1. All'articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma dopo le parole <<Piano urbanistico regionale generale>> sono inserite le seguenti: <<, nonché per gli interventi su edifici compresi nelle zone B0 ovvero su singoli edifici equiparati alle zone A e B0, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali,>>;
b)
al secondo comma le parole <<A, come sopra definite>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al primo comma>>.