Legge regionale 29 dicembre 2015 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2016.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Tabella I sostituita da art. 21, comma 1, L. R. 2/2016

Ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

Art. 1

(Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 20.061.489.670,83 euro, suddivisi in ragione di 6.805.526.095,59 euro per l'anno 2016, di 6.642.122.057,51 euro per l'anno 2017 e di 6.613.841.517,73 euro per l'anno 2018, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A di cui al comma 9.

2. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) nell'esercizio 2016 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 68 milioni di euro.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2016 uno o più contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi 68 milioni di euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti con riferimento al "Prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento" del bilancio 2016-2018 allegato al bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2016 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), nonché dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), nonché dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), nonché dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015) e dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento di bilancio 2015), nella misura massima di complessivi 368.749.376,65 euro.

5. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 144/1989;

b) durata non superiore ai venti anni.

6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 5 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.

7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 5, nonché a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2016-2018, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 21/2007, nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.

8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali a esempio l'inflazione;

b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo. In caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;

c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo è elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;

d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.

9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titolo e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 di cui all'allegata Tabella A con riferimento alle disposizioni ivi citate.

Art. 2

(Attività economiche)

1. Per gli oneri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 5, e 28, comma 7, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è prevista la spesa di 5.400 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.

2.

( ABROGATO )

(23)

3. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 3/2015, come inserito dal comma 2, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.

4. Al fine di consentire il completamento degli interventi di adeguamento dell'immobile da destinare a sede del "Centro di promozione del Prosecco" ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Trieste un contributo in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

(19)

5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

6. Per le finalità previste dal comma 4, è destinata la spesa di 200.000 euro, per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.

7. L'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:

<<Art. 15

(Comitato tecnico di valutazione)

1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, di seguito Direzione centrale, il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge regionale.

2. Il Comitato è composto da:

a) il Nucleo dei garanti, di seguito Nucleo, formato da cinque componenti effettivi e cinque sostituti con diritto di voto, di cui quattro di comprovata qualificazione in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico e tecnologico, con esperienza nell'ambito della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico e uno, esperto in scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti;

b) quindici esperti effettivi e quindici sostituti senza diritto di voto, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza, nonché di imparzialità e terzietà rispetto ai progetti da valutare, in possesso dei titoli di studio attinenti alle aree di specializzazione intelligente e relative traiettorie tecnologiche, definite dall'Amministrazione regionale, con priorità per gli iscritti all'Albo degli esperti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o all'Albo degli esperti per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica del Ministero dello Sviluppo Economico o nella lista degli esperti della Direzione generale ricerca e innovazione della Commissione UE.

3. La nomina del Nucleo e dei relativi sostituti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.

4. La nomina degli esperti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sentito il Nucleo e previo avviso, approvato dalla Giunta regionale, con il quale sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'individuazione degli esperti medesimi. Qualora non vengano presentate candidature o queste non siano conformi ai requisiti richiesti gli esperti sono individuati con le modalità di cui al comma 3.

5. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 sono, altresì, nominati il Presidente del Comitato e il suo sostituto scelti tra i componenti di cui al comma 2, lettera a). In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.

6. Il Comitato si riunisce con la presenza del Nucleo e, a seconda della complessità tecnica dei progetti, su proposta del Presidente del Nucleo, possono essere chiamati a partecipare uno o più esperti di cui al comma 2, lettera b). Il Nucleo individua gli esperti cui affidare la valutazione tecnica dei singoli progetti su richiesta del responsabile del procedimento e assicura la necessaria omogeneità nella valutazione finale dei progetti.

7. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Nucleo che delibera a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. I sostituti dei componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), operano in caso di assenza o impedimento del componente effettivo e in caso di incompatibilità del medesimo in relazione a uno specifico progetto da valutare. In situazioni eccezionali derivanti dalla numerosità dei progetti da esaminare da parte del medesimo esperto, su richiesta del responsabile del procedimento, la valutazione tecnica dei progetti può essere affidata anche ai componenti sostituti di cui al comma 2, lettera b).

9. Su richiesta del responsabile del procedimento, il Nucleo si esprime su particolari problematiche relative all'esame del progetto e ai casi di precontenzioso e contenzioso. Per l'espressione del parere il Presidente, su richiesta del responsabile del procedimento, sentito il Nucleo, può individuare uno o più esperti tra quelli di cui al comma 2, lettera b), per fornire supporto nell'esame delle predette problematiche, anche partecipando agli accertamenti in loco.

10. La Direzione centrale nomina il segretario del Comitato e un suo sostituto, scelti tra i dipendenti regionali.

11. Le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato sono disciplinate dalle direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale.

12. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato ammonta a:

a) 150 euro per i componenti che svolgono la funzione di Presidente del Comitato, per la partecipazione a ciascuna seduta;

b) 120 euro per gli altri componenti del Comitato, per la partecipazione a ciascuna seduta.

13. Per la valutazione tecnica dei progetti, agli esperti di cui al comma 2, lettera b), è riconosciuto un compenso pari a:

a) 60 euro, per ciascuna valutazione presentata al Nucleo in sede di preselezione dei progetti, ove tale procedura è prevista da bandi o regolamenti regionali;

b) 150 euro per ciascuna valutazione tecnica presentata al Nucleo.

14. Ai componenti del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali.

15. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4; in caso di mancata ricostituzione entro la scadenza il Comitato opera in regime di proroga per non più di quarantacinque giorni.>>.

8. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 13 della legge regionale 26/2005, come modificato dal comma 7, è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisi in ragione di 20.000 euro, per ciascuno degli anni 2016 - 2018, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Gorizia per consentire, attraverso l'adeguamento di immobili di proprietà del Comune di Cormons previa intesa con il medesimo, la realizzazione di un centro finalizzato alla valorizzazione territoriale del Collio goriziano.

10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e dell'intesa con il Comune di Cormons.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2016 e di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.

12. Per la finalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è destinata la spesa di 400.000 euro, per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.

13. Al fine di definire situazioni pregresse relative a contributi in conto interessi dovuti ai sensi della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'azienda diretto-coltivatrice), è destinata la spesa di 71.500 euro a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia le risorse necessarie per la predisposizione del Piano di gestione ittica di cui all'articolo 6 ter della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia), ivi comprese le preliminari attività di studio, ricerca e monitoraggio.

(16)

15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.

16. Al fine di consolidare l'attrattività turistica delle località che realizzano i maggiori flussi turistici sono autorizzati i seguenti interventi finanziari di sostegno:

a) Comune di Lignano Sabbiadoro: 385.000 euro;

b) Comune di Grado: 310.000 euro.

17. I soggetti individuati al comma 16 presentano domanda al Servizio competente in materia di turismo entro il 28 febbraio 2016 corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno con il relativo preventivo di spesa e di una relazione riepilogativa delle attività svolte nel 2015.

18. Con il decreto di concessione sono indicate le modalità di erogazione e di rendicontazione.

19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 695.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, alla Società Cooperativa "Gestioni Turistiche Assistenziali", con sede in Udine, per gli interventi di qualificazione forestale e ambientale, nonché per la realizzazione di impianti e servizi funzionali alla fruizione pubblica del bosco naturale di Lignano Sabbiadoro censito al Foglio 42, mappali numeri 52, 1029, 1089 e 1091.

21. La domanda di contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.

23. Al fine di migliorare le condizioni di accesso e di fruizione degli impianti di risalita e di soddisfare le esigenze di mobilità connesse con la pratica dello sci, fornendo un collegamento tra i poli sciistici e le strutture ricettive e commerciali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo finalizzato al cofinanziamento dei servizi di trasporto specificatamente rivolti ai turisti che intendono fruire degli impianti di risalita.

24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare a Friulia S.p.A. le spese legali per l'esperimento delle azioni giudiziarie per il recupero di crediti afferenti al Fondo per lo sviluppo competitivo delle PMI di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).

26. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 45.000 euro, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI Artigianato) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.

27. L'articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è sostituito dal seguente:

<<Art. 5 octies

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2016, a concedere finanziamenti annui alla PromoTurismo FVG per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e per le spese di funzionamento.>>.

28. Per le finalità di cui all'articolo 5 octies della legge regionale 50/1993, come sostituito dal comma 27, è destinata la spesa complessiva di 25.868.139 euro suddivisa in ragione di 8.622.713 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.

29. Al fine di promuovere l'attrattività e la rilevanza turistica di Villa Manin e dei territori limitrofi, nonché sostenere e incrementare la gestione dei flussi turistici, mediante attività di informazione e promozione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Azienda Speciale Villa Manin per lo sviluppo delle attività del punto informativo (Ufficio di informazione e accoglienza turistica) da parte del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia.

(4)

30. Le modalità di gestione del punto informativo, ubicato in uno spazio del compendio di Villa Manin messo a disposizione a titolo gratuito, possono essere regolate da apposita convenzione da stipularsi tra l'Azienda speciale Villa Manin, PromoTurismoFVG e UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia).

(1)(5)(6)

30 bis. Ai fini della promozione dello sviluppo dell'offerta turistico culturale e turistica regionale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), l'uso di ulteriori spazi del compendio di Villa Manin è altresì riservato, a titolo gratuito, all'attività istituzionale del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia e della Pro Loco Villa Manin.

(7)

30 ter. La delimitazione degli spazi e le modalità d'uso di cui al comma 30 bis sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate fra il soggetto gestore del compendio di Villa Manin e, rispettivamente, il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia e la Pro Loco Villa Manin.

(8)

31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.

32.

( ABROGATO )

(9)

33.

( ABROGATO )

(10)

34.

( ABROGATO )

(11)

35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo 2 con riferimento alla corrispondente variazione prevista in Tabella B di cui al comma 51.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione.

37. Il contributo di cui al comma 36 è concesso in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

38. Per le finalità previste dal comma 36, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.

39. Nell'ambito dell'agglomerato di interesse regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), come modificata dalla legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 le competenze dell'Ente zona industriale di Trieste (EZIT) in liquidazione, previste dall'articolo 7 della legge regionale medesima, sono svolte, dal Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, salvo quanto disposto dal comma 41 e salvo le competenze dell'Ezit in liquidazione di cui al comma 42.

(20)(21)

40. Nelle more della formazione della pianificazione in forma associata di cui al comma 39, la redazione dei singoli strumenti urbanistici comunali considera quale quadro territoriale di riferimento i contenuti del piano territoriale infraregionale adottato con delibere del Consiglio di amministrazione dell'EZIT, n. 3 e 4 del 10 gennaio 2013 e n. 60 del 25 luglio 2013, come condivisi mediante atti d'intesa già intervenuti ai sensi dell'articolo 63 bis, comma 13, della legge regionale 5/2007.

41. Le competenze di cui all'articolo 7 della legge regionale 25/2002, ove afferenti alla riqualificazione del Sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Trieste e alla materia del marketing territoriale di cui alla legge regionale 3/2015, sono svolte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia anche in relazione ai rapporti instaurati dall'Ente medesimo nell'espletamento di tali competenze sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

41 bis. L'elaborazione dell'analisi di rischio, comprese le attività di progettazione a essa propedeutiche, relative alle aree situate in Comune di Muggia, località Valle delle Noghere e Valle del Rio Ospo di proprietà di EZIT in liquidazione, nell'ambito della riqualificazione del Sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Trieste di cui al comma 41, sono finanziate dalle somme che residuano dal finanziamento concesso a EZIT con il decreto n. 1202 del 23 giugno 2006, rideterminato con il decreto n. 132 del 7 febbraio 2007 e con il decreto n. 1827 del 9 agosto 2010, della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ai sensi del decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"), e dell'articolo 4, commi 5 e 5 bis, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004), che sono restituite dal Commissario liquidatore a seguito della rendicontazione.

