Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 13 bis aggiunto da art. 4, comma 22, L. R. 34/2015
2 Ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
3 Ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
4 Articolo 12 bis aggiunto da art. 7, comma 4, L. R. 13/2019
5 Capo III bis del Titolo II aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6 Articolo 39 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7 Articolo 12 .1 aggiunto da art. 6, comma 13, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8 Articolo 12 .2 aggiunto da art. 6, comma 13, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
9 Articolo 12 .3 aggiunto da art. 6, comma 13, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10 Articolo 30 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 10/2020
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
 (Oggetto)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 14), dello Statuto di autonomia e del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), disciplina le azioni della Regione in materia di valorizzazione dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, definendo in tale ambito gli interventi a favore dei musei, dei beni culturali mobili e immobili e delle biblioteche e archivi.
Art. 3
1. Il sostegno finanziario della Regione alle iniziative di valorizzazione dei beni culturali è improntato ai principi di qualità, semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza.
2. Gli interventi regionali in materia sono attuati perseguendo gli obiettivi di:
a) incentivare la collaborazione e gli accordi fra soggetti pubblici, tendendo all'ottimizzazione delle risorse economiche e organizzative;
b) valorizzare la qualità delle professioni presenti nei settori museale, bibliotecario e archivistico;
c) valorizzare l'apporto del mondo del volontariato come risorsa complementare al ruolo degli operatori professionali;
d) promuovere le iniziative internazionali, anche favorendo la partecipazione dei soggetti operanti nei vari settori della valorizzazione dei beni culturali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;
e) promuovere e valorizzare le relazioni tra beni culturali, paesaggistici e contesti territoriali;
f) promuovere e facilitare la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile, anche attivando collaborazioni con le organizzazioni del turismo e del commercio;
g) agevolare la fruizione del patrimonio culturale da parte delle persone con disabilità motoria, psichica o sensoriale;
i) favorire l'uguaglianza sociale e la crescita culturale e civile delle persone;
j) favorire la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale.
3. Alla programmazione degli interventi regionali in materia e all'attuazione dei relativi obiettivi concorrono i programmi di attività dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), che presta il proprio supporto tecnico scientifico per lo sviluppo delle azioni e degli interventi indicati all'articolo 2, nonché dell'Azienda speciale di Villa Manin, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), e della Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di cui alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area).
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dalla L. R. 2/2016 , in ordine alla soppressione dell'Azienda speciale Villa Manin e dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, con riferimento a quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
2 Con riferimento al c. 3 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
TITOLO II
 BENI CULTURALI
CAPO I
 MUSEI
Art. 6
 (Azioni per il Sistema museale regionale)
1. La Regione assicura la valorizzazione del Sistema museale regionale anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che cura la creazione e la diffusione dell'immagine coordinata del Sistema stesso, mediante la predisposizione di un logo collettivo, e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la PromoTurismoFVG sostiene la realizzazione di iniziative promozionali dei programmi di attività dei musei e delle reti museali che fanno parte del Sistema, mediante l'impiego delle risorse allo scopo stanziate con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio.
3. Nell'ambito delle risorse a esso assegnate ai sensi della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, al fine di migliorare l'offerta dei servizi museali, organizza corsi di formazione specialistica e di aggiornamento professionale rivolti al personale operante nei musei del Sistema museale regionale e ai volontari impegnati a supporto del personale medesimo.
Note:
1 Con riferimento al c. 3 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 15, lettera b), L. R. 25/2018
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 7
 (Reti museali)
1. Le reti museali sono strumenti di coordinamento e di cooperazione organizzativa e gestionale fra più musei, finalizzate alla valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, in coerenza con l'assetto delle Unioni territoriali intercomunali costituite ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), nonché alla qualificazione e alla promozione dell'offerta di fruizione ovvero al conseguimento degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale.
2. Possono fare parte di una rete museale i musei pubblici e privati situati nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali; per la costituzione di una rete museale comprendente musei pubblici e privati situati nel territorio di più Unioni territoriali intercomunali è necessaria la previa intesa fra le Unioni territoriali intercomunali interessate.
3. Nel territorio di una singola Unione territoriale intercomunale può essere costituita un'unica rete museale; i musei pubblici e privati situati nel territorio di una Unione territoriale intercomunale nel quale sia presente una rete museale non possono fare parte di altre reti.
5. Ai fini della presente legge, per reti tematiche e musei tematici si intendono le reti museali e i musei destinati alla conservazione e valorizzazione, attuabili anche mediante l'impiego di tecnologie multimediali, di espressioni, reperti e testimonianze di specifici aspetti o momenti particolarmente significativi nell'evoluzione dell'ambiente naturale e del paesaggio, o nel percorso storico-sociale della civiltà.
6. Per ciascuno dei tematismi individuati con deliberazione della Giunta regionale, nell'intero territorio regionale può essere costituita una sola rete museale.
7. La rete museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l'attività, assicura agli stessi il buon andamento dei servizi, anche con l'intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 12/2017
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 12/2017
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 12/2017
4 Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 12/2017
5 Parole soppresse al comma 8 da art. 2, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 12/2017
6 Lettera a) del comma 8 abrogata da art. 2, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 12/2017
7 Lettera b) del comma 8 abrogata da art. 2, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 12/2017
8 Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), numero 6), L. R. 12/2017
9 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 15, lettera c), L. R. 25/2018
10 Parole sostituite al comma 8 bis da art. 7, comma 15, lettera d), L. R. 25/2018
Art. 8
 (Musei e reti museali di rilevanza regionale)
3. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" è condizione essenziale ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti per il settore museale dalla presente legge.
5. Il Servizio regionale competente in materia di beni culturali predispone annualmente l'Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
1 Con riferimento al c. 1, lett. b) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
2 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 12/2017
3 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 15, lettera e), L. R. 25/2018
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 15, lettera f), L. R. 25/2018
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 15, lettera g), L. R. 25/2018
Art. 9
1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di musei, l'Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale, di seguito denominato Organismo, di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 113/2018.
2. All'Organismo compete l'istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema museale nazionale avanzate dai musei e dai luoghi di cultura di appartenenza non statale presenti in Friuli Venezia Giulia. L'istanza deve dare conto del grado di rispondenza del museo richiedente agli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei ai fini dell'accreditamento al Sistema museale nazionale. L'esito dell'istruttoria è trasmesso al Ministero per i beni e le attività culturali per la convalida da parte della Commissione per il Sistema museale nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 113/2018.
4. L'Organismo con propria deliberazione stabilisce le proprie modalità di funzionamento.
5. L'Organismo si intende validamente costituito con la designazione di almeno quattro dei componenti di cui al comma 3; con decreto del Direttore centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di musei si dà atto della costituzione dell'Organismo.
6. La partecipazione all'Organismo non dà titolo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati; gli eventuali oneri connessi con il rimborso delle spese conseguenti all'attuazione del presente articolo fanno carico ai bilanci degli enti di appartenenza dei componenti di cui al comma 3.
Note:
1 Con riferimento al c. 2, lett. c) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 12/2017
3 Articolo sostituito da art. 7, comma 15, lettera h), L. R. 25/2018
Art. 10
 (Interventi regionali di sostegno)
1. L'Amministrazione regionale sostiene i programmi di attività dei musei e delle reti museali di cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale mediante la concessione, ai relativi enti gestori, di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, destinati a promuovere la realizzazione, da parte delle istituzioni museali stesse, di iniziative progettuali diversificate e innovative finalizzate alla valorizzazione e all'incremento del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale e all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, in collaborazione con il mondo della scuola e delle Università.
3. L'Amministrazione regionale può inoltre sostenere i musei e le reti museali di rilevanza regionale finanziando, mediante la concessione ai relativi enti gestori di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, progetti di investimento per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione di edifici adibiti a museo, per il potenziamento e l'ammodernamento degli allestimenti e della dotazione di apparecchiature tecniche e per l'impiego delle tecnologie digitali.
