Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE
Art. 1
1. All'articolo 50 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 3
2. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell'articolo 8, commi 22 e 22.1, della legge regionale 1/2003, come prevista dal comma 1, lettere a) e b), si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 1.1.1.1009 con riferimento al capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 4
1. All'articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 7
2. In sede di prima applicazione dell'articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010, come sostituito dal comma 1, le disposizioni dallo stesso previste si applicano anche alle convenzioni stipulate con i CAA dall'1 gennaio 2015. Fino alla data di sottoscrizione delle convenzioni per l'anno 2015 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010, come sostituito dal comma 1, conservano validità le convenzioni sottoscritte in applicazione della normativa previgente.
3. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell'articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010, come prevista dal comma 1, si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 1.1.1.1001 con riferimento al capitolo 6236 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA
Art. 16
2. Per le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 per complessivi 250.000 euro per l'anno 2015 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e dal capitolo 8686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
Art. 17
2. Per le finalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 per complessivi 250.000 euro per l'anno 2015 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e dal capitolo 8686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
Art. 19
1.
L'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:
<<Art. 15
 (Comitato tecnico di valutazione)
1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, di seguito Direzione centrale, il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge regionale.
2. Il Comitato resta in carica cinque anni; in caso di mancata ricostituzione entro la scadenza del termine di cinque anni, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni.
3. La nomina dei componenti del Comitato avviene con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, turismo e terziario e le Università degli Studi di Trieste e Udine e gli enti di ricerca sottoscrittori della Convenzione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 5 luglio 2004 finalizzata a contribuire alla realizzazione di un sistema unico regionale per la valorizzazione della ricerca e la diffusione dell'innovazione.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3 è nominato il Presidente del Comitato scelto tra i membri di cui al comma 5, lettere a), b), c), d) ed e), e il suo sostituto, scelto tra i membri di cui al comma 5, lettere f), g), h), i) e j), in caso di assenza, vacanza o impedimento del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.
6. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese del comparto industria e artigianato nella composizione deliberante data dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, lettere a), b), c), d) ed e).
7. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese del comparto del commercio, turismo e terziario nella composizione deliberante data dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, lettere f), g), h), i) e j).
8. Il responsabile del procedimento, su proposta del Presidente, sentito il Comitato, nei casi previsti dalle direttive di cui al comma 12, ha facoltà di integrare la composizione del Comitato medesimo, individuando tra i componenti esperti di cui al comma 5 uno o più relatori con il compito di valutare preventivamente i progetti al fine dell'espressione del successivo parere da parte del Comitato.
9. Su richiesta del responsabile del procedimento, il Presidente, sentito il Comitato, può individuare uno o più esperti tra quelli di cui al comma 5 per fornire consulenza tecnica nel corso di accertamenti in loco da parte degli uffici competenti, nei casi di precontenzioso e contenzioso e in relazione a specifiche problematiche emerse nell'esame del progetto. L'individuazione viene confermata da parte del responsabile del procedimento.
10. Per la validità delle riunioni del Comitato, anche nella composizione integrata di cui al comma 8, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. La Direzione centrale nomina il segretario del Comitato e un suo sostituto, scelti tra i dipendenti regionali.
12. Sulla base delle direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale sono disciplinate le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato.
14. Ai componenti del Comitato tecnico di valutazione è dovuto inoltre il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali.>>.

3. Il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005 quale organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale, può esprimere pareri, oltre che nelle materie indicate al comma 1 del medesimo articolo 15, anche in ordine agli altri interventi di sostegno ai comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario.
4. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come prevista dal comma 1, si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 10.1.1.1161 con riferimento al capitolo 718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 20
1.
Al comma 29 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole <<dalla legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico),>> sono inserite le seguenti: <<e dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali),>>.

CAPO V
 MISURE PER I SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 33
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), le parole <<e televisive>> sono sostitute dalle seguenti: <<, audiovisive e assimilate>>.
2.
In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 21/2006, come modificato dal comma 1, all'unità di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, nella denominazione del capitolo 9198 le parole <<della produzione cinematografica e televisiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle produzioni cinematografiche, audiovisive e assimilate>>.

Art. 36
1.
L'articolo 12 della legge regionale 21/2006 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Comitato tecnico)
1. Al Comitato tecnico compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 11, nonché la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'articolo 11, comma 4.
4. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.
5. Con la deliberazione di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
6. L'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese saranno nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali. Gli oneri derivanti saranno a carico dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo, rientrando tra i compiti previsti al punto a) del comma 4 dell'articolo 11.>>.

2. Il Comitato costituito ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21/2006 nella composizione di cui al decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2013, n. 0126/Pres. (Costituzione Comitato tecnico (Fondo regionale per l'audiovisivo)), resta in carica fino alla scadenza prevista nel decreto medesimo.
Art. 38
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione turistica nei territori montani), l'Agenzia regionale Promotur opera per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5, lettere a) e c), anche in qualità di autorità espropriante.
Art. 41
1. Al fine di garantire la piena fruibilità turistica delle strutture ricettive e delle infrastrutture turistiche realizzate, ove rientranti in una delle definizioni date dalla legge regionale 2/2002 e dai relativi regolamenti di attuazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare agli enti pubblici per tale finalità i contributi già concessi agli stessi a valere sull'articolo 161 della legge medesima.
2. La fruibilità turistica delle opere realizzate dagli enti pubblici con i contributi concessi ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 2/2002 può essere conseguita anche mediante gestione delle stesse da parte di terzi e gli enti pubblici sono tenuti a garantirne la destinazione turistica per il periodo corrispondente ai vincoli originariamente fissati e a comunicare annualmente il rispetto di tale finalità alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera cc), L. R. 21/2016
CAPO VII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO ALLE IMPRESE
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 3, L. R. 11/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6 bis, della L.R. 2/2012.
Art. 46
1.
Al comma 6 dell'articolo 12 bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), le parole <<di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le Iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002)>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente ai sensi della normativa regionale vigente in materia di amministrazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia)>>.

CAPO VIII
 ALTRE DISPOSIZIONI