(2)

41 ter. Al fine di garantire la continuità e l'unitarietà della riqualificazione ambientale del SIN di Trieste, nell'ambito dell'esercizio delle competenze di cui al comma 41, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è autorizzata a stipulare convenzioni a titolo oneroso per l'elaborazione dell'analisi di rischio comprese le attività di progettazione a essa propedeutiche, con soggetti privati che abbiano acquistato o acquisteranno aree di proprietà di EZIT in liquidazione, situate in Comune di Muggia, località Valle delle Noghere e Valle del Rio Ospo. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema della convenzione.

(3)

41 quater. Fino al 31 dicembre 2019 la Regione attua, nei terreni di proprietà di EZIT in liquidazione, in Comune di Muggia, all'interno del Sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Trieste, le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza sulle acque sotterranee per le quali sia accertato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all' articolo 240, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al fine di impedire la diffusione della potenziale contaminazione. La Regione attua tali misure di prevenzione e di messa in sicurezza anche mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell' articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana di cui all' articolo 62, comma 5.1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali).

(13)(17)(22)

41 quinquies. Nel rispetto delle prescrizioni impartite nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242, comma 4, e 252 del decreto legislativo 152/2006 , la Regione esegue le attività di monitoraggio necessarie all’elaborazione del documento di analisi di rischio di cui al comma 41 bis, nonché quelle eventualmente previste nel medesimo documento e, sulla base degli esiti dell’analisi di rischio provvede alla progettazione degli interventi di cui all' articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 . La Regione esegue tali attività anche mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, ai sensi dell’articolo 51 della legge regionale 14/2002, al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana di cui all'articolo 62, comma 5.1, della legge regionale 3/2015.

(18)(25)

42. Le competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e g) e comma 2, della legge regionale 25/2002, sono svolte dai Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia ferme restando le competenze della gestione liquidatoria dell'EZIT e fermo restando che la competenza di cui alla citata lettera c) in ordine alla vendita e alla locazione di aree e immobili, resta in capo alla gestione liquidatoria fino alla conclusione della stessa.

43.

( ABROGATO )

(14)

44. A seguito dell'individuazione dei beni indisponibili da parte del Commissario liquidatore i beni stessi vengono devoluti al Consorzio di sviluppo economico e locale dell'area giuliana anche prima della definizione della procedura di liquidazione.

(15)

45. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale dell'EZIT con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente medesimo, è trasferito al Comune di Trieste, a eccezione di quello preposto allo svolgimento delle attività connesse alla riqualificazione del Sito di Interesse Nazionale di Trieste (SIN) e al marketing territoriale che è trasferito alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, unitamente al personale già in posizione di comando, alla stessa data, presso la Regione medesima.

46. Al fine di garantire le esigenze della gestione di liquidazione, parte del personale trasferito al Comune di Trieste ai sensi del comma 45, individuato dal Commissario liquidatore dell'EZIT, continua a prestare servizio presso la gestione commissariale dell'EZIT per un periodo non superiore a un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità concordate tra il Comune di Trieste e il Commissario liquidatore.

(12)(24)

47. Il personale trasferito ai sensi del comma 45 mantiene la posizione giuridica, nonché l'anzianità di servizio maturata; il personale conserva, altresì, il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza previste e disciplinate dal contratto collettivo regionale di lavoro, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali.

48. Al fine di contenere l'indebitamento dell'EZIT a fronte della procedura esecutiva esattoriale, consentendo all'ente di richiedere misure di rateizzazione o conciliazione giudiziale del debito accertato, in considerazione dei commi 39 e 41, la Regione è autorizzata a disporre un'anticipazione finanziaria a favore dell'EZIT in liquidazione per limitare l'esposizione derivante da obbligazioni fiscali e tributarie, nonché per far fronte all'indebitamento derivante dalla procedura esecutiva di cui alla citata procedura esattoriale, consentendo conseguentemente la soddisfazione degli ulteriori creditori privilegiati. La gestione liquidatoria dell'EZIT provvede alla restituzione al bilancio regionale degli importi erogati ai sensi del comma 49 a conclusione della procedura di liquidazione medesima.

49. La Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, d'intesa con la Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie:

a) definisce le modalità di erogazione dell'anticipazione le quali possono prevedere il pagamento diretto da parte della Amministrazione regionale degli importi dovuti;

b) definisce le modalità di rientro dell'anticipazione a favore del bilancio regionale.

50. Per le finalità previste dal comma 48, è destinata la spesa di 1.875.000 euro, per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 3 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.

51. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 di cui all'allegata Tabella B.

Note:

Con riferimento al c. 30 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

Comma 41 bis aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 4/2016

Comma 41 ter aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 29 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 7/2016

Parole aggiunte al comma 30 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2016

Parole sostituite al comma 30 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2016

Comma 30 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2016

Comma 30 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2016

Comma 32 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 16/2016

10  Comma 33 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 16/2016

11  Comma 34 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 16/2016

12  Integrata la disciplina del comma 46 da art. 87, comma 1, L. R. 21/2016

13  Comma 41 quater aggiunto da art. 4, comma 28, L. R. 25/2016

14  Comma 43 abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017

15  Comma 44 sostituito da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 14/2017

16  Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).

17  Parole sostituite al comma 41 quater da art. 4, comma 1, L. R. 44/2017

18  Comma 41 quinquies aggiunto da art. 4, comma 23, L. R. 45/2017

19  Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 20, L. R. 12/2018

20  Parole soppresse al comma 39 da art. 2, comma 37, L. R. 20/2018

21  Parole sostituite al comma 39 da art. 2, comma 37, L. R. 20/2018

22  Parole sostituite al comma 41 quater da art. 3, comma 4, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

23  Comma 2 abrogato da art. 15, comma 5, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, L.R. 3/2015.

24  Integrata la disciplina del comma 46 da art. 46, comma 5, L. R. 6/2019

25  Parole sostituite al comma 41 quinquies da art. 5, comma 13, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Art. 3

(Ambiente, territorio, edilizia, mobilità e trasporti)

1. Il comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), è sostituito dal seguente:

<<11. Nell'ambito dei procedimenti in materia di ambiente e di energia e per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera x), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione scientifica delle Università degli studi della Regione e di enti pubblici di ricerca, mediante la stipula, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), di accordi concernenti la trattazione di specifiche tematiche di comune interesse.>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 11, della legge regionale 23/2013, come sostituito dal comma 1 è destinata la spesa di 195.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 35.

3. La Regione sostiene la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001, cofinanziate per 298.500 euro con le risorse statali di cui all'articolo 8, commi 9 e 10, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), secondo quanto disposto dall'avviso pubblico emanato in data 12 maggio 2015 dalle competenti Direzioni generali, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Per le finalità di cui al comma 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, alle piccole e medie imprese aventi sede sul territorio regionale, che non siano assoggettate agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 102/2014, per la realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia e al risparmio energetico conseguibile, eseguite in applicazione dei criteri di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 102/2014 o per l'attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001.

5. Entro novanta giorni dalla stipula della convenzione tra la Regione e il Ministero dello sviluppo economico prevista dall'articolo 5, comma 2, dell'avviso pubblico di cui al comma 3, la Giunta regionale approva il bando per la selezione delle imprese beneficiarie, nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 4, nonché le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.

6. La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 è delegata alle Camere di commercio. Le domande di contributo sono presentate alle Camere di commercio, che le valutano con le modalità del procedimento a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 5. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia. La convenzione definisce anche il limite massimo del rimborso delle spese per l'attività di gestione dei contributi, nonché le modalità di effettuazione del rimborso e le spese ammissibili.

(1)(12)(13)(14)(15)(16)

7. I finanziamenti di cui al comma 4 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili ai sensi del dal bando di cui al comma 5, fino a un massimo di 5.000 euro al netto dell'IVA, per la realizzazione delle diagnosi energetiche e fino ad un massimo di 10.000 euro al netto dell'IVA, per l'attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001.

8. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 2 (Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 35.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per la realizzazione della nuova caserma della compagnia della Guardia di Finanza nel Comune di Cividale del Friuli al soggetto attuatore dell'intervento di 1.600.000 euro, nel quadro di un accordo di programma finalizzato al recupero urbanistico dell'area ex caserma Lanfranco di Cividale del Friuli.

(11)

10. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 35.

11. Dato atto che nell'ambito dell'Accordo di programma sottoscritto in data 16 dicembre 2005 tra Regione, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Comune di Tarvisio e Provincia di Udine, diretto alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza di emergenza (MISE) del comprensorio minerario di Cave del Predil, e del successivo atto aggiuntivo di data 31 gennaio 2011, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, è in corso di completamento la Fase 1 del Progetto generale degli interventi per la messa in sicurezza permanente dei bacini di deposito del comprensorio minerario di Cave del Predil, si autorizza la Fase 2 del Progetto generale relativa agli interventi di copertura impermeabile dei sedimenti nei bacini 1 e 2, dei canali di sgrondo delle acque meteoriche provenienti dal versante del Monte Re e di adeguamento dei cunettoni di drenaggio dei canaloni Andrea e Barrecklann.

12. Al fine esclusivo di garantire l'attuazione della Fase 2 del Progetto generale degli interventi per la messa in sicurezza permanente dei bacini di deposito del comprensorio minerario di Cave del Predil, la gestione commissariale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), è prorogata fino al 31 dicembre 2025 e, comunque, non oltre la conclusione degli interventi previsti nella Fase 2 del Progetto generale. Per il medesimo periodo è prorogata la figura del Commissario straordinario per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil.

(17)(19)(20)(21)

13. Per l'attuazione degli interventi autorizzati dal comma 11 e sino alla data di cui al comma 12 è prorogata la gestione fuori bilancio e l'amministrazione autonoma del fondo denominato <<Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil>>.

14. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Amministrazione del fondo di cui al comma 13, con effetto dall'1 gennaio 2016, per il tramite della struttura competente per materia che provvede a tutti gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 1999, n. 0250/Pres., e dalle altre disposizioni in materia.

15. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa complessiva di 4.300.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 1.300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 35.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale un contributo straordinario per i lavori di realizzazione di un nuovo scalo ferroviario locale e della viabilità di collegamento a servizio del Consorzio medesimo messo a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria.

(2)(18)

17. Il contributo di cui al comma 16 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla GUUE serie L n. 187 del 26 giugno 2014, e delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento.

(3)

18. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il legale rappresentante del Consorzio presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, domanda di concessione del contributo corredata della descrizione dell'opera, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

(4)

19. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

(5)

20.

( ABROGATO )

(6)

21.

( ABROGATO )

(7)

22.

( ABROGATO )

(8)

23.

( ABROGATO )

(9)

24.

( ABROGATO )

(10)

25. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 1.620.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella C di cui al comma 35.

26. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 3 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è inserito il seguente:

<<6 quater. In relazione all'assunzione del ruolo di soggetto responsabile del Patto territoriale della Bassa friulana e di soggetto attuatore per i progetti inseriti nel medesimo Patto, già approvati dalla Giunta regionale, e a seguito della liquidazione del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia è autorizzata a sostenere gli oneri conseguenti alla sottoscrizione del contratto di raccordo con Rete Ferrovie Italiane Spa per garantire il relativo servizio alle imprese insediate della zona industriale Aussa-Corno in San Giorgio di Nogaro.>>.

27. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 6 quater, della legge regionale 3/2014, come inserito dal comma 26, è destinata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella C di cui al comma 35.

28. Al fine di riconoscere il maggiore onere sostenuto dagli utenti del GPL del Comune di Andreis l'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo in misura pari a 0,93 euro per metro cubo di combustibile, erogato da Eni Spa, ai soli beneficiari del Comune, già inseriti nella graduatoria, approvata con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 25 novembre 2015, n. 1472.

29. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 35.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Spilimbergo a copertura degli oneri per contenziosi in atto in materia di recupero di immobili di proprietà privata di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici -Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), ivi inclusi gli atti transattivi, nel limite di euro 300.000.

31. Il Comune beneficiario presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, Servizio lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

32. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 35.

33. L'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), è sostituito dal seguente:

<<Art. 11

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. In caso di omessa o ritardata presentazione della domanda di iscrizione delle superfici vitate di cui all'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata da iscrivere allo schedario.

2. Ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) 1308/2013 i produttori estirpano a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione.

3. I produttori che non procedono all'estirpazione delle superfici vitate di cui al comma 2 sono soggetti, oltre all'estirpo del vigneto:

a) alla sanzione amministrativa di 6.000 euro per ettaro, nel caso di estirpo completato entro centoventi giorni dalla data della notifica dell'irregolarità;

b) alla sanzione amministrativa di 12.000 euro per ettaro, nel caso di estirpo completato il primo anno successivo alla scadenza di centoventi giorni dalla data della notifica dell'irregolarità;

c) alla sanzione amministrativa di 20.000 euro per ettaro, nel caso di estirpo completato dopo il primo anno successivo alla scadenza di centoventi giorni dalla data della notifica dell'irregolarità.

4. La sanzione di cui al comma 3 si applica anche ai produttori che non rispettano l'impegno di estirpo di una superficie vitata assunto con la presentazione della domanda di autorizzazione al reimpianto anticipato.

5. Fatti salvi i casi di forza maggiore il produttore:

a) che non utilizza l'autorizzazione all'impianto di un vigneto entro il periodo di validità decade dal diritto di reimpiantare il vigneto ed è soggetto a una sanzione amministrativa pari a 12.000 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata;

b) che non utilizza l'autorizzazione al reimpianto di un vigneto entro il periodo di validità decade dal diritto di reimpiantare il vigneto.

6. Il produttore che non procede alle comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 3, entro novanta giorni dai termini ivi stabiliti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 60 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie interessata dalle operazioni per ciascuna campagna vitivinicola, o sua parte, successiva a quella in cui sono state realizzate le operazioni medesime.

7. Il produttore che non procede alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3 bis, è soggetto alla sanzione di 30 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata estirpata.>>.

34. Le entrate derivanti dall'articolo 11 della legge regionale 20/2007, come sostituito dal comma 33, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) e alla Tipologia n. 2 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti).

35. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 di cui all'allegata Tabella C.

Note:

Comma 6 sostituito da art. 58, comma 1, L. R. 4/2016

Comma 16 sostituito da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Comma 17 sostituito da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Comma 18 sostituito da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Comma 19 sostituito da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Comma 20 abrogato da art. 64, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Comma 21 abrogato da art. 64, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Comma 22 abrogato da art. 64, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Comma 23 abrogato da art. 64, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

10  Comma 24 abrogato da art. 64, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

11  Parole soppresse al comma 9 da art. 4, comma 26, L. R. 14/2016

12  Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 6/2017

13  Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 6/2017

14  Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 6/2017

15  Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 2, comma 3, L. R. 6/2017

16  Parole sostituite al comma 6 da art. 4, comma 16, L. R. 31/2017

17  Parole sostituite al comma 12 da art. 4, comma 17, L. R. 31/2017

18  Parole sostituite al comma 16 da art. 4, comma 4, L. R. 14/2018

19  Parole sostituite al comma 12 da art. 13, comma 5, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

20  Parole sostituite al comma 12 da art. 4, comma 7, L. R. 13/2021

21  Parole sostituite al comma 12 da art. 4, comma 8, L. R. 14/2023

Art. 4

(Attività culturali, ricreative e sportive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Sedegliano per l'organizzazione di eventi culturali e la realizzazione di pubblicazioni per le celebrazioni del centenario dalla nascita di Padre David Maria Turoldo.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51, e successive modifiche.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

4. Per l'anno 2016 il finanziamento di cui all'articolo 28, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è ripartito nella seguente misura in favore dei beneficiari e per gli importi seguenti:

a) FITA - UILT Friuli Venezia Giulia: 200.000 euro;

b) Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG): 245.000 euro;

c) Unione società corali del Friuli Venezia Giulia (USCI): 320.000 euro;

d) Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG): 220.000 euro.

(10)(11)(12)

5. Per le finalità di cui al comma 4 è prevista la spesa di 900.000 euro per l'anno 2016, a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1.

6. Il contributo pluriennale costante concesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), all'associazione Guardia Costiera Ausiliaria FVG ONLUS, con sede a Trieste, per la messa in sicurezza e per la manutenzione della gru su pontone denominata "Ursus" è convertito in contributo in conto capitale.

7. Il Servizio competente in materia di beni culturali provvede all'erogazione del contributo di cui al comma 6 per una quota pari al 70 per cento del suo ammontare complessivo previa presentazione, da parte dell'associazione Guardia Costiera Ausiliaria FVG ONLUS, di apposita istanza corredata della documentazione comprovante l'inizio dei lavori; la somma rimanente è erogata a seguito della verifica della regolarità e congruità della rendicontazione del contributo.

8. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento integrativo all'associazione Guardia Costiera Ausiliaria FVG ONLUS, con sede a Trieste, per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza e manutenzione della gru su pontone denominata "Ursus".

10. Per le finalità di cui al comma 9 l'associazione Guardia Costiera Ausiliaria FVG ONLUS presenta, entro il 31 marzo 2016, apposita istanza al Servizio competente in materia di beni culturali corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e del relativo piano finanziario.

11. Il Servizio competente in materia di beni culturali provvede all'erogazione del contributo di cui al comma 9 per una quota pari al 70 per cento del suo ammontare complessivo previa presentazione, da parte dell'associazione Guardia Costiera Ausiliaria FVG ONLUS, della documentazione comprovante l'inizio dei lavori; la somma rimanente è erogata a seguito della verifica della regolarità e congruità della rendicontazione del contributo.

12. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

13. Al fine di condurre un approfondimento storico sulle vicende legate all'eccidio avvenuto nel 1945 a Porzûs (Udine), anche nel quadro dell'ampia discussione storiografica nel quale tale avvenimento si colloca, è costituita, presso la Presidenza della Regione, una Commissione di studio, con il compito di esaminare la documentazione rilevante e le ricerche scientifiche condotte su tale episodio.

(6)

14. La Commissione di studio ha durata di un anno ed è composta da sei esperti storici nominati dai seguenti soggetti:

a) Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia di Trieste;

b) Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione di Udine;

c) Università degli studi di Udine;

d) Università degli studi di Trieste;

e) Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI) - Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia di Udine;

f) Associazione Partigiani Osoppo di Udine.

15. La Commissione è presieduta da un coordinatore scientifico nominato dalla Giunta regionale e si avvale della collaborazione di ricercatori, selezionati d'intesa dalle Università degli studi di Trieste e di Udine. I componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito. È riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente della Presidenza della Regione.

16. Per le finalità di cui al comma 13 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000 euro all'Università degli studi di Trieste per l'attribuzione di due assegni di ricerca a ricercatori selezionati con le modalità di cui al comma 15.

(7)

17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione. Sono ammesse a contributo le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(8)

18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

19. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 si provvede sull'autorizzazione di spesa disposta a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 2 (Segreteria Generale) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H.

20. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<A detti esperti è riconosciuto il rimborso di cui all'articolo 9, comma 4.>>;

b) al comma 5 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<A detti esperti è riconosciuto il rimborso di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 16/2014.>>.

21. Per gli oneri derivanti dal disposto del comma 20 è destinata la spesa autorizzata a carico della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1, con riferimento alla Tabella D di cui al comma 75.

22. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 23/2015 è inserito il seguente:

<<Art. 13 bis

(Accordi di valorizzazione)

1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, secondo le procedure di cui agli articoli 102 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), può stipulare accordi con lo Stato e gli enti locali interessati, al fine di incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione di istituti e luoghi della cultura di elevato valore strategico, appartenenti allo Stato e situati nel territorio regionale.>>.

23. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

24. Per l'esercizio 2016 il finanziamento previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 16/2014 è pari a 4.550.000 euro, così ripartito:

a) Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi: 3.100.000 euro;

b) Associazione Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia: 1.025.000 euro;

c) Associazione Teatro stabile sloveno: 425.000 euro.

25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 4.550.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

26. All'articolo 8 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a stipulare, ai sensi delle norme richiamate al comma 1 e sentito l'Istituto citato al comma medesimo, accordi di collaborazione con enti locali del Friuli Venezia Giulia cui siano stati affidati siti o strutture di proprietà statale, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, di gestione e di promozione e valorizzazione turistico-culturale delle strutture e dei siti medesimi.>>;

b) al comma 2 le parole <<al comma 1,>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai commi 1 e 1 bis,>> e le parole <<al comma medesimo>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai commi medesimi>>.

27. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

28. In continuità con quanto previsto dall'articolo 28 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli per la realizzazione di un programma di iniziative per la commemorazione del 40° anniversario del terremoto del Friuli.

29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51 e successive modifiche.

30. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

31. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2016 lo stanziamento del "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati" per 1.328.800 euro è ripartito come segue:

a) 1.020.000 euro per il sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002;

b) 130.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter della legge regionale 7/2002;

c) 70.000 euro al Consorzio MIB-School of Management di Trieste per l'edizione del Corso Origini 2016: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero; 15.000 euro all'Università degli studi di Udine - Dipartimento di studi umanistici per l'edizione del Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2007 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati italiani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate"; 13.800 euro al Convitto nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002;

d) 80.000 euro per le iniziative dirette dell'Amministrazione regionale previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2002, da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale, per la cui realizzazione l'Amministrazione regionale può avvalersi delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002.

32. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 31, lettera a), sono destinate come segue:

a) 820.000 euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 7/2002 per il sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002, ripartiti come segue:

1) Ente Friuli nel Mondo: 300.000 euro;

2) Associazione Giuliani nel Mondo: 160.000 euro;

3) Associazione Lavoratori Emigrati dal Friuli Venezia Giulia (ALEF): 75.000 euro;

4) Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti di Pordenone (EFASCE): 150.000 euro;

5) Ente Regionale ACLI per i Problemi dei Lavoratori Emigrati (ERAPLE): 50.000 euro;

6) Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Zveza Slovenskih Izseljencev Furlanije Julijske Kraijne (Sloveni nel Mondo - Slovenci po Svetu): 85.000 euro;

b) 200.000 euro per la concessione di finanziamenti per progetti ai soggetti di cui al comma 31, lettera a), mediante avviso pubblico, approvato dalla Giunta regionale, nel quale sono definiti, in particolare, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di selezione dei progetti, la preferenza ai progetti presentati da tre o più associazioni. Costituiscono obiettivi dei progetti le iniziative di comunicazione con i corregionali all'estero, gli interventi destinati alle giovani generazioni discendenti di corregionali all'estero, la promozione economica dei territori del Friuli Venezia Giulia e dei Paesi di residenza dei corregionali, la nuova emigrazione.

33. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 31, lettera c), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

34. Per le finalità di cui al comma 31 è prevista la spesa di 1.328.800 euro per l'anno 2016 a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1.

35.

( ABROGATO )

(14)

36. Nelle more dell'applicazione dei regolamenti di cui agli articoli 12, comma 2, 13, comma 2, 24, comma 4, 26, commi 4 e 6, della legge regionale 16/2014 ed esclusivamente per l'anno 2016, al fine di garantire continuità alle attività culturali di rilevante importanza almeno regionale nei settori di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 16/2014, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 6, commi da 4 a 15, da 34 a 63 e 74 bis, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).

37. La Tabella O riferita all'articolo 6 della legge regionale 23/2013 è sostituita dalla seguente:Tabella O - articolo 6, commi 4-9,LR 23/2013 SISTEMA TEATRALE

BENEFICIARIOPERCENTUALE
Teatro comunale Giuseppe Verdi di Gorizia6,50%
Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone16,00%
Fondazione Teatro nuovo Giovanni da Udine di Udine19,00%
Teatro stabile La Contrada di Trieste14,75%
CSS - Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia di Udine13,75%
Teatro comunale di Monfalcone 5,50%5,50%
Cooperativa Bonawentura di Trieste9,25%
CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia3,00%
a.ArtistiAssociati di Gorizia7,75%
Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine2,25%
Associazione culturale Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli2,25%

38. Al comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) Pordenonelegge e Premio Hemingway;>>;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

<<e) Udine Jazz, Note Nuove e Carnia Jazz;>>.

39. La Tabella P riferita all'articolo 6 della legge regionale 23/2013 è sostituita dalla seguente:Tabella P - articolo 6, commi 10-15,LR 23/2013 FESTIVAL DAL VIVO ED EVENTI

BENEFICIARIOPERCENTUALE
Mittelfest34,80%
Pordenonelegge e Premio Hemingway8,60%
No border festival2,40%
E' Storia5,60%
Udine Jazz, Note Nuove e Carnia Jazz5,60%
Fiera della Musica di Azzano Decimo2,40%
Carniaarmonie di Tolmezzo2,40%
Vicino/Lontano di Udine5,65%
Dedica Festival3,25%
Folkest8,40%
Nei suoni dei luoghi5,60%
Festival di musica concentrazionaria Viktor Ullmann1,60%
Jazz & Wine, Le rotte del Jazz e Il Volo del Jazz3,25%
Onde mediterranee1,60%
S/paesati1,60%
Stazione Topolò2,40%
Premio giornalistico Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin4,85%
100,00%

40. Ai sensi degli articoli 18 ante e 18, commi 7, 8, 9 e 10, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), sono approvate le allegate Tabelle I e J con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse disponibili per gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 18, 19 e 20 della medesima legge in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché con l'indicazione delle percentuali dell'importo stanziato a carico del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena a favore di ciascun soggetto e di ciascuna categoria di intervento individuati dall'articolo 18 della legge regionale 26/2007.

41. Alla legge regionale 26/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 18 ante è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Al fine di fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie, la rimodulazione di cui al comma 1 può prevedere una percentuale destinata a quota di accantonamento, da ripartire per le medesime finalità in sede di legge regionale di assestamento di bilancio.>>;

b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

<<Art. 19

(Contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione)

1. Sulla base della ripartizione dei fondi statali determinata ai sensi dell'articolo 18 ante, la Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, definisce il riparto delle risorse disponibili per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 38/2001, relative alle annualità 2015 e seguenti, anche su base pluriennale.

2. Le risorse oggetto del riparto di cui al comma 1 sono destinate all'Amministrazione regionale per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio centrale per la lingua slovena di cui all'articolo 19 bis, alle Unioni territoriali intercomunali istituite dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alle pubbliche amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi negli ambiti del territorio di insediamento della minoranza slovena ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 (Approvazione della tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38).>>;

c) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

<<Art. 19 bis

(Ufficio centrale per la lingua slovena)

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 38/2001, è istituito presso l'Amministrazione regionale un Ufficio centrale per la lingua slovena con funzioni di gestione e coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione.

2. L'Ufficio di cui al comma 1, cui è preposto un responsabile con adeguato livello di professionalità e competenza linguistica, ha una propria autonomia organizzativa e dotazione organica di personale per assicurare lo svolgimento delle proprie attività, si coordina con le altre strutture organizzative regionali, avvalendosi delle specifiche funzioni esercitate dalle stesse e da Insiel SpA.

3. All'Ufficio di cui al comma 1 spetta in particolare provvedere alla creazione e gestione di un portale informatico dedicato all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, e di un servizio di interpretariato, nonché alla formazione linguistica del personale operante in lingua slovena nell'Amministrazione regionale e negli enti locali del territorio regionale.>>.

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti e per le finalità previsti dall'articolo 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), i seguenti finanziamenti:

a) associazione culturale "Colonos" di Villacaccia di Lestizza: 35.000 euro;

b) associazione "Glesie Furlane" di Villanova di San Daniele: 20.000 euro;

c) associazione culturale "La Grame" di Mereto di Tomba: 20.000 euro;

d) Clape di culture "Patrie dal Friûl" di Gemona del Friuli: 25.000 euro;

e) associazione culturale Istitût Ladin-Furlan "Pre Checo Placerean" di Codroipo: 25.000 euro;

f) Informazione Friulana soc. coop. di Udine: 125.000 euro;

g) Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine: 25.000 euro;

h) Kappa Vu s.a.s. di Udine: 20.000 euro;

i) Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane di Udine: 20.000 euro.

(13)

43. Per le finalità di cui al comma 42 è prevista la spesa di 290.000 euro per l'anno 2016 a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1.

44. L'articolo 22 della legge regionale 26/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 22

(Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale)

1. Per la promozione delle attività e iniziative realizzate in favore del resiano possono essere finanziati programmi di intervento presentati dal Comune di Resia secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale che definisce l'importo a sostegno di tali programmi.

2. Per la promozione delle attività e iniziative realizzate in favore delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale possono essere finanziati progetti presentati dai Comuni, nonché da enti e associazioni dei medesimi territori.

3. Le risorse per i progetti per la valorizzazione delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale di cui al comma 2 sono assegnate sulla base di un avviso pubblico che definisce gli interventi da sostenere, l'importo complessivo da destinare, nonché i criteri e le modalità di selezione dei progetti e presentazione della domanda.>>.

45. Per le finalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 44, è prevista la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1.

46. In conformità con il disposto dell'articolo 48, comma 3, della legge regionale 23/2015, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2016 contributi per il funzionamento e lo sviluppo dei Musei multipli, grandi e di interesse regionale individuati nell'allegata Tabella K in misura pari agli importi ivi rispettivamente indicati.

(1)

47. I soggetti individuati nella Tabella K presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno e del relativo preventivo di spesa, per un ammontare corrispondente a quello rispettivamente indicato nella Tabella medesima incrementato di un importo non inferiore al 10 per cento.

48. Con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 47, è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 49; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.

(2)

49. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso, incrementato di un importo almeno pari al 10 per cento del medesimo.

50. Le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'impiego dei contributi di cui al comma 46, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse nonché il termine e le modalità di presentazione del rendiconto sono quelli stabiliti con il regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 177/Pres. (Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli Istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal Titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60), che si applica nel testo vigente al 31 dicembre 2015.

(3)

51. Per le finalità di cui al comma 46 è prevista la spesa di 646.000 euro per l'anno 2016 a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1.

52. In conformità con il disposto dell'articolo 48, comma 5, della legge regionale 23/2015 l'Amministrazione regionale sostiene l'attività svolta dai sistemi bibliotecari e dalle biblioteche di interesse regionale esistenti alla data dell'1 gennaio 2016 e dai soggetti gestori dei Poli SBN presenti sul territorio regionale, nonché lo sviluppo della biblioteca dell'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia e lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'associazione medesima mediante la concessione, ai soggetti individuati nell'allegata Tabella L, di contributi in misura pari agli importi ivi rispettivamente indicati.

53. I soggetti individuati nella Tabella L presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno e del relativo preventivo di spesa, per un ammontare corrispondente a quello rispettivamente indicato nella Tabella medesima incrementato di un importo non inferiore al 10 per cento; alla domanda è inoltre allegata una relazione riepilogativa delle attività svolte nel 2015.

54. Con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 53, è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso ed è inoltre fissato il termine di rendicontazione; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 55; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.

(4)

55. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso, incrementato di un importo almeno pari al 10 per cento del medesimo.

56. Le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'impiego dei contributi di cui al comma 52, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di presentazione del rendiconto nonché le specifiche modalità attuative dell'intervento previsto a sostegno dei Poli SBN presenti sul territorio regionale sono quelle stabilite con il regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2008, n. 262/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale e i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25), che si applica nel testo vigente al 31 dicembre 2015.

(5)

57. Per le finalità di cui al comma 52 è prevista la spesa di 650.000 euro per l'anno 2016 a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1.

58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto di studi giuridici regionali di Udine per le finalità istituzionali e per sostenere le spese di trasferimento del patrimonio librario e bibliografico di proprietà al Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli studi di Udine, nonché per quelle connesse alla chiusura della sede.

(9)

59. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 58 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

60. Per le finalità di cui al comma 58 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 200.000 euro alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli per i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Martino situata presso il Borgo di Ponte a Cividale del Friuli.

62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

63. Per le finalità previste dal comma 61 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Sportiva Dilettantistica DP66 per l'organizzazione dei Campionati Italiani di Ciclocross, che si terranno a Forgaria del Friuli (Udine) nell'anno 2016.

65. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 è presentata al Servizio competente in materia di attività sportive, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione. Sono ammesse a contributo le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

66. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport) e sul Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

67. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata nell'esercizio 2015 per assicurare l'efficienza e la funzionalità della dotazione di impianti sportivi diffusi sul territorio del Friuli Venezia Giulia, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2016 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata sulla base del "Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 settembre 2015, n. 1720.

68. Per le finalità di cui al comma 67 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2016, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 69, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 67, mediante scorrimento della graduatoria medesima.

69. Per le finalità previste dal comma 67 è destinata la spesa di 23.952,46 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

70. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'articolo 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1), le domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 3/2002, relative ai campionati 2015-2016, possono essere presentate entro il 31 gennaio 2016; la relativa proposta di riparto dei finanziamenti viene trasmessa, entro il 15 marzo 2016, per l'approvazione, dal Comitato regionale del CONI alla Direzione centrale competente.

71. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario allo Športno združenje-Unione dilettantistica BOR di Trieste per sostenere le spese di manutenzione della struttura in strada di Guardiella n. 7/2 a Trieste.

73. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 72 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, corredata di un preventivo di massima delle spese, di una relazione illustrativa dei lavori e della dimostrazione del possesso di idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità del bene e l'autorizzazione a effettuare i lavori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto di concessione, disposto in base all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

74. Per le finalità di cui al comma 72 è destinata la spesa di 440.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

75. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 di cui all'allegata Tabella D.

Note:

Parole sostituite al comma 46 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016

Comma 48 sostituito da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016

Comma 50 sostituito da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 2/2016

Comma 54 sostituito da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 2/2016

Comma 56 sostituito da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 2/2016

Parole sostituite al comma 13 da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016

Parole sostituite al comma 16 da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016

Parole sostituite al comma 17 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 2/2016

Comma 58 sostituito da art. 9, comma 5, L. R. 7/2016

10  Parole sostituite alla lettera b) del comma 4 da art. 6, comma 2, lettera a), L. R. 14/2016

11  Parole sostituite alla lettera c) del comma 4 da art. 6, comma 2, lettera b), L. R. 14/2016

12  Parole sostituite alla lettera d) del comma 4 da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 14/2016

13  Parole sostituite alla lettera f) del comma 42 da art. 8, comma 1, L. R. 17/2016

14  Comma 35 abrogato da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, L.R. 16/2014

Art. 5

(Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili)

(4)

1. Nelle more della complessiva rivisitazione della normativa in materia di politiche attive del lavoro, possono essere presentate all'Amministrazione regionale istanze di contributo esclusivamente per i seguenti interventi, realizzati nel 2016 ai sensi degli articoli 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e della relativa regolamentazione attuativa:

a) assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, e inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative di donne disoccupate;

b) assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, e inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative di uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

c) assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, di durata non inferiore a sei mesi di donne disoccupate che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e di uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

d) trasformazioni di rapporti di lavoro a elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardanti:

1) donne;

2) uomini che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

2. Laddove la regolamentazione attuativa degli articoli 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 18/2005 disponga un rinvio a disposizioni abrogate dai decreti legislativi attuativi della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), tale rinvio si intende riferito alle corrispondenti norme dei decreti legislativi medesimi.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate all'Amministrazione regionale, a pena di inammissibilità, dall'1 gennaio al 31 marzo 2016.

4. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 3 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

5. Le domande di contributo di cui al comma 1, sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sono inviate tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, ovvero con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

6. La Regione concede i contributi di cui al comma 1 esclusivamente nei limiti delle risorse previste dal comma 7.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.

8. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa, congiuntura economica, in attuazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale 18/2005, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2016 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

9. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 8 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.

10. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 8, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.

11. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 8 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.

12. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 8, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.

13. Le risorse di cui al comma 16 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2015.

14. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2016 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 8. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2015.

15. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2017 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

16. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.

17. Nelle more dell'approvazione del programma di cui all'articolo 7, comma 6, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), l'Amministrazione regionale intende sostenere la progettazione e la realizzazione di percorsi didattici, rispondenti alle nuove modalità di apprendimento dei nativi digitali e capaci di incidere positivamente sul potenziamento delle competenze relative ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica, e sulla motivazione e sull'attenzione degli studenti.

18. Per le finalità di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo nella misura fissata dal comma 21, alla Rete di scuole con capofila l'ISIS "Manzini" di San Daniele del Friuli (UD), individuata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a seguito dell'Avviso n. 2945 del 25 novembre 2013, quale Polo Formativo per il Friuli Venezia Giulia, al fine di elaborare e realizzare negli istituti scolastici della regione a partire dall'anno scolastico 2016-2017 un'offerta didattica innovativa, da ricomprendere in un Catalogo, che sia in grado di stimolare maggiormente le capacità di comprensione, memorizzazione, astrazione, argomentazione degli studenti grazie all'utilizzo degli strumenti digitali e di una didattica flessibile e diversificata.

19. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono approvate dalla Giunta regionale apposite direttive nelle quali vengono definiti i termini e le modalità per la domanda di contributo, le caratteristiche del progetto da presentare, i termini e le modalità per l'attivazione e la gestione dei percorsi, le tipologie di spese ammissibili, la loro rendicontazione, le attività di monitoraggio richieste a cui correlare eventuali anticipi.

20. Entro trenta giorni dall'approvazione del progetto la Direzione centrale competente in materia di istruzione e orientamento scolastico provvede alla concessione del contributo e all'erogazione di un anticipo nella misura pari all'85 per cento del contributo concesso. Ulteriori anticipi sono concessi per stati di avanzamento delle attività secondo le modalità stabilite nelle direttive di cui al comma 19.

21. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.

22. L'Amministrazione regionale intende valorizzare il modello organizzativo della scuola primaria a tempo pieno di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), per rispondere alle necessità di miglioramento del sistema scolastico attraverso lo stimolo alla costruzione di rapporti sociali e affettivi significativi alla base di ogni apprendimento, nonché per favorire la costruzione di una reale motivazione all'apprendimento anche attraverso attività ludiche, espressive e creative.

23. Per le finalità di cui al comma 22 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Flaibano un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto volto alla valorizzazione del modello organizzativo del tempo pieno negli istituti comprensivi della regione.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

25. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa complessiva di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.

26.

( ABROGATO )

(5)

27. Alla legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 dopo la parola <<mobiliare>> sono inserite le seguenti: <<ivi comprese le infrastrutture di ricerca>>;

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Programma triennale)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, previo parere della Conferenza e sentiti i presidenti dei consorzi universitari o loro delegati, nonché gli studenti, tramite il Coordinamento regionale dell'Alta Formazione, approva lo schema del programma triennale articolato per annualità.

2. Il programma triennale definisce:

a) gli obiettivi da realizzare nel triennio di programmazione e le priorità;

b) i risultati attesi nel periodo di programmazione;

c) la destinazione delle risorse tra le tipologie di intervento di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, con la specificazione delle riserve per le sedi universitarie decentrate;

d) la destinazione delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, in relazione agli obiettivi e priorità di cui alla lettera a);

e) gli obiettivi oggetto di valutazione e gli indicatori di risultato in riferimento all'articolo 8.

3. Il programma ha validità triennale con decorrenza dalla data di approvazione e può essere aggiornato.

4. Qualora la Conferenza non adempia alle funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), e non esprima il proprio parere sullo schema di programma triennale entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale adotta il programma in assenza del medesimo.>>.

c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo:

<<Art. 6 bis

(Criteri di ripartizione delle risorse)

1. Le risorse del Fondo per il finanziamento del sistema universitario di cui all'articolo 10 sono ripartite come segue:

a) 90 per cento a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) 10 per cento a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. Il programma di cui all'articolo 6 può stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all'articolo 10 tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base delle dimensioni degli stessi, degli obiettivi previsti, anche tenendo conto della perequazione dei finanziamenti ministeriali e dei risultati attesi, nonché del contributo ai processi di integrazione e collaborazione reciproca, assicurati da ciascun beneficiario.>>;

d) al comma 3 dell'articolo 8 le parole <<comma 3, lettera e)>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 2, lettera d)>>.

28. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 2/2011, come modificato dal comma 27, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.

29. L'Amministrazione regionale intende contribuire alla valorizzazione del capitale umano operante nel sistema della ricerca e accademico regionale con vocazione ai settori scientifico disciplinari umanistici e delle scienze sociali, sostenendo progetti di ricerca con ricadute sul territorio realizzati da ricercatori di età fino a quaranta anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale.

(6)

30. Per le finalità di cui al comma 29 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Università degli studi di Trieste e all'Università degli studi di Udine, da ripartirsi in parti uguali tra i due Atenei.

(7)

31. Le attività di ricerca, di durata compresa tra i dodici e i trentasei mesi, si realizzano prevalentemente sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia presso le strutture dei beneficiari o di altri organismi di ricerca sia pubblici che privati, presso le imprese, presso i Conservatori di musica o le istituzioni artistiche, museali e culturali localizzati nella regione Friuli Venezia Giulia, fatti salvi i periodi fuori sede per esigenze scientifiche.

(8)

32. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva apposite direttive nelle quali vengono definiti i contenuti delle attività da finanziare, i contenuti della proposta progettuale dei singoli beneficiari, le modalità e i termini di presentazione delle proposte progettuali, le modalità di attuazione dei progetti, le modalità di selezione dei progetti di ricerca dei candidati, le spese ammissibili, le modalità e i termini di rendicontazione, gli obblighi dei ricercatori, la gestione dei risultati della ricerca, le forme di pubblicità e il monitoraggio.

33. Entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti la Direzione centrale competente in materia di alta formazione e università provvede alla concessione del contributo e all'erogazione di un anticipo nella misura pari al 70 per cento del contributo concesso. Ulteriori anticipi sono concessi per stati di avanzamento delle attività secondo le modalità stabilite nelle direttive di cui al comma 32.

34. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.

35. L'Amministrazione regionale sostiene e valorizza il capitale umano ad alto contenuto di conoscenza, supportando l'accesso ai percorsi di alta formazione di eccellenza presenti nella regione.

36. Per le finalità di cui al comma 35 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al MIB, School of Management di Trieste, istituzione formativa regionale partecipata anche dalle Università di Trieste e di Udine, i cui Master post laurea specialistici e Master in Business Administration (MBA) sono accreditati dai più importanti enti certificatori nazionali e internazionali, un contributo a sostegno delle spese per l'attività formativa istituzionale, per attività di ricerca volta a produrre nuova conoscenza nelle varie aree del management e per la formazione del personale docente nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di stato, nonché finanziamenti per borse di studio a favore dei soggetti aventi requisiti necessari per l'abbattimento totale o parziale dei costi di partecipazione ai master e ai corsi avanzati di specializzazione realizzati dalla Scuola stessa.

37. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva apposite direttive nelle quali sono definite le caratteristiche delle borse di studio e i requisiti necessari per l'accesso. Le borse di studio sono liquidate a favore degli aventi diritto per il tramite del MIB.

38. La domanda per la concessione della sovvenzione è presentata entro 60 giorni dalla data di approvazione delle direttive di cui al comma 37. Contestualmente alla domanda è indicato il riparto delle risorse per gli interventi di cui al comma 36.

38 bis. Le spese sono ammissibili con decorrenza dall'1 gennaio di ciascun anno di riferimento.

(3)

39. Il Servizio competente in materia di alta formazione provvede entro novanta giorni dalla presentazione della domanda alla concessione e all'erogazione di un anticipo, ove richiesto, nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento complessivo.

40. È fatto obbligo al MIB di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione di cui al comma 39, il rendiconto nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, in relazione alle somme percepite a titolo di sovvenzione, unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il finanziamento concesso, fatti salvi gli eventuali ulteriori vincoli di rendicontazione previsti dalla vigente normativa in materia di aiuti di stato.

41. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di euro 300.000 euro per l'anno 2016 e di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.

42. In attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto il 7 maggio 2015 tra Regione, Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e Club Alpino Italiano del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale intende sostenere la progettazione e la realizzazione di attività di arricchimento e integrazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con specifico riguardo ai programmi didattici aventi a oggetto lo studio del territorio regionale, di quello montano in particolare, la divulgazione di conoscenze e di sviluppo di competenze didattiche in campo naturalistico, l'educazione alla cura e alla fruizione delle risorse ambientali.

43. Per le finalità di cui al comma 42 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Club Alpino Italiano del Friuli Venezia Giulia un contributo.

(1)

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e dalla relazione sui progetti. Per gli anni seguenti la domanda è presentata entro l'1 marzo di ogni anno. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

(2)

45. Per le finalità di cui al comma 42 è destinata la spesa complessiva di 15.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.

46. ARDISS è autorizzata a eseguire direttamente interventi di straordinaria manutenzione sull'immobile adibito a casa dello studente sito in Pordenone, via Mantegna, di proprietà del Consorzio Universitario di Pordenone volti a risolverne le criticità manutentive e impiantistiche.

47. L'avvio degli interventi è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra ARDISS e il Consorzio Universitario di Pordenone.

48. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto Comprensivo di Tricesimo a sostegno delle spese sostenute per i docenti impegnati nell'insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia e primarie nel corso dell'anno scolastico 2014/2015.

50. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 49 è presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

51. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 10.000 euro a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.

52. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 di cui all'allegata Tabella E.

Note:

Parole soppresse al comma 43 da art. 8, comma 20, L. R. 25/2016

Parole aggiunte al comma 44 da art. 8, comma 21, L. R. 25/2016

Comma 38 bis aggiunto da art. 8, comma 64, L. R. 25/2016

Con riferimento ai commi 46 e 47 del presente articolo, ai sensi dell'art. 48, c. 1 della L.R. 24/2020, a decorrere dall'1/1/2021, ovunque ricorrano le espressioni "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)" e "ARDISS" queste sono sostituite con "Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)" e "ARDIS".

Comma 26 abrogato da art. 43, comma 1, lettera bb), L. R. 22/2021

Comma 29 sostituito da art. 7, comma 65, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Comma 30 sostituito da art. 7, comma 65, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Comma 31 sostituito da art. 7, comma 65, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 6

(Salute e politiche sociali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un cofinanziamento per la realizzazione del programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (PIPPI), finanziato ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul fondo nazionale politiche sociali.

2. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono individuati annualmente le quote di cofinanziamento, di cui al comma 1, da assegnare e i relativi beneficiari.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Fondazione "Villa Russiz", con sede in Capriva del Friuli, un contributo straordinario finalizzato al sollievo parziale delle passività pregresse maturate in relazione alle finalità di carattere sociale.

5. Il contributo di cui al comma 4 è erogato dalla Direzione centrale competente in un'unica soluzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della rendicontazione del contributo, il commissario straordinario della Fondazione trasmette entro novanta giorni dall'erogazione del contributo una dichiarazione che certifichi l'imputazione del contributo medesimo alle passività di bilancio, corredata di una relazione illustrativa.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Alessandra un contributo una tantum per la realizzazione di un progetto denominato "Progetto famiglia".

8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Sono ammesse altresì le spese già sostenute alla data di entrata in vigore della presente legge per le medesime finalità. II contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

9. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 10.000 euro all'Associazione di volontariato "Mi Fido di Te" per il perseguimento dei fini istituzionali.

11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 30.000 euro all'Azienda pubblica di servizi alla persona "Pro Senectute" di Trieste per il perseguimento dei fini istituzionali.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

15. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi alla persona Ardito Desio di Palmanova un contributo straordinario di 50.000 euro per il perseguimento dei fini istituzionali.

17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Casa di riposo "Nobili de Pilosio" di Tricesimo un contributo straordinario di 30.000 euro per il perseguimento dei fini istituzionali.

20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

21. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gradisca d'Isonzo un contributo per la realizzazione di interventi di integrazione e inserimento nel tessuto sociale delle persone immigrate presenti sul territorio. Tale finanziamento è destinato alla copertura delle spese materiali e di personale dedicato alla gestione della presenza sul territorio delle persone immigrate, al fine di contrastare fenomeni di intolleranza e di conflitto e facilitare la convivenza.

23. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 22 è presentata al Servizio competente in materia di immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'anticipazione del 70 per cento del contributo stesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione.

24. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 95.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Malborghetto un contributo straordinario a sollievo delle spese sostenute in relazione al trasporto, ai funerali e al rimpatrio presso la famiglia di origine, della salma del minore di nazionalità afghana, deceduto a Bergamo in seguito a eventi tragici.

26. La domanda di contributo è presentata al Servizio competente in materia di immigrazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione.

27. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti del sistema sanitario regionale anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di Documenti di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e Progetti di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di opere edili impiantistiche di cui all' articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

(1)(3)

29. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 28 sono concesse a sportello su istanza del legale rappresentante dell'ente richiedente accompagnata da un quadro esigenziale nel caso del DOCFAP e un DOCFAP nel caso di PFTE, come definiti dal Codice dei contratti pubblici.

(2)(4)

30. La concessione è subordinata all'acquisizione, da parte dell'organo concedente, del parere favorevole del Nucleo di valutazione degli investimenti di cui all’articolo 33 della legge regionale 26/2015.

(5)

31. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 28 sono erogate nella misura del 100 per cento dell'importo richiesto con il provvedimento di concessione, con il quale è inoltre stabilito il termine per l'approvazione dei documenti progettuali da parte dell'ente richiedente. Il mancato rispetto del termine per l'approvazione della progettazione preliminare comporta la restituzione dell'anticipazione nei trenta giorni successivi, salvo proroga concessa dietro motivata richiesta del beneficiario.

(6)(7)

32. Il soggetto beneficiario restituisce le anticipazioni finanziarie di cui al comma 28 entro tre mesi dalla data di approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 33, comma 9, della legge regionale 26/2015 che include l'intervento progettato o suoi lotti funzionali, salvo proroga concessa dietro motivata richiesta del beneficiario.

(8)

33. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 3 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

34. Le entrate derivanti dal disposto di cui ai commi 31 e 32 affluiranno al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) e alla Tipologia n. 3 (Riscossione crediti di medio - lungo termine).

35. L'articolo 1 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (Interventi straordinari per la disinfestazione da zanzare, termiti, nonché per la derattizzazione), è sostituito dal seguente:

<<Art. 1

(Contributi ai Comuni)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione contributi per le spese derivanti dalle operazioni di disinfestazione dalle zanzare, per la derattizzazione, nonché per le operazioni di disinfestazione da termiti.

2. Lo stanziamento disponibile a bilancio è destinato per una quota pari al 90 per cento agli interventi di disinfestazione dalle zanzare e di derattizzazione e per una quota pari al 10 per cento agli interventi di disinfestazione dalle termiti.

3. Le risorse finanziarie annualmente destinate agli interventi di disinfestazione dalle zanzare e di derattizzazione, di cui al comma 2, sono ripartite tra tutti i Comuni della Regione in base alla popolazione residente e sono concesse in via anticipata, in un'unica soluzione, senza presentazione di apposita domanda.

4. Le risorse annualmente destinate agli interventi di disinfestazione dalle termiti, di cui al comma 2, sono ripartite tra i Comuni della Regione nel cui territorio si manifestino infestazioni di termiti e sono concesse in via anticipata, in un'unica soluzione, dietro presentazione di apposita domanda. A pena di inammissibilità, la domanda di contributo è presentata entro il 31 marzo di ciascun anno, accompagnata da una sintetica relazione illustrativa degli interventi previsti e dal relativo preventivo di spesa.

5. Qualora non pervengano domande per i contributi di cui al comma 4, ovvero il relativo fabbisogno sia inferiore alla quota del 10 per cento a essi destinata, le risorse disponibili vanno a incrementare la quota del 90 per cento destinata agli interventi per la disinfestazione dalle zanzare e per la derattizzazione.

6. I Comuni presentano la rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di concessione.

7. I contributi di cui al comma 3, non rendicontati entro il termine di cui al comma 6, sono considerati anticipazioni ai medesimi Comuni che li hanno ricevuti per i due anni successivi a quello di concessione e vanno ad aggiungersi allo stanziamento disponibile a bilancio nel riparto della quota annuale destinata ai medesimi interventi. Trascorsi i due anni dalla concessione, i contributi non rendicontati devono essere restituiti.

8. I contributi di cui al comma 4, non rendicontati entro il termine di cui al comma 6, sono restituiti entro il termine di presentazione della rendicontazione.>>.

36. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 2/1985, come sostituito dal comma 35, è destinata la spesa complessiva di 550.000 euro suddivisi in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

37. L'articolo 2 della legge regionale 2/1985 è abrogato.

38. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 di cui all'allegata Tabella F.

Note:

Parole sostituite al comma 28 da art. 1, comma 15, lettera a), L. R. 16/2016

Parole soppresse al comma 29 da art. 1, comma 15, lettera b), L. R. 16/2016

Parole sostituite al comma 28 da art. 8, comma 9, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Parole sostituite al comma 29 da art. 8, comma 9, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Parole sostituite al comma 30 da art. 8, comma 9, lettera c), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Parole sostituite al comma 31 da art. 8, comma 9, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Parole soppresse al comma 31 da art. 8, comma 9, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Parole sostituite al comma 32 da art. 8, comma 9, lettera e), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 7

(Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)

1. La prima Intesa per lo sviluppo regionale e locale prevista dall' articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014, concernenti gli enti locali), è stipulata dopo la costituzione delle Unioni territoriali intercomunali ed entro il temine di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 18/2015.

(1)

2. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 18/2015, e a integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive spettanti per ciascun anno del triennio 2016-2018 a favore degli enti locali sono quantificate in 433.003.926,31 euro, come determinate ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge regionale 18/2015.

3. L'assegnazione di cui al comma 2 è incrementata in via straordinaria, per l'anno 2016, dell'ulteriore quota di 3.971.912,14 euro, per un importo complessivo a favore degli enti locali pari a 436.975.838,45 euro.

4. Le risorse di cui ai commi 2 e 3 sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 5, 17, 20, 23, 26, 29, 35, 39, 41, 44, 54, 60 e per 1 milione di euro per le finalità previste dall'articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per 4 milioni di euro per le finalità previste dall'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), per 1 milione di euro per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali).

5. Il fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015, pari a 1.053.059.838,45 euro per il triennio 2016-2018 e a 352.819.838,45 euro per l'anno 2016 e a 350.120.000 euro per ciascuno degli anni 2017-2018, è assegnato per l'anno 2016:

a) per 14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 10, commi 20, 22 e 26, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), e dell'articolo 10, commi 22 e 24, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015);

b) per 287.516.444,10 euro a titolo di quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario unitario di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 27/2014, e all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 20/2015;

c) per 50.738.196,02 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale, che tengono conto anche delle caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche dell'ente.

6. In via straordinaria per l'anno 2016 i Comuni trasferiscono una parte delle risorse di cui al comma 5 a favore delle Unioni territoriali intercomunali costituite ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in relazione alle funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale di cui fanno parte dalla data di attivazione delle medesime funzioni e fino alla fine dell'esercizio 2016.

7. Il trasferimento di cui al comma 5 comprende anche la quota per gli oneri del comparto unico del personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite, in forza dell'articolo 41 ter della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), presso le Aziende per i servizi sanitari, nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), e i Comuni trasferiscono a detti soggetti quote adeguate di assegnazione.