4. Per le finalità di cui al comma 3 la Giunta regionale, nei limiti delle risorse stanziate con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che specificano le tipologie dei progetti finanziabili e delle spese ammissibili, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda, e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 4, comma 20, lettera a), L. R. 34/2015
2 Con riferimento al c. 5 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
3 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 12/2017
Art. 11
2. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione sono annualmente definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di attività finanziabili tra quelle indicate nel regolamento di cui al comma 1, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, i termini per la rendicontazione, la documentazione giustificativa della spesa e del pagamento, nonché quanto ulteriormente demandato dal regolamento di cui al comma 1.
3. Con riferimento ai contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attività, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 12/2017
2 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 15, lettera i), L. R. 25/2018
Art. 12
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei sul proprio territorio, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.
2. L'Ecomuseo è una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare i caratteri di una comunità. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 6, comma 13, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 12.1
2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli ambiti degli interventi di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli, valorizzarli, a recuperare i manufatti tradizionali in essi presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonché a svolgere attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico-educative e di ricerca scientifica in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 13, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 12 bis
1. Al fine di garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia e per promuovere la sua conservazione, valorizzazione, piena accessibilità e massima fruibilità, la Regione favorisce la costituzione del Museo regionale etnografico storico sociale - MESS, di seguito MESS, quale rete museale etnografica storica e sociale del Friuli Venezia Giulia.
3. Per le finalità di cui al comma 1 ERPAC definisce i requisiti che i musei interessati devono possedere per aderire al MESS in termini di storicità dell'attività del singolo museo, di composizione delle collezioni e di livelli minimi uniformi di qualità dei servizi.
4. I musei aventi le caratteristiche di cui al comma 3 presentano a ERPAC domanda di adesione al MESS e in esito alla positiva valutazione della stessa sottoscrivono con l'Ente regionale accordi di collaborazione, la cui durata può variare da un minimo di due anni a un massimo di cinque anni, aventi ad oggetto interventi di promozione, miglioramento della fruizione e valorizzazione delle collezioni e delle sedi, nonché la realizzazione di nuove progettualità. È data facoltà a ERPAC di gestire direttamente le attività contemplate nelle convenzioni.
5. Tra i soggetti di cui al comma 4, ERPAC può individuare musei capofila per la gestione delle attività di coordinamento e supporto dei musei minori operanti nell'ambito territoriale di riferimento. Ai musei capofila, in sede di accordo, sono concesse specifiche risorse per lo svolgimento di tali attività.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Regione trasferisce a ERPAC risorse per l'attuazione degli accordi da stipulare con i musei aderenti al MESS.
7. La Regione assicura la valorizzazione del MESS anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che ne cura la creazione e la diffusione dell'immagine mediante la predisposizione di un logo collettivo e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 4, L. R. 13/2019
2 Articolo sostituito da art. 6, comma 21, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3 Parole sostituite al comma 8 da art. 6, comma 25, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Comma 5 bis aggiunto da art. 6, comma 31, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5 Comma 5 ter aggiunto da art. 6, comma 31, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
CAPO II
 BENI CULTURALI MOBILI E IMMOBILI
Art. 13
 (Azioni regionali per la valorizzazione di beni culturali)
1. La Regione promuove la conservazione e valorizzazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale e del loro contesto, in quanto componente essenziale del suo patrimonio culturale, testimonianza dei momenti significativi della sua storia, risorsa di fondamentale importanza sul piano educativo e fattore di sviluppo dell'offerta turistico-culturale del suo territorio.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi ai proprietari, pubblici o privati, dei beni ovvero agli enti pubblici territoriali che abbiano gli immobili in concessione o amministrazione.
5. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali o suo delegato e da un esperto individuato, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 7/2000, tra quelli iscritti nell'elenco regionale di esperti in campo culturale ovvero da un funzionario della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 4, comma 20, lettera b), L. R. 34/2015
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 24, comma 1, L. R. 2/2016
3 Con riferimento al c. 5 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
4 Comma 5 interpretato da art. 15, comma 1, L. R. 17/2016
5 Comma 5 sostituito da art. 6, comma 23, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6 Parole soppresse al comma 4 da art. 16, comma 1, L. R. 19/2021
7 Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 13 bis
1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, secondo le procedure di cui agli articoli 102 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13), può stipulare accordi con lo Stato e gli enti locali interessati, al fine di incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione di istituti e luoghi della cultura di elevato valore strategico, appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici e situati nel territorio regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 22, L. R. 34/2015
2 Con riferimento al c. 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 14
 (Interventi d'investimento sul patrimonio dell'archeologia industriale)
1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008, può stipulare, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), accordi con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di specifici interventi di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione, alla valorizzazione o al riuso per finalità culturali o sociali del patrimonio dell'archeologia industriale.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.
Note:
1 Con riferimento al c. 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 16, lettera a), L. R. 37/2017
Art. 17
 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale)
1. La Regione promuove e valorizza il patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale, svolgendo le azioni previste dalla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura).
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 11/2019
Art. 19
 (Condizioni generali di ammissibilità e modalità attuative degli interventi a favore del patrimonio culturale)
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 120, comma 1, L. R. 8/2022 . Le modifiche si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 8/2022.
Art. 20
 (Obblighi dei beneficiari)
1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, i beneficiari dei contributi per gli interventi su beni immobili di cui al presente capo, per un importo inferiore a 500.000 euro, hanno l'obbligo di non trasferire la proprietà dei beni stessi e di mantenere la loro destinazione d'uso per la durata di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori come risulta dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
2. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, per i contributi per interventi su beni immobili per un importo pari o superiore a 500.000 euro, la durata dei vincoli previsti dal comma 1 è pari a dieci anni.
4. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, in caso di successione a causa di morte nella titolarità del diritto di proprietà di immobili che beneficiano dei contributi di cui al presente capo, nonché in caso di trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà di tali immobili, non trova applicazione l'articolo 49, comma 1, della legge regionale medesima, a condizione che il soggetto che acquisisce il diritto di proprietà continui a mantenere la destinazione del bene immobile sino alla scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2.
CAPO III
 BIBLIOTECHE E ARCHIVI
Art. 21
 (Disposizioni generali)
1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, la Regione valorizza i patrimoni e l'attività delle biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico e promuove lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale, anche sostenendo l'attività dei poli SBN - Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale.
2. Ferme restando le competenze attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita le funzioni di tutela di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, per mezzo dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 10/2008.
3. La Regione valorizza il patrimonio archivistico, cooperando con lo Stato per la sua tutela.
Note:
1 Con riferimento al c. 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Art. 23
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 40, lettera a), L. R. 14/2016
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera g), L. R. 12/2017
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 12/2017
4 Comma 5 sostituito da art. 6, comma 8, L. R. 28/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
5 Comma 6 abrogato da art. 6, comma 9, L. R. 28/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
6 Comma 5 abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 10/2020
Art. 25
 (Costituzione dei sistemi bibliotecari)
2. Ai fini della costituzione di un sistema, l'ente gestore della biblioteca che si propone come biblioteca centro sistema presenta al Servizio regionale competente in materia di beni culturali un progetto condiviso con gli enti gestori delle altre biblioteche interessate, che delinea l'assetto organizzativo previsto ed è corredato di uno schema di convenzione costitutiva del sistema, redatto sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale, verificate le finalità perseguite dal progetto, la corrispondenza dello schema di convenzione alla convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a), e la coerenza dell'assetto organizzativo con le disposizioni di cui all'articolo 23, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, approva il progetto e autorizza la stipula della convenzione.
4. Il sistema è costituito con decorrenza dalla data in cui si completa la sottoscrizione, da parte dei rappresentanti degli enti gestori di tutte le biblioteche interessate, della convenzione conforme al testo autorizzato dalla Giunta regionale.
Art. 28
 (Compiti e servizi della biblioteca pubblica di ente locale)
2. La biblioteca pubblica di ente locale realizza al suo interno anche una sezione dedicata a temi d'interesse locale e una sezione per i ragazzi.
3. Il servizio base di consultazione e prestito è gratuito per l'utente. I servizi aggiuntivi a quello di base, come fotocopie e bibliografie fornite su supporti che rimangono in possesso dell'utente, possono essere a pagamento.
4. La biblioteca pubblica di ente locale garantisce la fruizione di materiali che si trovano in altra biblioteca attraverso il servizio di prestito interbibliotecario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera f).
5. La biblioteca pubblica di ente locale fornisce l'accesso libero e gratuito a internet con le sole limitazioni disposte dalla normativa vigente e da propri regolamenti e può, altresì, fornire agli utenti, nei limiti derivanti dalle proprie risorse, la consultazione in rete di fonti di informazione che non siano liberamente accessibili.
6. La biblioteca pubblica di ente locale svolge con continuità i propri servizi adottando un congruo orario di apertura al pubblico, nel rispetto delle esigenze dell'utenza e tenendo conto del servizio interno. Qualora la biblioteca pubblica di ente locale faccia parte di un sistema bibliotecario, i suoi orari di apertura al pubblico sono coordinati con quelli delle altre biblioteche aderenti al sistema stesso.
Note:
1 Con riferimento al c. 1, lett. d) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Art. 30
 (Biblioteche d'interesse regionale)
4. Nell'ambito dell'attività di sostegno delle biblioteche d'interesse regionale, i finanziamenti di cui al comma 3 possono essere utilizzati, nella misura massima del 50 per cento, anche al fine dell'acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 40, lettera c), L. R. 14/2016
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 40, lettera d), L. R. 14/2016
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 10/2020
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 10/2020
Art. 30 bis
2. Tutte le modifiche dell'assetto dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche d'interesse regionale sono previamente comunicate al Servizio competente in materia di beni culturali.
4. Sulle risultanze dell'istruttoria svolta dal Servizio competente in materia di beni culturali viene acquisito il parere della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32.
5. A conclusione dell'istruttoria, con deliberazione della Giunta regionale adottata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, viene approvato l'Elenco aggiornato dei Sistemi bibliotecari ovvero viene disposta la conferma o la revoca del provvedimento di riconoscimento e viene approvato l'Elenco aggiornato delle biblioteche riconosciute di interesse regionale.
6. Qualora per effetto delle modifiche dell'assetto, un Sistema bibliotecario o una biblioteca d'interesse regionale non risulti più in possesso dei requisiti individuati rispettivamente dall'articolo 2 e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione 236/2016, il Servizio competente in materia di beni culturali, entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, provvede alla rideterminazione del finanziamento annuo concesso in misura proporzionale alla parte dell'anno in cui il beneficiario era in possesso dei predetti requisiti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 10/2020
Art. 31
 (Indirizzo e coordinamento della rete bibliotecaria regionale)
Note:
1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 19/2021
Art. 32
 (Conferenza della rete bibliotecaria regionale)
2. La Conferenza è costituita, presso il Servizio regionale competente in materia di beni culturali, con deliberazione della Giunta regionale ed è composta:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali;
d) da cinque responsabili tecnici di sistemi bibliotecari, designati congiuntamente dai sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell’articolo 25;
e) da un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli studi di Trieste;
f) da un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli studi di Udine;
g) dal Soprintendente archivistico per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato;
h) da un rappresentante designato dalla Societât Filologjiche Furlane-Società Filologica Friulana;
i) da un rappresentante designato dalla Narodna in Studijska Knjiznica-Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste;
j) da un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'Associazione Italiana Biblioteche;
k) da un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche ecclesiastiche operanti nel Friuli Venezia Giulia, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'articolo 30;
l)   ( ABROGATA )
m) da un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche private aperte al pubblico, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'articolo 30;
n) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.
3. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, che ne determina le modalità di funzionamento. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di beni culturali.
