<<22. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole č autorizzata a delegare ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivitā, integritā aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della
legge 7 marzo 2003, n. 38). Nel caso di procedimenti amministrativi svolti per conto dell'organismo pagatore, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole delega ai CAA i relativi procedimenti nel rispetto delle procedure stabilite dal medesimo organismo.>>;