Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018.
Art. 4
 (Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili)
11. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 43 le parole <<Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia - Ditenave>> sono sostitute dalle seguenti: <<mareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG>>;
b)
dopo il comma 43 sono inseriti i seguenti:
<<43 bis. Per le finalitā di cui all'articolo 29, comma 2 bis, della legge regionale 26/2005 sono ammissibili a finanziamento le attivitā di:
a) rappresentanza e partecipazione alle reti locali di aggregazione e ai gruppi di lavoro costituiti in attuazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
b) networking e animazione territoriale anche in sinergia con gli altri soggetti territoriali giā attivi su ambiti analoghi, per il coinvolgimento e la partecipazione al Distretto dell'innovazione di potenziali attori interessati e per lo sviluppo di progettualitā future nell'area di specializzazione di competenza;
c) osservatorio tecnologico e formativo per l'ampliamento e l'approfondimento della mappatura delle competenze del sistema territoriale, di raccolta delle necessitā attese dagli attori territoriali in termini di formazione e sviluppo anche in un'ottica di implementazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione nell'area di specializzazione di competenza;
d) animazione per l'incontro tra domanda e offerta di ricerca e innovazione (call for ideas) in un'ottica di collaborazione con i parchi scientifici e tecnologici per la creazione di percorsi di open innovation nell'area di specializzazione di competenza;
e) valorizzazione della formazione anche con la partecipazione ai poli tecnico professionali afferenti agli ambiti settoriali di competenza;
f) collaborazione con il sistema universitario regionale al fine di garantire negli ambiti settoriali di riferimento un'ampia diffusione delle opportunitā afferenti la ricerca e l'alta formazione offerte dal sistema universitario stesso anche per il rafforzamento della collaborazione tra il sistema scientifico e le imprese;
g) divulgazione della conoscenza degli ambiti settoriali di competenza anche mediante l'attivazione di sinergie con gli attori culturali del territorio;
h) partecipazione alle attivitā dei Cluster Tecnologici Nazionali di riferimento, alle piattaforme tecnologiche nazionali ed europee di riferimento e networking a livello macro-regionali con la finalitā di conseguire un ambito strutturato a livello territoriale di confronto allargato anche in un'ottica di implementazione della strategia dell'Unione europea per la Regione Alpina (EUSALP) e della Strategia dell'Unione europea per la Regione Adriatico - ionica (EUSAIR);
i) partecipazione a iniziative e programmi nazionali e internazionali finalizzati all'ampliamento della rete di relazioni utili al territorio.
43 ter. Le attivitā di cui al comma 43 bis devono essere previste in un documento di programmazione strategica approvato dai competenti organi del soggetto gestore del Distretto dell'innovazione.>>.

14. Le disposizioni di cui al comma 13 non si applicano ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.
15.
Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilitā, telecomunicazioni e interventi contributivi), la parola <<pluriennali>> č soppressa e dopo le parole <<legge regionale 1/2005>> sono aggiunte le seguenti: <<e all'articolo 4 della legge regionale 15/2005, commi 26, 27 e 28>>.

Note:
1 Comma 16 abrogato da art. 37, comma 1, lettera r), L. R. 27/2017
2 Comma 5 abrogato da art. 14, comma 1, lettera h), L. R. 41/2017
3 Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera k), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
4 Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera k), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
5 Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera k), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
6 Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera k), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
7 Comma 8 abrogato da art. 56, comma 1, lettera k), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
8 Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera k), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.