Legge regionale 09 dicembre 2015, n. 32 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).
Art. 22
 (Norme finanziarie)
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unitā di bilancio 5.1.1.1088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e dai capitoli di seguito elencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati: capitolo 6038 - 900.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017; capitolo 6043 - 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unitā di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
5.
Per le finalitā previste dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, č autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unitā di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6096 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione "Contributi annui agli enti di promozione sportiva a carattere nazionale operanti a livello regionale a sostegno dell'attivitā istituzionale".

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unitā di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
7.
Per le finalitā previste dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, č autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unitā di bilancio 5.7.1.2002 e del capitolo 6087 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Finanziamento annuo al Comitato regionale del CONI per la Scuola regionale dello sport".

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unitā di bilancio 5.7.1.2002 e dal capitolo 6148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
9. Per le finalitā previste dal combinato disposto di cui all''articolo 16, commi 1 e 2, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, č autorizzata la spesa complessiva di 260.000 euro, suddivisa in ragione di 130.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unitā di bilancio 5.7.1.2002 e dei seguenti capitoli di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 6088 - "Finanziamento annuo per la valorizzazione del talento sportivo al Comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica leggera, per la pratica dell'atletica leggera" e con lo stanziamento di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
b) capitolo 6089 - "Finanziamento annuo per la valorizzazione del talento sportivo al Comitato regionale del CONI per la pratica di discipline sportive individuali" e con lo stanziamento di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9, lettera a), si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unitā di bilancio 5.7.1.2002 e dal capitolo 6149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9, lettera b), si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unitā di bilancio 5.7.1.2002 e dal capitolo 6157 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
12.
Per le finalitā previste dal combinato disposto di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, relativamente ai contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, č autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unitā di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6091 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive a sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilitā o disagio".

13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unitā di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6041 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
14.
Per le finalitā previste dal combinato disposto di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, relativamente ai contributi per l'acquisto di beni, č autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unitā di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 6092 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Contributi per l'acquisto di attrezzature specializzate, equipaggiamenti e mezzi di trasporto a sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilitā o disagio".

15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unitā di bilancio 5.1.2.1090 e dal capitolo 6158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
16.
Per le finalitā previste dall'articolo 20, comma 3, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, č autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unitā di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6097 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Incentivi annui al Comitato regionale del Coni a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione di un progetto unitario di promozione dell'attivitā motoria e sportiva nella scuola".

17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unitā di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 5747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
18.
Per le finalitā previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, č autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unitā di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6098 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Contributi annui ai Centri Universitari Sportivi delle Universitā degli studi di Trieste e di Udine a sostegno del funzionamento e delle attivitā sportive svolte".

19. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 18 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unitā di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6215 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.