Legge regionale 25 settembre 2015, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 18/05/2017

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle “Strade del Vino e dei Sapori” della regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 2
 (Definizioni)
2. Per produzioni tipiche e di qualità si intendono esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
3.
Per produzioni agroalimentari tradizionali si intendono quelle riferite ai prodotti individuati ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>).

Art. 4
 (Denominazione e segnaletica delle strade)
2. Gli itinerari o i percorsi denominati "Strada del Vino e dei Sapori" sono segnalati e pubblicizzati con apposita cartellonistica secondo le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e conformemente agli standard in uso nell'ambito dell'Unione europea, tenendo conto delle previsioni legislative nazionali e regionali in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche.
Art. 5
 (Riconoscimento delle strade esistenti)
1. I percorsi denominati "Strade del Vino" di cui al capo IV della legge regionale 21/2000 sono riconosciuti quali "Strade del Vino e dei Sapori" ai sensi della presente legge a far data dall'entrata in vigore della stessa; tali percorsi conservano la loro denominazione e il loro riconoscimento adeguandosi, dove necessario, alle disposizioni della presente legge, ferma restando la possibilità di venir integrati da nuovi itinerari o prodotti.
Art. 6
 (Degustazione di prodotti tipici)
1. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità di cui all'articolo 2 non cucinate contestuale alla somministrazione del vino o al consumo immediato di bevande oggetto di vendita ai sensi dell' articolo 4, comma 8 bis, del decreto legislativo 228/2001 , può essere esercitata dalle aziende agricole aderenti alle "Strade del Vino e dei Sapori" di cui alla presente legge previa presentazione al Comune della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove prevista, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari.
3. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità di cui al comma 1 non si applica la disciplina di cui alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), né quella di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>).
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 14/2017
Art. 8
 (Abrogazioni)
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

e) la lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 e l'articolo 47 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
f) il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25 (Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino), sostitutivo dell'articolo 21 della legge regionale 21/2000.