Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.
Art. 20
 (Sospensione ammortamento anticipazioni nel settore dell'edilizia residenziale pubblica)
1. Le persone fisiche obbligate alla restituzione delle anticipazioni liquidate ai sensi degli articoli 80 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento per il periodo massimo di tre anni, qualora ricorrano le condizioni indicate al comma 2 e il debitore abbia un valore I.S.E. non superiore a 35.000 euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a 26.000 euro.
3. Qualora ricorrano le condizioni indicate ai commi 1 e 2 il debitore invia al Servizio edilizia l'istanza di sospensione, corredata della documentazione probatoria, indicando la durata della sospensione richiesta, pari a due o più rate di ammortamento, con decorrenza dalla prima scadenza successiva o dalla prima rata rimasta insoluta. Il Servizio edilizia, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e fatta salva l'eventuale richiesta di documentazione integrativa, provvede alla concessione ovvero al diniego della sospensione.
4. La sospensione dell'ammortamento comporta lo slittamento delle scadenze originariamente previste dal piano di ammortamento di un periodo equivalente a quello della sospensione durante il quale non maturano interessi.
5. In relazione al disposto di cui al comma 1 è prevista la riduzione di entrata di complessivi 40.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.5.161 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 suddivisi in ragione di 6.900 euro a valere sul capitolo 1540, di 1.400 euro a valere sul capitolo 1541, di 17.900 euro a valere sul capitolo 1542 e di 13.800 euro a valere sul capitolo 1543.
6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante riduzione di pari importo a carico dell'unità di bilancio 3.11.2.2065 e del capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.