4. La Conferenza resta in carica per tre anni ed è convocata almeno una volta all'anno. La Conferenza è convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
5. I componenti della Conferenza svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera h) del comma 2 da art. 3, comma 21, L. R. 33/2015
2 Con riferimento al c. 2, lett. c) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
3 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 17/2016
4 Lettera l) del comma 2 abrogata da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 7, L. R. 22/2020
Art. 33
 (Formazione del personale addetto alle biblioteche e dei volontari)
1. Nell'ambito delle risorse a esso assegnate ai sensi della legge regionale 10/2008, l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, al fine di migliorare l'offerta dei servizi bibliotecari e lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale, organizza corsi di formazione specialistica e di aggiornamento professionale rivolti al personale addetto alle biblioteche e ai volontari impegnati a supporto del personale medesimo.
2. La Regione finanzia altresì lo sviluppo della biblioteca dell'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia e lo svolgimento dei compiti istituzionali di tale associazione.
Note:
1 Con riferimento al c. 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Art. 35
 (Interventi regionali per la valorizzazione dei beni librari antichi, rari e di pregio)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di valorizzare le raccolte librarie antiche, rare e di pregio, finanzia attraverso la stipula di accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 15 della legge 241/1990, specifici progetti per la loro catalogazione, digitalizzazione, conservazione e restauro, nonché per il miglioramento e l’ampliamento della loro fruibilità, anche monitorando i progetti di digitalizzazione del patrimonio documentale, specialmente di quello periodico.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera h), L. R. 12/2017
Art. 36
 (Interventi per edifici a uso biblioteche)
1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008, può stipulare, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 15 della legge 241/1990, accordi con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di specifici interventi di investimento finalizzati alla ristrutturazione, al recupero o al restauro di edifici a uso di biblioteche di ente locale o aperte al pubblico.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.
Note:
1 Con riferimento al c. 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 16, lettera b), L. R. 37/2017
Art. 37
 (Valorizzazione degli archivi storici e degli enti ecclesiastici)
2. Le raccolte di archivio storico dell'ente locale, soggette alla tutela della Soprintendenza archivistica, ordinate e inventariate, sono aggregate, sotto il profilo funzionale e dei servizi di supporto, alla biblioteca pubblica di ente locale quando ciò ne agevoli la conservazione e la fruizione.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016
3 Comma 4 ter aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016
4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 7/2016
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 7/2016
6 Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 1, L. R. 19/2021
7 Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 2, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Capo III bis
 (Disposizioni comuni in materia di beni culturali)
TITOLO III
 DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E DI ATTUAZIONE
CAPO I
 DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO CON LA LEGISLAZIONE REGIONALE VIGENTE IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 20, lettera a), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 1, lett. c), L.R. 16/2014.
2 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, L.R. 16/2014
CAPO II
 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 48
 (Disposizioni transitorie)
1. I procedimenti avviati prima della data di cui all'articolo 51 continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.
2. Fino alla costituzione della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 rimane in carica la Conferenza regionale dei sistemi bibliotecari prevista dall'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), ricostituita da ultimo con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2014, n. 176.
3. Fino alla pubblicazione del primo Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale previsto dall'articolo 8, comma 5, l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei musei multipli, grandi e di interesse regionale individuati con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, nella misura e con le modalità definite dalle leggi medesime.
5. Fino al 31 dicembre 2016 l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche riconosciute di interesse regionale esistenti alla data di cui all'articolo 51, nonché al finanziamento dei soggetti di cui agli articoli 33, comma 2, e 34, nella misura e con le modalità definite con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 2/2016
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 17/2016
3 Parole soppresse al comma 5 bis da art. 19, comma 1, L. R. 19/2021
Art. 49
 (Abrogazioni di norme in materia di beni culturali)
1.
Con effetto dalla data di cui all'articolo 51 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia);
b) capo II della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57 (Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali);
c) legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale);
d) legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 (Ulteriori norme in materia di conservazione e valorizzazione di beni culturali);
f) legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale);
g) articoli 30 e 31 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
i) articolo 9 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi);
j) articolo 13 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
k) articoli 1 e 3 della legge regionale 30 agosto 1996, n. 37 (Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attività culturali);
l) legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi);
n) legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia);
o) legge regionale 16 agosto 2000, n. 16 (Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze e del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia e altre iniziative di collaborazione transfrontaliera e transnazionale);
r) articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
u) legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico);
dd) articoli da 288 a 298 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
ff) articolo 5 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà);
Note:
1 A parziale modifica di quanto disposto dal comma 1, lett. a) del presente articolo, gli artt. 22, commi primo e terzo e 23 della L.R. 60/1976 rivivono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto all'art. 27, c. 1, della medesima L.R. 2/2016.
