intervento.
Art. 29
 (Requisiti minimi dei beneficiari finali)
1. I regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, in relazione ai requisiti minimi dei beneficiari prevedono:
a) l'essere cittadini italiani; cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
b) il possesso di determinati indicatori della situazione economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente -ISEE);
d) ) il non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, all’interno del territorio nazionale o all’estero, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità, ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente.
1 bis. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 1, lettera d), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.
2. Fermi restando i requisiti minimi previsti dal presente articolo i regolamenti prevedono ulteriori requisiti in relazione alla specifica azione di sostegno.
3. È in facoltà delle Ater attingere direttamente certificazioni e dichiarazioni contenute nel sistema informativo dell'ISEE gestito dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
Note:
1 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 24/2018
2 Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 24/2018
3 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 24/2018
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 24/2018
5 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 23 novembre 2023, depositata il 12 febbraio 2024 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 7 del 14 febbraio 2024), l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui stabilisce che l'ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza - documentazione richiesta per dimostrare l'impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera d), della presente legge - debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalità diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e dell'Unione europea.
Art. 30
 (Obblighi dei beneficiari)
1. Le persone fisiche beneficiarie degli incentivi di cui alla Sezione II del presente capo hanno l'obbligo di richiedere al Comune la residenza nell'alloggio oggetto dell'intervento entro il termine stabilito nei regolamenti di attuazione.
2. Nel caso di incentivi finalizzati alla proprietà della prima casa i beneficiari sono obbligati, altresì, a risiedere anagraficamente nell'alloggio oggetto dell'incentivo, non locarlo, né alienarlo per un periodo di almeno cinque anni.
3. Nel caso di incentivi di spesa in conto capitale destinati alla locazione gli operatori attuatori sono obbligati a mantenere la destinazione locativa degli alloggi per un periodo di almeno cinque anni o diversa altra durata stabilita dai regolamenti di attuazione. Per il medesimo periodo di vincolo le persone fisiche beneficiarie sono obbligate a risiedere anagraficamente nell'alloggio e a non sublocarlo.
4. I regolamenti di attuazione delle singole azioni possono prevedere periodi di durata diversa.
5. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1 e della durata di cui al comma 2 per i soggetti emigrati all'estero per motivi di studio o lavoro sono fatti salvi i periodi di permanenza all'estero per una durata complessiva non superiore ai tre anni, fermo restando l'obbligo di non locazione e non alienazione.
6. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di residenza, il trasferimento del beneficiario avvenuto nelle more della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza more uxorio, a condizione che il trasferimento sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivamente a tali eventi e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggio.
7. I componenti il nucleo familiare dei beneficiari sono responsabili in solido con il beneficiario in caso di inadempimenti riferiti agli strumenti agevolativi.
Art. 31
 (Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi)
1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 30 comporta la decadenza dagli incentivi e la restituzione degli importi eventualmente percepiti maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.
2. Il trasferimento di residenza, la locazione, l'alienazione intervenuti successivamente ai periodi di obbligo come individuati dall'articolo 30 e dai regolamenti attuativi delle singole azioni, comportano la revoca dell'incentivo a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento con obbligo di restituzione degli importi eventualmente percepiti successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero la restituzione della quota capitale residua dell'anticipazione maggiorata degli interessi calcolati una tantum al tasso legale.
3. Per i beneficiari che si avvalgono del disposto di cui all'articolo 30, comma 5, e non rientrano nella residenza nel termine ivi indicato, è disposta la revoca o la decadenza con le modalità di cui al comma 2.
5. Sono fatti salvi i casi in cui l'inosservanza agli obblighi di cui all'articolo 30 sia conseguenza di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.
Art. 31 bis
1. L'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 24/2018
TITOLO III
 STRUMENTI FINANZIARI
CAPO I
 FONDO EDILIZIA RESIDENZIALE E FONDO IMMOBILIARE
Art. 35
 (Fondi immobiliari per il social housing)
1. La Regione per incrementare nel territorio regionale l'offerta di alloggi sociali, in attuazione dell'articolo 22, interviene favorendo forme di collaborazione e di partenariato pubblico-privato, attraverso la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare chiuso come individuato dalla Direzione centrale competente in materia ai sensi dell'articolo 9, commi da 60 a 63, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), o altro diverso fondo avente medesime caratteristiche. La sottoscrizione delle quote dei fondi immobiliari chiusi può avvenire sia mediante conferimento in denaro sia mediante apporto di beni immobili.
3. Le regole di governo del fondo immobiliare devono permettere, in funzione della quota di partecipazione sottoscritta dalla Regione e nei limiti e nel rispetto dell'autonomia della società di gestione del risparmio, il coinvolgimento della Regione nelle scelte strategiche del fondo al fine di garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti sociali della partecipazione. Tale coinvolgimento si può attuare anche con la presenza della Regione nel comitato consultivo del fondo.
4. I fondi immobiliari chiusi cui la Regione partecipa devono trasmettere alla Giunta regionale una relazione annuale sulle attività svolte relativamente all'edilizia residenziale sociale nel territorio regionale. La Giunta regionale trasmette successivamente la relazione alla Commissione consiliare competente.
