Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attivitą produttive e di risorse agricole e forestali.
Art. 38
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione turistica nei territori montani), l'Agenzia regionale Promotur opera per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5, lettere a) e c), anche in qualitą di autoritą espropriante.