Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilitā, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.
CAPO I
 INTERVENTI DI VIABILITĀ E DI SICUREZZA STRADALE
Art. 29
 (Contributi straordinari per la realizzazione di lavori a servizio della Ciclovia Alpe Adria)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a erogare alla Comunitā montana del Gemonese, Val Canale, Canal del Ferro un contributo straordinario di 25.000 euro per la realizzazione dei lavori di segnaletica a servizio della Ciclovia Alpe Adria nel tratto montano.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 č presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilitā, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalitā di rendicontazione.
3. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unitā di bilancio 3.7.2.1082 e del capitolo 3108 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario alla Comunitā montana del Gemonese, Val Canale, Canal del Ferro per la realizzazione dei lavori di segnaletica a servizio della Ciclovia Alpe Adria nel tratto montano".
4. All'onere complessivo di 25.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno dall'unitā di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 32
 (Contributo straordinario per interventi di viabilitā nel Comune di Sacile)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a revocare a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. la delegazione amministrativa intersoggettiva afferente la realizzazione della "circonvallazione di Fiume Veneto e dell'interconnessione con l'asse Azzano Decimo-Pasiano", limitatamente all'intervento afferente alla realizzazione del collegamento tra la strada statale n. 13 Pontebbana e la strada provinciale n. 50 di Sacile, in Comune di Sacile, per l'accertata mancanza di un interesse regionale all'intervento.
2. A seguito della revoca di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale al Comune di Sacile, pari a 3.500.000 euro, per interventi di viabilitā di interesse locale da realizzare entro il territorio comunale.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 č presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilitā, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalitā di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
5. Per le finalitā di cui al comma 2 č autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unita di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3629 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Sacile per interventi di viabilitā di interesse locale".
6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unitā di bilancio 10.5.2.1173 e del capitolo 9692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 34
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilitā), č aggiunto il seguente:
<<2 bis. In coerenza con i principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 285/1992 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), la classificazione e la declassificazione delle strade di cui al comma 1, lettere da b) a e), č effettuata con le procedure di cui agli articoli 62 bis e 62 ter.>>.

2.
Dopo l'articolo 62 della legge regionale 23/2007 sono inseriti i seguenti: