Art. 18
(Conferma di contributo al Comune di Staranzano per interventi di impiantistica sportiva)
1. L'Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso al Comune di Staranzano ai sensi della
legge regionale 8/2003 di 17.500 euro annui per dieci anni entro il limite della spesa di 175.000 euro a favore del medesimo Comune per la realizzazione di interventi di adeguamento e miglioramento degli impianti sportivi esistenti.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Staranzano presenta, entro il 31 dicembre 2015, domanda di conferma e conversione del contributo alla struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva, corredata della seguente documentazione:
a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conversione del contributo;
b) relazione illustrativa degli interventi da realizzare e relativo preventivo di spesa;
4. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma il contributo.