Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
CAPO III
 DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI STRUTTURALI DEGLI ENTI LOCALI
Art. 30
 (Condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali)
Note:
1 Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 38, comma 1, L. R. 20/2016
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3 Comma 2 abrogato da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 6/2023
6 Comma 3 sostituito da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 6/2023
7 Comma 4 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 6/2023
Art. 31
1. Le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali, individuate ai sensi dell'articolo 30, sono soggette al monitoraggio annuale da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
3 Comma 2 abrogato da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 20, L. R. 44/2017
5 Comma 1 quater aggiunto da art. 9, comma 21, L. R. 44/2017
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 22, L. R. 44/2017
7 Comma 1 quater sostituito da art. 4, comma 4, L. R. 12/2018
8 Comma 1 bis abrogato da art. 9, comma 9, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9 Comma 1 ter abrogato da art. 9, comma 9, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10 Comma 1 quater sostituito da art. 9, comma 11, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 26, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12 Comma 1 quater interpretato da art. 9, comma 1, L. R. 16/2019
13 Derogata la disciplina del comma 1 quater da art. 9, comma 7, L. R. 16/2019 , per l'anno 2019.
14 Comma 1 quater sostituito da art. 9, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
16 Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
17 Parole soppresse al comma 3 bis da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
18 Comma 4 abrogato da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
19 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 12, L. R. 22/2020
20 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
21 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 32
 (Funzioni regionali in materia di enti locali deficitari, in condizioni di squilibrio e modalità di esercizio da parte della Regione)
2. La Regione contribuisce al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui alla normativa statale vigente.
4. Con deliberazione della Giunta regionale è costituito un Comitato tecnico per gli adempimenti connessi alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, composto da funzionari regionali e degli enti locali, nonché da rappresentanti dell'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali. Tale Comitato è deputato a effettuare controlli sulle condizioni di enti strutturalmente deficitari o ad emettere pareri o svolgere istruttorie per l'attuazione delle procedure relative al riequilibrio finanziario pluriennale e al dissesto degli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 6, comma 11, L. R. 33/2015
Art. 33
 (Coordinamento normativo in materia di enti deficitari o dissestati)
1. Le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o dissestati contenute negli articoli da 242 a 269 del decreto legislativo 267/2000, che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative in capo a organi statali, si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).
1 bis. Ferme restando le disposizioni statali in materia di enti locali deficitari o dissestati di cui al titolo VIII del decreto legislativo 267/2000 , con legge regionale sono definite le procedure connesse al dissesto finanziario degli enti locali, all'attività dell'organo di liquidazione, all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, alle disposizioni concernenti il bilancio stabilmente riequilibrato, alle condizioni e ai limiti conseguenti al risanamento.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 57, comma 1, L. R. 6/2021