Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di programmazione e contabilitą e altre disposizioni finanziarie urgenti.
Art. 1
1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalitą di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione si adegua al disposto di cui al medesimo decreto legislativo di cui la presente legge costituisce specificazione e integrazione.
Note:
1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.