Art. 1
(Finalità)
1. Con la presente legge la Regione Friuli Venezia Giulia individua misure per la manutenzione della normativa regionale in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.
2. La presente legge disciplina, altresì, in considerazione della grave situazione di crisi congiunturale e nell'osservanza dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e crescita, il mantenimento di misure contributive assegnate agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche rispondenti anche alle mutate esigenze del sistema territoriale.