2 A parziale modifica di quanto disposto dal comma 1, lett. u) del presente articolo, gli artt. 11, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, 14, e 17, comma 2, della L.R. 25/2006, rivivono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto all'art. 27, c. 2, della medesima L.R. 2/2016.
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 17, L. R. 25/2016
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016
Art. 50
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 6, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2016 e di 50.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5055 e del capitolo 6051 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi a PromoTurismoFVG per la promozione del Sistema museale regionale".
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6054 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Contributi per il sostegno dei programmi di attività dei musei e delle reti museali di rilevanza regionale".
4. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 10, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 520.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6055 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi per progetti d'investimento di musei e reti museali".
5. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 13, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1 milione di euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6057 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di progetti d'investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali".
6. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 14, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 6058 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Interventi d'investimento sul patrimonio dell'archeologia industriale".
7. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 15, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 6082 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi agli enti di promozione turistico-culturale per la valorizzazione del patrimonio di architettura industriale e architettura fortificata, nonché delle dimore e dei giardini storici del Friuli Venezia Giulia".
8. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 16, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 6063 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Concorso nelle spese per il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete".
9. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5055 e del capitolo 6064 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Interventi a favore dei siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia".
10. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 26, comma 1, relativamente alle spese di natura corrente, è autorizzata la spesa di 497.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6066 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamenti annui di parte corrente ai sistemi bibliotecari".
11. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 26, comma 1, relativamente alle spese di parte capitale, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6071 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamenti annui ai sistemi bibliotecari per spese di investimento".
12. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 30, comma 3, relativamente alle spese di natura corrente, è autorizzata la spesa di 117.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6074 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamenti annui di parte corrente alle biblioteche d'interesse regionale".
13. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 30, comma 3, relativamente alle spese di parte capitale, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6083 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamenti annui alle biblioteche d'interesse regionale per spese di investimento".
14. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 31, comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa complessiva di 28.000 euro, suddivisa in ragione di 14.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6075 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Spese per il prestito interbibliotecario fra i soggetti della rete bibliotecaria regionale".
15. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 32, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
16. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 33, comma 2, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6076 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamento all'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia per lo sviluppo della biblioteca e per le attività istituzionali".
17. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 34 è autorizzata la spesa di 17.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6077 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Contributi annui ai poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale per l'attività di implementazione e accrescimento del Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale".
18. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 35 è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6078 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche per la valorizzazione dei beni librari antichi, rari e di pregio".
19. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 36 è autorizzata la spesa complessiva di 220.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2016 e di 200.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6079 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione Accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche per ristrutturazione, recupero e restauro di edifici a uso di biblioteche".
20. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 37, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2016 e di 10.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6080 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi per la valorizzazione di archivi storici".
21. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 37, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2016 e di 10.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6081 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi per la valorizzazione di archivi di enti ecclesiastici".
22. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 6 della legge regionale 16/2014, come modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 22 per complessivi 4.277.000 euro, suddivisi in ragione di 855.500 euro per l'anno 2016 e di 3.421.500 euro per l'anno 2017, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UBICAPITOLO20162017TOTALE
5.3.1.5055544311.00011.00022.000
5.3.1.5053518720.00020.00040.000
5.3.1.505452160600.000600.000
5.3.2.50535997100.000100.000200.000
5.3.1.5054525114.000650.000664.000
5.3.1.5053517230.00030.00060.000
5.3.1.5055637130.00030.00060.000
5.4.1.50465573300.000300.000600.000
8.3.1.50654409350.000300.000650.000
5.2.1.504853400300.000300.000
5.2.1.504862510580.000580.000
5.2.1.505162550200.000200.000
5.5.1.506040420300.000300.000
10.1.1.11617445005001.000
855.5003.421.5004.277.000