Legge regionale 16 ottobre 2015 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto.

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), definisce misure preventive e protettive da prevedere nella progettazione e da adottare nella realizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 3 al fine di garantire il transito, l'accesso e l'esecuzione dei lavori sulla copertura, incluse la manutenzione, la verifica, la riparazione e l'installazione di impianti in condizioni di sicurezza.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) copertura: la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale;

b) percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente o esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;

c) punto di accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il transito in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali e utensili da lavoro sulla copertura;

d) elaborato tecnico della copertura: il documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori riguardanti la copertura;

e) dispositivo di ancoraggio: l'elemento o la serie di elementi o componenti contenenti uno o più punti di ancoraggio secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;

f) ancoraggio strutturale: l'elemento o gli elementi fissati in modo permanente a una struttura, ai sensi delle norme tecniche vigenti, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale;

g) linea di ancoraggio: la linea flessibile tra ancoraggi strutturali, ai sensi delle norme tecniche vigenti, a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale;

h) gancio di sicurezza da tetto: l'elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;

i) dispositivo di protezione collettiva permanente: dispositivi e ausili di carattere collettivo in dotazione fissa all'opera, ad esempio: linee di ancoraggio, ancoraggi strutturali, ganci di sicurezza da tetto, parapetti permanenti, reti di protezione;

j) dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto: dispositivo atto ad assicurare una persona a un punto di ancoraggio sicuro in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall'alto;

k) rischio di caduta dall'alto: ogni situazione che espone il lavoratore al pericolo di cadere da un'altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile;

l) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

m) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 81/2008;

n) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 81/2008;

o) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli interventi edilizi, ove sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici, di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), a quelli disciplinati dall’articolo 16, comma 1, lettera n), e dall’articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della medesima legge regionale, nonché a quelli relativi all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili.

(1)(4)

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge le coperture che non espongono a un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 3 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante e gli interventi su coperture piane o a falda inclinata portanti già dotate di dispositivi di protezione collettiva fissi.

(2)(3)

3. In relazione ai lavori da effettuare, le misure progettate e installate ai sensi della presente legge, devono essere adottate e utilizzate nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 111 e 115 del decreto legislativo 81/2008.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 8, lettera a), L. R. 44/2017

Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 8, lettera b), L. R. 44/2017

Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 8, lettera b), L. R. 44/2017

Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 51, lettera a), L. R. 13/2023

Art. 4

(Criteri generali)

1. Nell'elaborazione dei progetti e nella realizzazione dei lavori di cui all'articolo 3 deve essere prevista l'applicazione di misure preventive e protettive di cui all'allegato A.

2. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5

(Adempimenti)

1. Ove sussistano rischi di caduta dall'alto, negli interventi disciplinati dagli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 19/2009, il committente o altro soggetto legittimato:

a) all'atto di inoltro dell'istanza del titolo autorizzativo o della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire, trasmette all'amministrazione concedente la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

b) a conclusione dei lavori acquisisce la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f) e g);

c) al momento del deposito in Comune della comunicazione di fine lavori allega la documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d) ed e), ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti.

2. Ove sussistano rischi di caduta dall'alto, negli interventi disciplinati dall’articolo 16, comma 1, lettera n), e dall’articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della legge regionale 19/2009, nonché negli interventi relativi all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili, il committente o altro soggetto legittimato acquisisce la documentazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere b), d), e), f) e g), e invia alla competente amministrazione comunale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti.

(1)(2)

3. L'elaborato tecnico della copertura unitamente al fascicolo dell'opera, ove previsto, è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento da eseguirsi sulla medesima. A tale adempimento provvede il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo. Esso è inoltre aggiornato in occasione di successive modifiche al sistema anticaduta e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile.

4. Il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta, mantenendo aggiornato il registro di controllo dei dispositivi installati presso l'immobile secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all'elaborato tecnico della copertura.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 8, lettera c), L. R. 44/2017

Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 51, lettera b), L. R. 13/2023

Art. 6

(Elaborato tecnico della copertura)

1. L'elaborato tecnico della copertura, in relazione alle diverse fattispecie previste dall'articolo 5, è costituito dai seguenti elementi:

a) relazione tecnica di progetto in cui sono indicate le caratteristiche della copertura, l'ubicazione dei percorsi, degli accessi e delle misure di prevenzione e protezione contro il rischio di caduta dall'alto, per il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura; la scelta dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall'alto deve tenere in considerazione, tra l'altro, le modalità operative di svolgimento dei lavori, nonché la tipologia dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare;

b) planimetria, in scala adeguata, della copertura con particolare evidenza del percorso, del punto di accesso e dei sistemi di prevenzione e protezione previsti;

c) documentazione attestante l'idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di ancoraggio;

d) certificazione del fabbricante di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, secondo le norme tecniche vigenti;

e) dichiarazione dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere a), b) e c);

f) manuale d'uso e manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati;

g) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.

2. L'elaborato tecnico della copertura per le parti relative al comma 1, lettere a) e b), è redatto in fase di progettazione. Il coordinatore per la progettazione, ove nominato, recepisce nel Fascicolo dell'opera previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, i contenuti dell'elaborato tecnico.

3. L'elaborato tecnico della copertura per le parti relative alle lettere c), d), e), f), e g), del comma 1, è completato entro la fine dei lavori. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, recepisce nel Fascicolo dell'opera previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, i contenuti dell'elaborato tecnico trasmessi dal direttore dei lavori o dal committente.

Art. 7

(Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale, la mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), costituisce condizione ostativa al rilascio del titolo autorizzativo ovvero all'inizio dei lavori.

2. Per gli interventi edilizi di cui all'articolo 5, comma 1, la mancata presentazione degli elaborati di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), costituisce altresì causa ostativa al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.

3. Per gli interventi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera n), e di cui all’articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della legge regionale 19/2009, nonché per gli interventi relativi all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili, si applica la sanzione di cui all' articolo 51, comma 4 bis, della medesima legge regionale 19/2009 , come modificato dalla presente legge.

(1)(2)

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 8, lettera d), L. R. 44/2017

Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 51, lettera c), L. R. 13/2023

Art. 8

(Attività di formazione e informazione)

1. La Regione, tramite i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per l'assistenza sanitaria, attingendo agli specifici fondi di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 81/2008, promuove iniziative volte a sostenere la formazione, l'informazione e la cultura della prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con il coinvolgimento degli enti preposti e degli organismi paritetici.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 4 bis dell'articolo 51 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<pari a 258 euro.>> sono inserite le seguenti: <<La medesima sanzione si applica anche nei casi di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto).>> e le parole <<Tale sanzione>> sono sostituite delle seguenti: <<La sanzione>>.

Art. 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente legge non si applica agli interventi per i quali siano già state depositate presso le sedi competenti, alla data di entrata in vigore della legge stessa, le relative richieste, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni ai sensi della normativa vigente.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.