Art. 12
(Finanziamento di funzioni trasferite o delegate)
1. La legge regionale che trasferisce o delega funzioni regionali agli enti locali assicura agli enti locali la copertura finanziaria necessaria all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate.
2. Le risorse di cui al comma 1 incrementano le risorse del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 14, commi 2 e 3.