Legge regionale 09 dicembre 2015, n. 32 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019
Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).
Art. 16
(Modifica all'
articolo 24 quater della legge regionale 8/2003
)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 24 quater della legge regionale 8/2003
, dopo le parole <<
agonistiche e amatoriali
>>, sono aggiunte le seguenti: <<
e degli enti di promozione sportiva
>>.