TITOLO IV
 RIORDINO DELLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - ATER
CAPO I
 ORDINAMENTO DELLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina della lettera l) del comma 1 da art. 7, comma 4, L. R. 4/2017
2 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
CAPO II
 STRUMENTI FINANZIARI DELLE ATER
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
CAPO IV
 DOTAZIONE ORGANICA DELLE ATER
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
TITOLO V
 NORME TRANSITORIE E FINALI, ABROGAZIONI
CAPO I
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 48
Art. 49
 (Concessione di contributi per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o sotto utilizzo)
1. In via di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 15/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2015, n. 1763 ( Legge regionale 15/2014, articolo 9, commi 26-34. Approvazione graduatorie delle domande finalizzate alla concessione di contributi per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 13/2014. (euro 11.296.028,07)), come rettificata con la successiva deliberazione 6 novembre 2015, n. 2189 ( legge regionale 15/2014 articolo 9, commi da 26 a 34. Contributi in conto capitale a sostegno di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono. Prenotazione risorse residue a seguito variazione al pog e rettifiche graduatorie di cui alla dgr 1763/2015 (euro 203.971,00)), per gli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2015 non sono stati emessi i provvedimenti di concessione a causa della mancata presentazione dei documenti richiesti dal Servizio edilizia, derivante dallo stretto margine temporale disponibile, a condizione che tali documenti siano presentati entro il termine perentorio del 30 aprile 2016.
CAPO II
 ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE
Art. 50
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, sono abrogati:

a) la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);
c) la legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);
f) il titolo I della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);
g) gli articoli 167 e 168 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
h) la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative);
i) i commi da 35 a 59 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).
Art. 51
 (Disposizioni transitorie)
2. La Commissione regionale per le politiche socio-abitative, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le proprie funzioni fino alla nomina della nuova composizione prevista all'articolo 5.
3. Il Collegio unico dei revisori dei conti delle Ater, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le proprie funzioni sino alla naturale scadenza.
4. Le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessoria in materia di edilizia sovvenzionata in applicazione dell'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, esercitate dalla Regione tramite le Ater ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera h), si applicano anche ai procedimenti sanzionatori non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente ogni riferimento in leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative per l'edilizia sovvenzionata si intende attribuito alle Ater.
5 ter. Le imprese di costruzione già convenzionate con i Comuni per la realizzazione di iniziative di edilizia convenzionata, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e dell'articolo 4 della legge regionale 6/2003, possono produrre al Comune entro il 30 giugno 2018 apposita istanza ai fini dell'adeguamento della convenzione esistente ai contenuti dello schema tipo previsto dall'articolo 17 in relazione ad alloggi in corso di realizzazione o già realizzati e non alienati da destinare alla vendita e alla locazione con patto di futura vendita. L'adeguamento della convenzione può riguardare anche la variazione dell'individuazione degli alloggi interessati rispetto alla convenzione vigente, anche in numero diverso, a condizione che siano ubicati nel medesimo complesso abitativo. Tali iniziative possono essere ammesse agli incentivi secondo la disciplina prevista dal regolamento attuativo riferito all'azione di cui all'articolo 17.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 4, lettera a), L. R. 44/2017
2 Comma 5 ter aggiunto da art. 6, comma 15, L. R. 12/2018
Art. 52
 (Procedimenti di edilizia convenzionata concessi e non liquidati)
1. Per gli incentivi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e non ancora giunti alla liquidazione definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori devono dimostrare, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016, l'ultimazione dei lavori pena la revoca dell'incentivo con recupero delle quote eventualmente percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
3. Per gli interventi oggetto delle variazioni indicate al comma 2 la struttura regionale competente, su apposita richiesta dell'operatore da presentare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla conferma del contributo previa presentazione di documentazione attestante l'adeguamento della convenzione già sottoscritta con il Comune alle disposizioni di cui al comma 2 medesimo e l'identificazione degli alloggi interessati.
Art. 54
 (Clausola valutativa)
1. II Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale garantisce, con modalità da definire tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'accesso da parte dei competenti Organi consiliari alla banca dati informatica dell'Osservatorio regionale sulle politiche abitative di cui all'articolo 6 e, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.
3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in sede di aggiornamento del Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4.
Art. 55
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2016, di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti).
2. Per le finalità previste dall'articolo 11 è autorizzata la spesa complessiva di 41.820.000 euro, suddivisa in ragione di 13.940.000 euro per l'anno 2016, di 13.940.000 euro per l'anno 2017 e di 13.940.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo 2 (Spese in conto capitale).
3. Per le finalità previste dall'articolo 11 è autorizzata la spesa complessiva di 5.940.000 euro, suddivisa in ragione di 1.960.000 euro per l'anno 2016, di 1.990.000 euro per l'anno 2017 e di 1.990.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti).
4. Per le finalità previste dagli articoli 22 e 35 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2016, di 50.000 euro per l'anno 2017 e di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare) - Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie).
5. Per le finalità previste dagli articoli 25 e 26 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2016, di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 5 si provvede mediante prelievo di pari importo complessivo di 48 milioni di euro suddiviso in ragione di 16 milioni di euro per l'anno 2016, di 16 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo 1 (Spese correnti).