8. Per l'anno 2017, il fondo di cui al comma 5 è assegnato:

a) per 14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita ai sensi del comma 5, lettera a);

b) per 234.888.361,17 euro a titolo di quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario unitario di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 27/2014, e all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 20/2015;

c) per 100.666.440,50 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale.

9. Per l'anno 2018 il fondo di cui al comma 5 è assegnato:

a) per 14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita ai sensi del comma 5, lettera a);

b) per 184.555.140,92 euro a titolo di quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario unitario di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 27/2014, e all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 20/2015;

c) per 150.999.660,75 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale.

10. Non beneficiano del riparto della quota di perequazione del fondo ordinario transitorio comunale, totalmente o nella misura indicata nel regolamento di cui al comma 5, lettera c), i Comuni che non trasmettono nei modi e nei tempi previsti dalla Regione i dati in loro possesso necessari per la determinazione e la quantificazione della predetta quota.

11. Con la legge di assestamento di bilancio dell'anno 2016 si provvederà per gli anni 2017 e 2018 a destinare una quota dello stanziamento dei Comuni, relativo ai predetti anni e indicato al comma 5, alle Unioni territoriali intercomunali a incremento del fondo ordinario transitorio di detti enti.

12. Per le finalità previste al comma 5 e ai commi 8 e 9 è destinata la spesa complessiva di 1.053.059.838,45 euro, suddivisa in ragione di 352.819.838,45 euro per l'anno 2016 e 350.120.000 euro per ciascuno degli anni 2017-2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

13. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e in particolare alle previsioni di cui ai commi 13 e 13 bis del medesimo articolo 14, il recupero a favore del bilancio statale delle quote residuali a carico dei Comuni della Regione è disposto a valere sul fondo ordinario transitorio comunale di cui al comma 5, lettera b).

14. In relazione alle previsioni dell'articolo 10, comma 11, della legge regionale 20/2015, il recupero dei gettiti ivi indicati a favore del bilancio statale e del bilancio regionale è disposto, nell'ordine, a valere sulle quote di cui alle lettere b) e a) del fondo ordinario transitorio di cui al comma 5 e, in caso di incapienza di queste, a valere sulla quota di cui alla lettera c).

15. In caso di incapienza delle quote del fondo spettante ai sensi del comma 5 al recupero dei gettiti di cui al comma 14, la parte residua è versata, a saldo, direttamente dal Comune alla Regione entro il 10 dicembre 2016.

16. Per le finalità di cui ai commi 13 e 14, con deliberazione della Giunta regionale e sulla base dei dati inviati anche in modo informale dal competente Ministero, per ciascun Comune:

a) è individuata la quota residuale di cui all'articolo 14, comma 13 bis, del decreto legge 201/2011, da assicurare al bilancio statale;

b) è individuata la quota di maggiore o minore gettito IMU 2015 da assicurare a favore del bilancio statale, regionale e comunale.

17. Il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 45, comma 4, della legge regionale 18/2015, è pari a 19.125.500 euro per il triennio 2016-1018, di cui 5.613.500 euro per l'anno 2016 e 6.756.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018.

18. Il fondo di cui al comma 17 è ripartito tra le Unioni territoriali intercomunali in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio montano dei Comuni facenti parte di Comunità montana prima della costituzione dell'Unione, calcolata al 31 dicembre 2013 secondo i dati forniti dall'UNCEM, al netto degli oneri necessari alla copertura della spesa del personale transitato dalle Comunità montane alle Unioni sulla base delle intese sui piani di successione e subentro previste all'articolo 38 della legge regionale 26/2014.

(12)

18 bis. Ai fini del riparto di cui al comma 18, le Unioni presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro il 15 settembre 2016, una dichiarazione attestante il costo annuo del personale transitato dalle Comunità montane, calcolato in base al trattamento economico spettante al 31 dicembre 2015. Le risorse sono assegnate d'ufficio entro il 31 ottobre di ciascun anno. In caso di incapienza del fondo a soddisfare le esigenze di copertura della spesa del personale, l'assegnazione a ciascuna Unione è ridotta in misura proporzionale.

(13)

19. Per la finalità prevista al comma 17 è destinata la spesa complessiva di 19.125.500 euro, suddivisa in ragione di 5.613.500 euro per l'anno 2016, e 6.756.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

20. Alle Comunità montane, fino alla loro soppressione, è assegnato un fondo straordinario per l'anno 2016 di 1.082.500 euro da ripartire, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle stesse, ai sensi dell'articolo 10, commi 16, 22 e 26, della legge regionale 27/2014 e dell'articolo 10, comma 24, della legge regionale 20/2015.

21. Il fondo di cui al comma 20 è assegnato d'ufficio in unica soluzione entro il 15 febbraio 2016.

22. Per la finalità prevista al comma 20 è destinata la spesa di 1.082.500 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

23. All'Unione territoriale intercomunale Collinare è attribuito per l'anno 2016 un fondo straordinario di 60.000 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, in misura proporzionale all'assegnazione attribuita al predetto Consorzio Comunità collinare del Friuli nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 10, comma 17, della legge regionale 27/2014.

(2)

24. Per la finalità prevista al comma 23 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

25. Il fondo di cui al comma 23 è assegnato d'ufficio in unica soluzione entro il 30 settembre 2016.

(3)

26. Il fondo ordinario transitorio per le Province di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/2015, pari a 110 milioni di euro per il triennio 2016-2018, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2018, è ripartito in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 10, commi 6, 20, 22, 26, della legge regionale 27/2014, e dell'articolo 10, commi 22 e 24, della legge regionale 20/2015.

27. Per l'anno 2016 il 50 per cento delle risorse di cui al comma 26 è erogato in base alle risultanze dei piani di subentro che saranno predisposti dalle Province ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26/2014 e delle relative intese in conformità al principio di cui all'articolo 1, comma 97, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nonché in base ai conguagli disposti in relazione a quanto previsto dal comma 32; il restante 50 per cento è erogato con le modalità di cui al comma 34.

28. Per la finalità prevista al comma 26 è destinata la spesa complessiva di 110 milioni di euro, suddivisa in ragione di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

29. Al fine di accantonare le risorse necessarie al trasferimento delle funzioni delle Province, previsto all'articolo 32 della legge regionale 26/2014, alla Regione e ai Comuni costituiti in Unione territoriale intercomunale con le modalità di cui al medesimo articolo 32, comma 4, è costituito per gli anni 2017 e 2018 un fondo straordinario di 37.455.852,62 euro, suddivisi in ragione di 18.727.926,31 euro per ciascuno degli anni 2017-2018, destinato a finanziare le medesime funzioni in capo all'Amministrazione regionale e alle Unioni territoriali intercomunali.

30. Il fondo di cui al comma 29 è ripartito alla luce delle risultanze dei piani di subentro che saranno predisposti dalle Province ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26/2014 e delle relative intese.

31. Per la finalità prevista al comma 29 è destinata la spesa complessiva di 37.455.852,62 euro, suddivisa in ragione di 18.727.926,31 euro per ciascuno degli anni 2017-2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

32. Per l'anno 2016 le Province mantengono a loro carico l'onere del pagamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari riferiti a funzioni che nel corso del medesimo anno sono trasferite alla Regione o alle Unioni territoriali intercomunali e mantengono a loro favore i contributi connessi ad essi o alle opere per i quali sono stati stipulati.

(14)

32 bis. Le Province, verificati i presupposti per la liquidazione, sono autorizzate a provvedere al pagamento delle fatture pervenute ai rispettivi codici IPA di fatturazione elettronica, riferite a funzioni trasferite alla Regione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014 e dell'articolo 45 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), nonché ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), qualora emesse prima della data del subentro, oppure emesse successivamente dai soggetti cedenti/prestatori ai quali non sia stato comunicato, nelle dovute forme, il codice IPA di fatturazione elettronica della Regione.

(15)(20)

32 ter. Dei pagamenti effettuati ai sensi del comma 32 bis si tiene conto, anche mediante compensazione, nell'ambito delle regolazioni contabili conseguenti al subentro nelle funzioni di cui al medesimo comma.

(16)

33. Per l'anno 2016 le risorse a favore dell'Amministrazione regionale e dei Comuni costituiti in Unione territoriale intercomunale sono rese disponibili a seguito delle risultanze dei piani di subentro e dei conguagli disposti ai sensi del comma 27, al fine di consentire le relative regolazioni contabili anche mediante compensazione.

34. Le risorse relative ai trasferimenti di cui ai commi 5, 8, 9 e 26, se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno con le modalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 18/2015 e di cui all'articolo 10, comma 37, della legge regionale 27/2014, sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.

35. Il fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni di cui all'articolo 14, commi da 4 a 7, della legge regionale 18/2015, ammonta a 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni medesimi.

36. Gli enti interessati a ciascun percorso presentano domanda tramite il Comune più popoloso entro il 30 aprile di ogni anno, specificando le proposte di utilizzo delle risorse regionali in conformità alle previsioni dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 18/2015.

37. L'assegnazione è concessa ed erogata entro trenta giorni dalla deliberazione del riparto da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge regionale 18/2015.

38. Per la finalità prevista al comma 35 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

39. Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 e all'articolo 14, comma 8, della legge regionale 18/2015, ammonta a 6 milioni di euro per il triennio 2016-2018, di cui 1 milione di euro per l'anno 2016, 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018 ed è assegnato d'ufficio e in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

40. Per la finalità prevista al comma 39 è destinata la spesa di 6 milioni di euro, in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2016, 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a incentivare per gli anni 2016 e 2017, con un fondo di 9.800.000 euro per il biennio 2016 e 2017, di cui 5.400.000 euro per l'anno 2016 e 4.400.000 euro per l'anno 2017, le Unioni territoriali intercomunali che attivano la gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 46 della legge regionale 18/2015.

42. L'incentivo di cui al comma 41 è concesso ed erogato d'ufficio e in unica soluzione entro il 15 settembre di ciascun anno.

43. Per la finalità prevista al comma 41 è destinata la spesa di 9.800.000 euro, in ragione di 5.400.000 euro per l'anno 2016 e 4.400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

44. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui all' articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015 , ammonta a 5.640.000 euro per il triennio 2016-2018, di cui 640.000 euro per l'anno 2016 e 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

(4)

45. Per l'anno 2016 il fondo di cui al comma 44 è destinato:

a) per 140.000 euro per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni e delle Province;

b) per 500.000 euro per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015.

(5)

46. La quota di cui al comma 45, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni e delle Province.

47. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.

48. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 45, lettera a), è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile 2016, e contiene:

a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;

b) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse all'estinzione anticipata del debito, comprovate da una simulazione di chiusura anticipata del mutuo fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;

c) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;

d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di estinzione anticipata attivate dalla data dell'1 gennaio 2016 o che l'ente intende adottare entro l'anno 2016.

49. Il contributo di cui al comma 45, lettera a), è concesso entro il 31 maggio 2016. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

49 bis. La quota dello stanziamento di cui al comma 45, lettera a), non concessa entro il 31 maggio 2016 è concessa entro il 31 ottobre 2016 previa domanda, da presentare con le modalità previste al comma 48, entro il 30 settembre 2016. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

(6)

50. L'erogazione è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo 2017 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.

51. Per la quota di cui al comma 45, lettera b), fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 3, e all'articolo 4 della legge regionale 18/2015, continua a trovare applicazione quanto deliberato dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 14, commi da 17 a 20, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).

52. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso e per il riparto e la gestione del fondo di cui al comma 44 in relazione alle risorse stanziate per gli anni 2017 e 2018.

53. Per la finalità prevista al comma 44 è destinata la spesa di 5.640.000 euro, in ragione di 640.000 euro per l'anno 2016 e 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

(7)

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali un fondo di 1.500.000 euro per il triennio 2016-2018, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per il concorso agli oneri correnti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse o nel trimestre dell'anno precedente, non finanziabili con le normali risorse di bilancio e per i quali è necessario intervenire senza ritardo, come previsto dall' articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015.

(8)

55. L'assegnazione spettante a ciascun beneficiario non può essere superiore a 100.000 euro.

56. Con regolamento regionale sono definite le modalità di presentazione della domanda, i criteri di riparto del fondo e le modalità di concessione ed erogazione.

57. Per l'anno 2016 accedono al fondo di cui al comma 54 unicamente i Comuni.

58. I beneficiari rendicontano l'assegnazione ricevuta, a pena di revoca dell'intero finanziamento regionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione dell'assegnazione.

59. Per la finalità prevista al comma 54 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

60. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015 è pari a 36.400.000 euro per il triennio 2016-2018, di cui 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017 e per 14.400.000 euro per il 2018.

61. Per l'anno 2016 il fondo di cui al comma 60 è destinato:

a) per la quota di 5.500.000 euro a favore dei Comuni;

b) per la quota di 5.500.000 euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali.

(10)

62. La quota di cui al comma 61, lettera a), è ripartita con i criteri di seguito indicati:

a) per il 20 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascun Comune rispetto alla superficie totale della regione, sulla base dei dati ISTAT;

b) per il 10 per cento in misura proporzionale alla superficie montana di ciascun Comune rispetto al totale della superficie montana della regione, secondo i dati forniti dall'UNCEM;

c) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascun Comune rispetto alla popolazione complessiva della regione, sulla base dei dati ISTAT;

d) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione di età minore o uguale a quattordici anni di ciascun Comune rispetto alla popolazione complessiva della regione compresa in questa fascia di età, sulla base dei dati ISTAT;

e) per il 20 per cento in misura proporzionale alla viabilità di proprietà di ciascun Comune, secondo i dati forniti dai Comuni entro il 15 febbraio 2016 e con le modalità indicate dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali; beneficiano del riparto di questa quota esclusivamente i Comuni che trasmettono i dati nei modi e nei tempi previsti.

63. La quota di cui al comma 61, lettera b), è ripartita con i criteri di seguito indicati:

a) per il 40 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla superficie totale della regione, sulla base dei dati ISTAT;

b) per il 10 per cento in misura proporzionale alla superficie montana di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto al totale della superficie montana della regione, secondo i dati forniti dall'UNCEM;

c) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla popolazione complessiva della regione, sulla base dei dati ISTAT;

d) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione di età minore o uguale a quattordici anni di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla popolazione complessiva della regione compresa in questa fascia di età, sulla base dei dati ISTAT.

64. Le risorse di cui al comma 61 sono concesse ed erogate d'ufficio in unica soluzione entro il 30 settembre 2016. Entro due anni dall'erogazione il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.

(11)

65. Le quote del fondo di cui al comma 60 relative a ciascuno degli anni 2017 e 2018 sono ripartite secondo criteri definiti con regolamento tenuto conto degli indicatori di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015.

66. Per la finalità prevista al comma 60 è destinata la spesa complessiva di 36.400.000 euro, in ragione di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017 e per 14.400.000 euro per il 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

67. Per l'anno 2016 è istituito un fondo a favore dei Comuni che presentano un minor gettito IMU 2015, individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 16, finanziato dalle quote che residuano dalla differenza tra il maggior gettito complessivo IMU 2015, recuperato dai Comuni, e l'importo del maggior gettito chiesto dallo Stato per il medesimo anno, come somma algebrica tra valori positivi e negativi di gettito.

68. Il fondo di cui al comma 67 è concesso ed erogato entro il 30 settembre 2016 in misura pari alla differenza negativa di gettito e con riduzione proporzionale in caso di incapienza dello stanziamento.

69. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 67, previste in 751.548,21 euro, affluiscono al Titolo n. 3 e alla Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui all'articolo 1, comma 9.

(17)

70. Per la finalità di cui al comma 67 è destinata per l'anno 2016 la spesa di 751.548,21 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

(18)

71. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, che ha istituito in via anticipata in tutti i Comuni del territorio nazionale l'Imposta municipale propria e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti 2016 dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza con le seguenti modalità:

a) una prima quota, di importo non inferiore al 50 per cento della quota di maggiore gettito individuata con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 16, lettera b), dedotti gli importi provvisori del minor gettito IMU e Tasi conseguente alle esenzioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), resi disponibili dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) e trasmesse a cura dell'ANCI Friuli Venezia Giulia alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, determinata in via provvisoria con deliberazione della Giunta regionale, a valere, nell'ordine e dopo il recupero previsto dai commi 13 e 14, sulle quote di cui alle lettere b), a) e c) del fondo ordinario transitorio comunale di cui al comma 5;

b) la quota definitiva, dedotto il recupero effettuato ai sensi della lettera a), a valere, nell'ordine, sulle quote di cui alle lettere b), a) e c) del fondo ordinario transitorio comunale di cui al comma 8.

(9)(19)

72. In caso di incapienza delle quote del fondo spettante ai sensi del comma 5, per il recupero della quota di cui al comma 71, lettera a), e del comma 8, per il recupero della quota di cui al comma 71, lettera b), la parte residua è versata direttamente dal Comune alla Regione, rispettivamente, entro il 10 dicembre 2016 ed entro il 10 dicembre 2017.

73. Nell'anno 2016, i Comuni della Regione, sulla base dei dati disponibili, sono tenuti a impegnare la quota di gettito da assicurare a favore del bilancio statale e del bilancio regionale ai sensi del comma 71 e sono autorizzati ad accertare un'entrata corrispondente all'eventuale quota di minor gettito.

74. In relazione alle disposizioni di cui al comma 71, con deliberazioni della Giunta regionale, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione regionale o dei dati inviati, anche in modo informale, dal competente Ministero, sono individuate le quote provvisorie e definitive di maggiore e minore gettito IMU 2016 di ciascun Comune da assicurare al bilancio statale, regionale e comunale.

75. Qualora sia pervenuta all'Amministrazione regionale tempestiva adesione al Programma di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 18/2015, presso ufficio diverso da quello cui è demandata l'istruttoria e non sia stata tenuta in considerazione nel riparto di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2349/2015, l'Amministrazione regionale è autorizzata, per l'anno 2016, a disporre la conversione del contributo ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale 18/2015. Il contributo di cui al periodo che precede è pagato attraverso il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).

76. Per le finalità di cui al comma 75 è destinata, per l'anno 2016, rispettivamente la spesa di 150.000 euro a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport) e sul Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2, e di 862.200 euro a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 - con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui all'articolo 5, comma 52, e alla Tabella C di cui all'articolo 3, comma 35.

77. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 di cui all'allegata Tabella G.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016

Parole sostituite al comma 23 da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016

Parole sostituite al comma 25 da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 10/2016

Parole sostituite al comma 44 da art. 9, comma 11, L. R. 14/2016

Parole sostituite alla lettera a) del comma 45 da art. 9, comma 12, L. R. 14/2016

Comma 49 bis aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 14/2016

Parole sostituite al comma 53 da art. 9, comma 14, L. R. 14/2016

Parole aggiunte al comma 54 da art. 9, comma 15, L. R. 14/2016

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 71 da art. 9, comma 16, L. R. 14/2016

10  Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 40, L. R. 14/2016

11  Parole sostituite al comma 64 da art. 9, comma 41, L. R. 14/2016

12  Comma 18 sostituito da art. 9, comma 49, L. R. 14/2016

13  Comma 18 bis aggiunto da art. 9, comma 50, L. R. 14/2016

14  Parole aggiunte al comma 32 da art. 9, comma 53, L. R. 14/2016

15  Comma 32 bis aggiunto da art. 9, comma 54, L. R. 14/2016

16  Comma 32 ter aggiunto da art. 9, comma 54, L. R. 14/2016

17  Parole sostituite al comma 69 da art. 1, comma 16, L. R. 16/2016

18  Parole sostituite al comma 70 da art. 1, comma 16, L. R. 16/2016

19  Integrata la disciplina della lettera b) del comma 71 da art. 1, comma 54, L. R. 16/2016

20  Parole aggiunte al comma 32 bis da art. 10, comma 31, L. R. 31/2017

Art. 8

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. La partecipazione dell'Amministrazione regionale ai bandi dei Programmi di Cooperazione Territoriale europea 2014-2020 è determinata dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, all'atto dell'individuazione delle quote dei fondi per interventi a finanziamento comunitario relativi alla copertura di programmi e progetti già presentati o nuove proposte da presentare, può riservare, nell'ambito dei programmi di Cooperazione Territoriale, ove la Regione partecipi a progetti, una quota dei fondi stessi da destinare alla copertura dei maggiori oneri progettuali eccedenti il cofinanziamento comunitario e nazionale concedibile.

3. Le modalità di gestione e attuazione del Programma di Cooperazione INTERREG V - A Italia-Slovenia 2014-2020 sono disciplinate con regolamento regionale di attuazione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 127, lettera h), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché assicurare la continuità dei flussi finanziari di competenza dell'Autorità di Certificazione del Programma di Cooperazione INTERREG V Italia-Slovenia 2014-2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare all'Autorità stessa gli importi corrispondenti all'ammontare dei contributi erogati e successivamente soppressi per i quali sia stata avviata la relativa procedura di recupero a valere sulle disponibilità del Fondo programmi comunitari.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983 n. 54, è aggiunto il seguente:

<<4 bis. L'anticipazione della buonuscita non può essere richiesta né comunque liquidata nei dodici mesi antecedenti la cessazione obbligatoria dal servizio.>>.

6. Il comma 4 bis dell'articolo 16 bis della legge regionale 54/1983, come introdotto dal comma 5, si applica anche nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata presentata domanda di anticipazione, ma non vi sia stata ancora la relativa liquidazione.

7. Il comma 19 dell'articolo 12, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014) è abrogato.

8. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei beni e delle terre di uso civico e collettive, e nelle more della predisposizione di una normativa organica di riordino del settore della proprietà collettiva ed usi civici, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Coordinamento regionale della proprietà collettiva in Friuli Venezia Giulia un contributo per le iniziative progettuali di promozione e valorizzazione.

(1)

9. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 8, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese e delle entrate del progetto, è presentata alla struttura regionale competente in materia di usi civici entro il 31 marzo di ciascun anno.

(2)

10. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, dell'80 per cento del contributo e sono stabiliti le modalità di rendicontazione delle spese e il termine di erogazione del saldo del contributo.

11. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 10.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 12.

12. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 di cui all'allegata Tabella H.

Note:

Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 36, lettera a), L. R. 12/2018

Parole aggiunte al comma 9 da art. 4, comma 36, lettera b), L. R. 12/2018

Art. 9

(Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a H, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a H e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 9, Tabella A.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2016.